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Del resto la L. n. 249 del 1997, articolo 1, comma 11, prevede semplicemente un tentativo di conciliazione obbligatorio per tutte le “controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro”, senza alcuna limitazione, e quindi non esistono motivi per escludere dal suo ambito di applicazione le domande risarcitorie conseguenti alla violazione dei rapporti contrattuali tra operatori e utenti del servizio (esclusione che tra l’altro finirebbe per vanificare la stessa ratio della previsione di un tentativo di conciliazione obbligatorio, dal momento che nella materia in esame il risarcimento e’ generalmente l’oggetto principale delle domande che vengono proposte dagli utenti, e a volte l’unico).
Il mancato esperimento del tentativo di conciliazione soprattutto in base al nuovo testo dell’articolo 3, comma 1, della Delibera 173/07/CONS, che prevede espressamente solo una temporanea improcedibilita’ – non si puo’ pero’ ritenere condizione di proponibilita’ della domanda, come preteso dalla ricorrente, ma costituisce solo una condizione di procedibilita’ di essa, ed impone al giudice (anche di appello) di fissare alle parti un termine per il suo esperimento (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24711 del 04/12/2015, Rv. 638157 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17480 del 02/09/2015, Rv. 636797 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14103 del 27/06/2011, Rv. 619043 – 01).
Poiche’ nella specie l’ordinanza con la quale era stato assegnato il suddetto termine risulta revocata dalla stessa corte di appello, e quindi il termine stesso non si puo’ ritenere effettivamente assegnato alle parti, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, perche’ la fattispecie sia rivalutata alla luce dei principi di diritto sopra enunciati (di modo che, ove necessario, si possa provvedere eventualmente ad assegnare nuovamente il termine gia’ assegnato e poi revocato).
2. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione o falsa applicazione dell’articolo 1218 c.c. o dell’articolo 2043 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Errata pronuncia in ordine all’accertamento di una responsabilita’ di (OMISSIS) spa (in realta’ insussistente)”.
Con il terzo motivo si denunzia “Violazione dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Errata o omessa pronuncia sulla domanda di manleva formulata da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS)”.
Con il quarto motivo si denunzia “Violazione o falsa applicazione dell’articolo 1227 c.c. e dell’articolo 112 c.p.c. e articolo 132 c.p.c., n. 4 in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5 (fatto decisivo). Omessa pronuncia/motivazione/apparenza della motivazione in ordine alla domanda di accertamento e determinazione del concorso di responsabilita’ da ascriversi in capo alla societa’ attrice in primo grado”.
Con il quinto motivo si denunzia “Violazione o falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c. e articolo 1226 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Non risarcibilita’ del danno in assenza di prova della sua esistenza – Preclusione all’applicazione del criterio equitativo”. Tutti gli ulteriori motivi di ricorso, attinenti al merito della controversia, devono ritenersi assorbiti in conseguenza dell’accoglimento del primo.
3. E’ accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.
La sentenza impugnata e’ cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte:
– accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, e cassa in relazione la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
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