Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 31 ottobre 2017, n. 25835. L'”eccezione” di assegnazione giudiziale della casa in sede di separazione coniugale non rientra né tra i casi per i quali la legge prevede espressamente l’onere di eccezione in capo alla parte

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Difatti, è stato affermato, di recente, da questa Corte che la “eccezione di assegnazione giudiziale della casa in sede di separazione coniugale non rientra né tra i casi per i quali la legge prevede espressamente l’onere di eccezione in capo alla parte né tra i casi in cui l’elemento costitutivo dell’eccezione è rappresentato dalla manifestazione di volontà di esercitare un diritto potestativo; l’efficacia impeditiva del diritto dell’attore al rilascio, infatti, deriva direttamente dal provvedimento giudiziale di assegnazione dell’abitazione coniugale e non dalla manifestazione di volontà dell’assegnatario dell’immobile di volersi avvalere degli effetti di tale provvedimento giudiziale”. Si tratta, dunque, di una “eccezione in senso lato”, il cui rilievo “non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis” (Cass. Sez. 2, sent. 5 agosto 2016, n. 16574, Rv. 640834-01).
7.2. Alla stregua, dunque, di tale principio la Corte di Appello tarantina – risultando, appunto, “ex actis” la circostanza dell’adozione, il 21 giugno 2006, del provvedimento giudiziale di assegnazione dell’immobile quale casa familiare della C. e della di lei figlia minore – avrebbe dovuto certamente esaminare la questione relativa alla necessità, o meno, del rilascio dell’immobile alla data del 21 giugno 2015, traendo, inoltre, le dovute conseguenze dalla constatazione che il provvedimento suddetto risultava trascritto successivamente al titolo di acquisto della R. , riconoscendo, così, che l’opponibiltà del primo, all’odierna ricorrente, non poteva protrarsi oltre il novennio, ex art. 1599, comma 3, c.c..
Valga, infatti, in proposito, quanto recentissimamente statuito da questa Corte, la quale, in relazione ad una fattispecie speculare alla presente (in cui un coniuge separato – pur vedendo riconosciuto in appello il diritto di abitare, con la figlia minore, la casa coniugale nei limiti del novennio dalla data del provvedimento giudiziale di assegnazione dell’immobile – si doleva dell’avvenuto rigetto, sempre in sede di gravame, della propria domanda principale volta ad ottenere il riconoscimento di tale diritto fino al raggiungimento dell’indipendenza economica della figlia), ha ritenuto che il conflitto con l’acquirente il medesimo bene, che abbia trascritto il suo titolo di acquisto anteriormente alla trascrizione del suddetto provvedimento giudiziale, vada risolto in favore del primo, ma, appunto, solo nei limiti del novennio, secondo il disposto dell’art. 1599, comma 3, c.c. (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 17 marzo 2017, n. 7007, Rv. 643680-01).
7.3. Ciò premesso, dunque, va accolto il primo motivo di ricorso (con assorbimento del secondo), e disposta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, per la decisione del merito sulla scorta dei suindicati principi, oltre che per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, per la decisione nel merito, oltre che per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

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