Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 28 novembre 2017, n. 28437. In riferimento alla traslazione cd. “palese” di un’imposta patrimoniale – ICI o IMU – gravante sul locatore al conduttore

Vanno rimessi gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione se la clausola del contratto di locazione non abitativa che preveda, al di fuori del sinallagma contrattuale, la traslazione cd. “palese” di un’imposta patrimoniale – ICI o IMU – gravante sul locatore ad un soggetto, quale il conduttore, normativamente escluso dagli obblighi nei confronti dell’erario, sia affetta da nullità, ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c., per contrasto con l’art. 53 Cost., quale norma precettiva di carattere imperativo.

Ordinanza 28 novembre 2017, n. 28437
Data udienza 29 marzo 2017

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1466/2016 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona del suo Procuratore speciale Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL, in persona dell’Amministratore e legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1746/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 29/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS).

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ricorso proposto ex articoli 447 bis e 414 c.p.c. e ss., in data 23 luglio 2013 (OMISSIS) S.r.l. adiva il Tribunale di Prato perche’ (OMISSIS) S.r.l. fosse condannata alla restituzione di quanto quale locatrice le era stato corrisposto dalla ricorrente, quale conduttrice, in forza della clausola 7.2 di un contratto di locazione avente ad oggetto un centro commerciale che le due societa’ avevano stipulato il (OMISSIS), clausola cosi’ formulata:

“7.2 Tasse;

Nel corso dell’intera durata del presente Contratto:

(i) Il Conduttore si fara’ carico di ogni tassa, imposta e onere relativo ai Beni Locati ed al presente Contratto tenendo conseguentemente manlevato il Locatore relativamente agli stessi;

(ii) il Locatore sara’ tenuto al pagamento delle tasse, imposte e oneri relativi al proprio reddito.”

Adduceva (OMISSIS) S.r.l. la nullita’ della prima parte di tale clausola per contrasto con gli articoli 53 e 2 Cost., articolo 1418 c.c., L. n. 392 del 1978, articoli 79, 41 e 9. Controparte si costituiva, resistendo. Con sentenza n. 365/2015 il Tribunale rigettava la domanda attorea.

Avendo proposto appello (OMISSIS) S.r.l., ed essendosi l’appellata costituita resistendo, la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 15-29 ottobre 2015 respingeva il gravame, ritenendo, in ordine all’addotta nullita’ ex articolo 1418 c.c., comma 1, per violazione del precetto inderogabile di cui all’articolo 53 Cost., in collegamento con l’articolo 2 Cost. – per cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche secondo la propria capacita’ contributiva -, l’incidenza esclusiva sulla regiudicanda della “normativa dettata per i contratti di affitto di immobili non abitativi, senza che abbia rilievo alcuno la traslazione dell’imposta”, dal momento che “con la clausola n.7.2 (i) non si prevede un obbligo diretto verso il fisco della conduttrice per quanto concerne le imposte che variamente gravano sull’immobile, ma si prevede che essa si faccia carico, nei confronti della locatrice, dei relativi oneri”. Tuttavia il giudice d’appello argomentava in seguito nel senso che nel contratto in esame “le parti, sia pure con due distinte clausole contrattuali, hanno voluto determinare il canone locativo in due diverse componenti, rappresentate l’una… espressamente qualificata come tale ed oggetto della pattuizione contenuta nell’articolo 4, e l’altra come componente integrante tale misura, costituita dalla pattuizione specificamente oggetto della domanda di nullita’… (articolo 7, comma 2 (i))”, tra l’altro osservando che la fatturazione del rimborso degli oneri per imposte senza contestuale imputazione dell’Iva “non sembra comportare una prova che si tratti di un mero rimborso svincolato dal canone e, quindi, costituire un ingiustificato vantaggio per il locatore”.

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