Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 7 dicembre 2017, n. 29328. L’analisi errata su alcuni prodotti alimentari da parte dei servizi sanitari provinciali in merito alla concentrazione di alcuni componenti tossici

L’analisi errata su alcuni prodotti alimentari da parte dei servizi sanitari provinciali in merito alla concentrazione di alcuni componenti tossici, non fa scattare al diritto al risarcimento danni per la perdita di un cliente importante se non si prova il nesso

Ordinanza 7 dicembre 2017, n. 29328
Data udienza 3 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9487-2014 proposto da:
(OMISSIS) SPA in persona del Presidente del C.d.A. e Amministratore Delegato (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI TRENTO in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 303/2013 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 05/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2017 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.
RILEVATO
CHE:
(OMISSIS) S.p.A. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Trento l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (APSS), proponendo domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza dell’operato della convenuta;
affermava che quest’ultima aveva, nel settembre 2005 effettuato analisi su alcuni prodotti dell’attrice, riscontrando la presenza di elementi tossici in concentrazione superiore a quella consentita e determinando cosi’ il ritiro dal commercio del lotto guasto; tuttavia, le predette analisi erano risultate errate a seguito di ulteriori controlli svolti da laboratori pubblici e privati;
(OMISSIS) sosteneva, pertanto, di avere subito ingenti danni e, in particolare, la perdita di un’importante cliente ( (OMISSIS) B.V., gia’ (OMISSIS) S.p.A.) che aveva deciso di recedere dal contratto in essere; ne erano risultati compromessi la produzione, con necessita’ licenziare alcuni dipendenti (con i relativi costi), e il fatturato; inoltre, per ovviare all’erronea analisi effettuata da APSS e per tranquillizzare la clientela, aveva dovuto affrontare significativi costi (spese di trasferta, esami di laboratorio, personale); infine, l’attrice lamentava la lesione della propria reputazione commerciale;
costituendosi in giudizio, la APSS chiedeva il rigetto della domanda avversaria affermando di avere condotto le attivita’ di controllo e le analisi in maniera corretta, di talche’ nessun pregiudizio poteva essere derivato a (OMISSIS); contestava le voci di danno esposte dall’attrice, riconoscendosi, in subordine, obbligata alle sole spese vive per le analisi di controllo;
con sentenza n. 714 del 18 luglio 2012 il Tribunale di Trento accoglieva parzialmente la domanda attorea e condannava la APSS a pagare a (OMISSIS), a titolo di risarcimento dei danni, le somme di Euro 3.382,04 (oltre a interessi e rivalutazione) per le spese vive sostenute, di Euro 30.000,00 (oltre a interessi e rivalutazione) per le spese conseguenti al licenziamento dei dipendenti, di Euro 850.102,50 (oltre a interessi e rivalutazione) per il mancato guadagno derivante dalla perdita del cliente (OMISSIS); compensava le spese processuali per un terzo, regolando anche gli oneri per le consulenze tecniche espletate;
proponeva appello l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento domandando la riforma della sentenza di primo grado, sia in punto di responsabilita’, sia con riguardo alla quantificazione del danno, sia in riferimento alla regolazione delle spese di lite;
proponeva appello incidentale (OMISSIS), la quale chiedeva la riforma della decisione di prime cure relativamente alla individuazione dei pregiudizi e alla loro liquidazione;
la Corte d’appello di Trento, con sentenza n. 303 del 5 novembre 2013, cosi’ statuiva: “in parziale accoglimento dell’appello proposto da Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento nei confronti di (OMISSIS) S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. 714/12 in data 13-18/7/2012 ed in parziale riforma di quest’ultima, che nel resto conferma, rigettata nel resto la domanda proposta da (OMISSIS) S.p.A., condanna l’appellante a pagare all’appellata a titolo di risarcimento del danno l’importo complessivo di Euro 3.382,04, oltre rivalutazione ed interessi come liquidati nell’impugnata sentenza. Rigetta l’appello incidentale proposto da (OMISSIS) S.p.A. e dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite”;
per quanto ancora rileva in questa sede, la Corte di merito, dopo aver confermato la responsabilita’ dell’appellante richiamando le ragioni esposte dal primo giudice, escludeva la risarcibilita’ di varie voci del danno lamentato dall’originaria attrice: riguardo alle spese di trasferta (compreso il noleggio di un jet privato) del personale di (OMISSIS) in (OMISSIS), osservava che “tale noleggio e tali spese si riferiscono a momento antecedente rispetto all’esito delle analisi eseguite presso il laboratorio APSS ed al ritiro dal commercio della partita cui i campioni esaminati appartenevano, cosicche’ nessun nesso di causa esiste tra i fatti addebitabili a titolo di responsabilita’ all’APSS e tali spese”; contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, escludeva “che l’APSS debba rispondere dei danni conseguiti al recesso della (OMISSIS) dal rapporto contrattuale in essere con la (OMISSIS)”, poiche’ questo “fu motivato, in conformita’ con le previsioni dell’articolo 10 paragrafo 1 del contratto in essere fra le parti originarie ( (OMISSIS)/ (OMISSIS)), con “l’acquisizione da parte di (OMISSIS) N.V. dell’intero capitale emesso e circolante di (OMISSIS) Spa”… ovvero per ragione del tutto diversa dall’esito negativo delle note analisi”; conseguentemente, nulla poteva essere riconosciuto per lucro cessante inerente alla perdita del cliente, ne’ potevano ricondursi alla responsabilita’ dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari i danni commerciali per la necessita’ di ricercare nuovi clienti e di proporre offerte promozionali; la Corte territoriale riteneva, poi, non dimostrati ne’ i lamentati danni all’immagine commerciale di (OMISSIS) (in mancanza di elementi idonei a ledere la reputazione dell’originaria attrice o a provare la necessita’ di promozione di campagne pubblicitarie per riabilitarne il nome), ne’ i maggiori costi per il personale asseritamente distolto dalle ordinarie occupazioni per essere destinato ai contatti con APSS e allo studio della questione (difettando la prova di rallentamenti nella produzione o di piu’ gravosi oneri sostenuti per la retribuzione dei dipendenti). L’unica posta risarcitoria riconosciuta nella sentenza e’ costituita, pertanto, dalle spese affrontate per l’effettuazione di analisi di controllo;
(OMISSIS) impugna la predetta sentenza della Corte d’appello di Trento proponendo ricorso per cassazione affidato a quattro motivi;
resiste con controricorso l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento;
– la ricorrente ha depositato memoria ex articolo 380-bis cod. proc. civ., comma 1.
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione degli articoli 2727 e 2729 cod. civ. “quanto all’individuazione del nesso di causalita’ tra i fatti commessi da APSS ed il danno che (OMISSIS) assume essergliene derivato”, nonche’ omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte d’appello escluso il collegamento causale tra la condotta della controricorrente e il recesso anticipato della cliente (OMISSIS), ponendo a fondamento della propria decisione la comunicazione trasmessa da quest’ultima in data 20 dicembre 2005, con cui si anticipava lo scioglimento dal contratto in ragione del cambio sostanziale dell’azionariato (OMISSIS). In particolare, il giudice di merito aveva escluso la riferibilita’ della decisione della (OMISSIS) agli erronei accertamenti compiuti dalla APSS, rigettando la tesi della pretestuosita’ dell’addotto motivo di recesso, fondando, tuttavia, le proprie argomentazioni su presunzioni insufficienti, contraddittorie e non univoche.
2. Il motivo e’ inammissibile per plurime ragioni.
Per quanto concerne il lamentato vizio di motivazione, si deve richiamare l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “La riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (ex multis, Cass., Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830-01).

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