Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 19 dicembre 2017, n. 30388. Ai fini dell’accertamento della responsabilità del conducente che, in un cortile privato, investa una bambina su di un triciclo

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Lamentano i ricorrenti che il giudice d’appello si sarebbe ampiamente avvalso della perizia disposta dal gip nel giudizio penale svoltosi nei confronti del (OMISSIS) (che ne era uscito assolto), giudizio in cui i ricorrenti non si erano costituiti parti civili, affermando altresi’ che il (OMISSIS) avrebbe depositato in primo grado la perizia oltre i termini dell’articolo 184 c.p.c., nel testo all’epoca vigente, onde gli attori e gli intervenuti ne avrebbero subito eccepito la inutilizzabilita’. Vi sarebbe stata quindi violazione del principio del contraddittorio.
Inoltre il perito per ricostruire i fatti si sarebbe fondato in gran parte sulle dichiarazioni dello stesso (OMISSIS), senza tener conto tra l’altro della relazione dei carabinieri intervenuti sul luogo. A cio’ dovrebbe aggiungersi che l’articolo 652 c.p.p., stabilisce che la sentenza irrevocabile di assoluzione ha effetto in sede civile salvo che il danneggiato abbia esercitato l’azione davanti al giudice civile ai sensi dell’articolo 75 c.p.p., comma 2: sarebbe pertanto confliggente con tale dettato normativo ritenere che le prove formatesi nel processo penale, al quale i danneggiati avevano legittimamente deciso di non partecipare, si potessero acquisire liberamente nel giudizio civile risarcitorio, trattandosi peraltro di prove formatesi in assenza del contraddittorio, e per di piu’ contrastanti con i rilievi eseguiti nell’immediato sopralluogo dai carabinieri. In conclusione, il giudice d’appello avrebbe appunto violato gli articoli 101, 115 e 116 c.p.c., ritenendo ammissibile utilizzabile la perizia.
2.2 Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione, falsa o errata applicazione dell’articolo 2727 c.c..
Dopo aver dato atto della rilevanza delle tracce tematiche, il giudice d’appello dapprima avrebbe concluso nel senso della non individuazione del punto dell’investimento, giungendo pero’ a ritenere, in seguito, che il (OMISSIS) si sarebbe trovato di fronte, all’improvviso, la bambina sul triciclo, “occultata dalla presenza sulla sinistra” della Fiat Punto del padre. Obiettano i ricorrenti che il (OMISSIS) e’ gravato dall’onere della prova, e che ai sensi dell’articolo 2727 c.c., non sarebbe stato possibile ricostruire il fatto ignoto (la dinamica del sinistro) deducendolo da fatti altrettanto ignoti, quali il contatto tra la bambina e la Mercedes e il preciso ambito spaziale, entro il cortile, in cui avvenne l’urto. La corte territoriale si sarebbe fondata su alcuni elementi che essa stessa riconosce ignoti per risalire al fatto ignoto della dinamica del sinistro, e poi da tale secondo fatto ignoto avrebbe dedotto pure che la bambina era occultata dall’auto paterna. In tal modo sarebbe stato violato il divieto di praesumere de presumpto – ancora una volta tralasciando pure i rilievi dei carabinieri -, con violazione dell’articolo 2727 c.c..
2.3 Il terzo motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione, falsa o errata applicazione degli articoli 2727 e 2729 c.c..
La corte territoriale avrebbe compiuto una “puntuale disamina sulla rilevanza delle tracce tematiche” per escludere che dove erano state rinvenute fosse avvenuto l’urto (come invece ipotizzato dagli appellanti e dai carabinieri). Richiamato l’articolo 2729 c.c., si adduce che il giudice d’appello avrebbe avuto a disposizione una pluralita’ di dati per ricostruire quanto era avvenuto (dati ampiamente elencati nel motivo), e invece avrebbe analizzato soltanto un dato.
2.4 Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione, falsa o errata applicazione dell’articolo 2054 c.c., comma 1.
A tale norma, pur non menzionandola espressamente, avrebbe fatto senza dubbio riferimento l’atto di citazione nella prospettazione della vicenda, ne’ la sua applicabilita’ sarebbe stata poi negata dai convenuti; e il giudice di prime cure, poi, avrebbe proprio inquadrato in essa la fattispecie. Il giudice d’appello esprime dubbio sull’applicabilita’ (benche’ non vi fosse stata impugnazione al riguardo) ma comunque afferma che sarebbe stata provata l’assenza di colpa del (OMISSIS). Peraltro, per superare la presunzione dettata dall’articolo 2054 c.c., comma 1, occorre provare la osservanza delle norme di circolazione stradale e della normale diligenza, fornendo quindi piena prova di una guida diligente e prudente, inclusiva anche del comportamento attivo consistente nell’adozione di misure necessarie a evitare il danno; e se permane residuo d’incertezza sulla dinamica del sinistro, la presunzione di responsabilita’ del conducente non puo’ essere superata. Vengono quindi richiamate le osservazioni gia’ dispiegate nel terzo motivo in ordine al punto di investimento, per ribadire che, se rimane un ragionevole dubbio sulla diligente condotta, la presunzione di cui all’articolo 2054 c.c., comma 1, non e’ superata, la norma non creando soltanto inversione di onere della prova sulla dimostrazione della condotta non rimproverabile del conducente, ma includendo pure l’onere della prova, in capo al conducente, di avere preso, in positivo, tutte le misure necessarie per evitare il sinistro. E nel caso in esame il giudice d’appello avrebbe ritenuto superata la presunzione nonostante il permanere, appunto, di incertezza sulla dinamica dell’evento.
