Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 7 dicembre 2017, n. 29335. Nel risarcimento danni per mancato rimborso Iva

Nel risarcimento danni per mancato rimborso Iva niente danno se manca la prova che nel rifiuto al rimborso Iva c’è stata deliberata violazione delle regole di imparzialità e correttezza in danno del contribuente: spetta a quest’ultimo provare la colpa

Ordinanza 7 dicembre 2017, n. 29335
Data udienza 9 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 1371-2011 proposto da:
(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE gia’ (OMISSIS) SRL (OMISSIS), in persona del liquidatore, legale rappresentante pro-tempore, sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4508/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
(OMISSIS) s.r.l. in liquidazione convenne in giudizio con atto di citazione del 13 aprile 2000 innanzi al Tribunale di Roma il Ministero delle Finanze (in seguito Agenzia delle Entrate) chiedendo il risarcimento del danno conseguente all’illegittimo diniego del rimborso ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 30 del credito IVA relativo all’anno 1991 ed al ritardo nella liquidazione del rimborso relativo all’anno 1992. Espose la parte attrice che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale il ricorso proposto avverso il diniego del credito relativo all’anno 1991 e che successivamente era stata presentata istanza di rimborso contro rilascio di garanzia fideiussoria, come consentito da risoluzione ministeriale che autorizzava il rimborso in presenza di contenzioso mediante la prestazione di fideiussione, istanza rimasta priva di esito. Aggiunse che la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Ufficio e che era stato presentato anche ricorso in relazione all’anno d’imposta 1992, ricorso accolto dalla Commissione tributaria provinciale, con rigetto poi dell’appello non impugnato in sede di legittimita’. Il Tribunale adito rigetto’ la domanda. Avverso detta sentenza propose appello la societa’. Con sentenza di data 16 novembre 2009 la Corte d’appello di Roma rigetto’ l’appello.
Osservo’ la corte territoriale che, contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, il Tribunale non aveva ritenuto esistente la prova del danno e del nesso di causalita’, essendosi limitato ad affermare in linea di principio la potenziale lesivita’ del comportamento dell’Amministrazione e che prima di affrontare la questione del quantum doveva accertarsi se vi fosse stato un comportamento colpevole dell’Amministrazione. Preciso’ che l’Ufficio, rifiutando il rimborso per gli anni 1991 e 1992, aveva legittimamente interpretato la normativa secondaria di settore, resistendo anche nei giudizi tributari. Aggiunse che il pagamento dei rimborsi IVA per gli anni 1991 e 1992 era avvenuto in osservanza delle decisioni del giudice tributario, investito di una questione interpretativa di ragionevole disputabilita’ ed onerosa per l’Erario, e che mancava quindi la prova che nel rifiuto del controverso rimborso dell’IVA vi fosse stata una deliberata violazione delle regole di imparzialita’ e correttezza in danno del contribuente, ne’ poteva parlarsi di inescusabile errore di diritto, suscettibile di integrare il comportamento colposo dell’Amministrazione. Osservo’ quindi che la garanzia fideiussoria, “in corso di formalizzazione”, non era stata presentata contestualmente alla presentazione dell’istanza di rimborso (rispetto alla quale l’Amministrazione aveva peraltro comunque il potere discrezionale di concedere il rimborso).
Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione sulla base di tre motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., comma 2. E’ stata presentata memoria. Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 342 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva il ricorrente che, avendo il Tribunale riconosciuto l’esistenza del danno ingiusto (“non vi e’ dubbio che il mancato e tempestivo pagamento degli importi dovuti a titolo di rimborso IVA ha potuto comportare alla societa’ attrice un pregiudizio economico…occorre allora accertare se l’evento dannoso in questione sia o meno qualificabile quale danno ingiusto…”), non si comprende come il giudice di appello abbia potuto sostenere che il Tribunale non ha ritenuto esistente la prova del danno e del nesso di causalita’ e che tale statuizione non rispetta il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato e quello dell’effetto devolutivo dell’appello.
Il motivo e’ infondato. Il ricorrente desume la violazione degli articoli 112 e 342 c.p.c. da una mera affermazione del giudice di appello di portata interpretativa della statuizione di primo grado. La mera interpretazione di quanto statuito dal giudice di primo grado non integra, in mancanza di altre circostanze caratterizzanti il fatto processuale, la violazione dei principi alla base delle norme menzionate. Peraltro non e’ inutile aggiungere che il passaggio motivazionale menzionato dal ricorrente, nel quale il giudice di merito afferma che si deve “accertare se l’evento dannoso in questione sia o meno qualificabile quale danno ingiusto”, non corrisponde ictu oculi a riconoscimento dell’esistenza del danno ingiusto.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2727 e 2729 cod. civ., 43 cod. pen., 28 e 97 Cost., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Osserva il ricorrente che secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato e’ sufficiente per il danneggiato allegare l’illegittimita’ dell’atto amministrativo annullato, in quanto attestante la violazione dei parametri che specificano la colpa della pubblica amministrazione, con inversione dell’onere della prova a carico di quest’ultima, e che non era prospettabile l’errore scusabile avendo l’Amministrazione denegato il rimborso sulla base di una tesi in contrasto insanabile con le norme primarie e smentita dalla pronuncia n. 5651 del 2001 della Corte di cassazione (confermativa dell’indirizzo espresso da Cass. n. 5532 del 1999), che aveva cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di accoglimento dell’appello dell’Ufficio. Aggiunge che quello che rileva e’ la pervicace resistenza dell’Amministrazione finanziaria che ha insistito nella errata lettura della normativa e che in relazione alla mancata prestazione della garanzia fideiussoria era interesse dell’Amministrazione, pur titolare del potere discrezionale di erogare il rimborso, sollecitarne la presentazione in presenza di una decisione favorevole per il contribuente.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2729 c.c. in relazione agli articoli 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che in presenza di comportamento illegittimo cio’ che spettava dimostrare al contribuente era l’avvenuto annullamento del diniego, mentre era onere dell’Amministrazione finanziaria dimostrare l’esclusione di ogni ipotesi di colpa.
Il secondo ed il terzo motivo, da valutare unitariamente in quanto connessi, sono infondati.
Va premesso che, secondo il costante orientamento di questa Corte, nel caso in cui venga introdotta, avanti al giudice ordinario, una domanda risarcitoria, ai sensi dell’articolo 2043 cod. civ., nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, il giudice deve procedere, in ordine successivo, alle seguenti indagini: a) in primo luogo, deve accertare la sussistenza di un evento dannoso; b) deve, poi, stabilire se l’accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l’ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) deve, inoltre, accertare, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, se l’evento dannoso sia riferibile ad una condotta della P.A.; d) infine, deve verificare se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilita’ della P.A., considerando che tale imputazione non puo’ avvenire sulla base del mero dato obiettivo dell’illegittimita’ del provvedimento, richiedendosi, invece, una piu’ penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilita’ aquiliana e non puo’ essere reputato sussistente in re ipsa (Cass. 31 ottobre 2014, n. 23170; 15 marzo 2012, n. 4172; 10 novembre 2011, n. 23496; 8 marzo 2010, n. 5561; 27 maggio 2009, n. 12282; 15 marzo 2007, n. 6005; 29 marzo 2004, n. 6199).

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