2.5 Il quinto motivo lamenta omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere il giudice d’appello omesso di rilevare “una serie di dati fattuali”: al riguardo viene trascritto l’atto d’appello nelle pagine ove sarebbero stati indicati i fatti decisivi non considerati. Si afferma altresi’ che non sussisterebbero testi confermanti la versione dei fatti fornita dal (OMISSIS), aggiungendo che la sua assoluzione in sede penale e’ stata frutto di un onere probatorio del tutto diverso rispetto al giudizio civile: nel giudizio penale vi e’ presunzione di non colpevolezza, mentre nel caso in esame deve applicarsi la presunzione di cui all’articolo 2054 c.c., comma 1, differenza che il giudice d’appello non avrebbe considerato. Il motivo si conclude con illustrazioni di elementi fattuali.
Si difende con controricorso (OMISSIS) S.p.A..
I ricorrenti hanno depositato poi memoria ex articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso e’ fondato nei limiti di quanto si verra’ ad esporre.
3.1 Il primo motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, denuncia violazione, falsa od errata applicazione degli articoli 101, 115 e 116 c.p.c., in sintesi – come si e’ sopra esposto per l’utilizzazione nel giudizio civile della perizia espletata in un giudizio penale in cui gli attuali ricorrenti non si erano costituiti parte civile e prodotta comunque tardivamente rispetto alla decadenza ex articolo 184 c.p.c., ratione temporis applicabile, come immediatamente eccepito.
Il motivo e’ infondato, in quanto, a tacer d’altro, dalla impugnata sentenza risulta che nell’atto d’appello gli stessi attuali ricorrenti – anziche’ reiterare, quali appellanti, l’eccezione di tardiva produzione e conseguente inutilizzabilita’ della perizia che ora adducono di aver sollevato durante l’istruttoria di primo grado – hanno persino argomentato fondandosi sulla perizia stessa (motivazione della sentenza, pagine 9-10: gli appellanti ritengono che le conclusioni cui e’ pervenuto il primo giudice “non solo non tengono conto che (OMISSIS) conducente dell’auto ai sensi dell’articolo 2054 c.c., comma 1, si presume responsabile dell’investimento del pedone, ma sono anzi errate perche’ dalla relazione di servizio dei Carabinieri intervenuti nonche’ dalla perizia redatta dall’ing. (OMISSIS) si evince la responsabilita’ dell’investitore”). Ad abundantiam, quindi, si rileva altresi’ che ancora dalla impugnata sentenza (motivazione, pagina 8) emerge che, precisate una prima volta le conclusioni all’udienza del 4 marzo 2015, fu poi disposta con ordinanza del 3 giugno 2016 “l’acquisizione di atti del processo penale (sentenza del G. U. P., perizia dell’ing. (OMISSIS) disposta dal G.I.P., relazione delle Forze dell’Ordine intervenute) che non erano piu’ disponibili nel presente grado, essendo stati prodotti da (OMISSIS) che aveva ritirato e non piu’ presentato il fascicolo di parte per essere rimasto contumace”, dopodiche’ erano nuovamente precisate le conclusioni all’udienza del 30 settembre 2015: e su cio’ i ricorrenti non avanzano alcuna censura.
Quanto poi al riferimento all’articolo 652, in combinato disposto con l’articolo 75 c.p.p., comma 2, e’ sufficiente ricordare che proprio da una delle norme invocate dai ricorrenti come non rispettate, e in particolare dall’articolo 116 c.p.c., si evince il principio generale del libero convincimento, che consente al giudicante, qualora non si tratti di fattispecie regolate da prove legali, di fondare la sua cognizione pure su prove sortite da altri processi, anche penali, cio’ non venendo inibito dalla autonomia tra le giurisdizioni che il legislatore ha scelto con il codice del rito penale attualmente vigente di adottare (v. p. es. Cass. sez. 3, 17 giugno 2013 n. 15112, laddove conferma che, nonostante l’autonomia suddetta, “il giudice civile puo’ legittimamente utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale definito con sentenza passata in cosa giudicata e fondare la decisione su elementi e circostanze gia’ acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio, ovvero ricavando tali elementi e circostanze dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo”; conforme Cass. sez. L, 12 gennaio 2016 n. 287; e cfr. sulla stessa linea Cass. sez. 2, 25 marzo 2005 n. 6478, Cass. sez. 3, 18 novembre 2014 n. 24475 e Cass. sez. 3, 29 gennaio 2016 n. 1665).

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