Corte di Cassazione, sezione quinta penale, sentenza 20 febbraio 2018, n. 8182. In tema di estinzione del reato, la dichiarazione della persona offesa con cui la stessa afferma di aver ricevuto dall’imputato una somma a titolo di risarcimento del danno nonché per spese e competenze processuali del difensore, e di non avere null’altro a pretendere «salvo buon fine del titolo di pagamento», è inidonea a determinare l’effetto estintivo introdotto dal nuovo art. 162-ter c.p.

In tema di estinzione del reato, la dichiarazione della persona offesa con cui la stessa afferma di aver ricevuto dall’imputato una somma a titolo di risarcimento del danno nonché per spese e competenze processuali del difensore, e di non avere null’altro a pretendere «salvo buon fine del titolo di pagamento», è inidonea a determinare l’effetto estintivo introdotto dal nuovo art. 162-ter c.p., atteso che l’attestazione di congruità del risarcimento risulta condizionata al buon esito dell’assegno con il quale il risarcimento viene effettuato; ne consegue, dunque, che la condotta riparatoria non può dirsi “allo stato” perfezionata, ciò che esclude la sussistenza dei presupposti per la possibilità di dichiarare l’estinzione del reato

Sentenza 20 febbraio 2018, n. 8182
Data udienza 22 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. ZAZA Carlo – rel. Consigliere

Dott. MAZZITELLI Caterina – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 17/05/2016 del TRIBUNALE di MATERA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolto dal Consigliere Dott. Carlo Zaza;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MIGNOLO Olga, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;

udito il difensore avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e presentando ulteriore richiesta di rinvio al Tribunale di Matera per la verifica della ricorrenza della causa di estinzione del reato di cui all’articolo 162-ter cod. proc. pen. alla luce dell’avvenuto risarcimento del danno come da documentazione che produce;

sull’ulteriore richiesta del difensore il Pubblico Ministero conclude per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ricorre avverso la sentenza del 17 maggio 2016 con la quale il Tribunale di Matera, confermando la sentenza del Giudice di pace di San Mauro Forte del 9 novembre 2015, riteneva il (OMISSIS) responsabile del reato continuato di minaccia commesso in (OMISSIS) in danno del fratello (OMISSIS).

2. Il ricorrente propone tre motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge sull’affermazione di responsabilita’, con riguardo in primo luogo all’effettiva limitazione della liberta’ psichica della persona offesa, nella specie esclusa laddove la persona offesa per sua stessa ammissione continuava a recarsi presso la campagna, ove sapeva di poter incontrare l’imputato, anche successivamente alla condotta denunciata come avvenuta il (OMISSIS), e neppure desumibile, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, da un precedente colluttazione fra i due fratelli, circostanza priva di riscontri probatori. Il ricorrente lamenta poi che l’attendibilita’ delle dichiarazioni di (OMISSIS) e della moglie dello stesso non sia stata valutata con riferimento all’esistenza di almeno un pregresso episodio di conflitto fra l’imputato e la famiglia del denunciante.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge sulla condanna al risarcimento del danno, rilevando mancanza di prova sull’esistenza e l’entita’ del danno stesso.

2.3. Con il terzo motivo deduce vizio motivazionale sulla capacita’ di intendere e volere dell’imputato, ritenuta scemata ma non esclusa con la disposta perizia, della quale lamenta contraddittorieta’ rispetto al riconoscimento di un disturbo paranoide con spunti ideativi persecutori, rilevando altresi’ carenza motivazionale della sentenza impugnata sulla richiesta difensiva di espletamento di una nuova perizia, respinta con la generica affermazione della mancanza di vizi metodologici nella perizia gia’ disposta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo dedotto sull’affermazione di responsabilita’ dell’imputato e’ inammissibile.

La censura proposta con riguardo all’effettiva limitazione della liberta’ psichica della persona offesa, che il ricorrente assume essere esclusa dalla circostanza per la quale la persona offesa continuava a recarsi nel luogo ove avrebbe potuto incontrare l’imputato, e’ manifestamente infondata nel momento in cui essa presuppone, per la sussistenza del reato di minaccia, un’effettiva intimidazione della vittima, la cui necessita’ e’ viceversa esclusa dalla condivisibile giurisprudenza di legittimita’ (Sez. 1, n. 44128 del 03/05/2016, Nino, Rv. 268289; Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013, dep. 2014, B., Rv. 257951). Mentre e’ sufficiente l’intrinseca valenza intimidatoria delle espressioni contestate, motivata nella sentenza impugnata anche nel riferimento ad un precedente episodio nel quale l’imputato aveva accoltellato il fratello, con argomentazione sulla quale nessuna specifica doglianza e’ dedotta nel ricorso.

Il motivo si esaurisce per il resto in valutazioni di merito, non consentite in questa sede, sulla significativita’ della pregressa situazione conflittuale fra le parti ai fini del giudizio di attendibilita’ delle dichiarazioni testimoniali di (OMISSIS) e della moglie, a fronte di quanto evidenziato dal Tribunale con riguardo alla linearita’ ed alla concordanza di tali dichiarazioni.

2. Il motivo dedotto sulla condanna al risarcimento del danno e’ inammissibile.

La censura di carenza motivazionale sull’esistenza e l’entita’ del danno e’ generica ove non tiene conto che il risarcimento, liquidato nella peraltro modesta misura di Euro 500, era liquidato per un danno non patrimoniale, in base ad una valutazione equitativa non sindacabile in sede di legittimita’ (Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Fontana, Rv. 258170; Sez. 5, n. 35104 del 22/06/2013, Istituto Citta’ Studi, Rv. 257123; Sez. 3, n. 34209 del 17/06/2010, Ortolan, Rv. 248371).

3. Il motivo dedotto sulla capacita’ di intendere e volere dell’imputato e’ inammissibile.

Il ricorrente lamenta genericamente la contraddittorieta’ delle conclusioni peritali, in termini di solo parziale esclusione della capacita’ di intendere e volere, rispetto all’accertamento di un disturbo paranoide con spunti ideativi persecutori, non precisando le ragioni per le quali una siffatta patologia psichica non sia compatibile con una capacita’ scemata secondo quanto rilevato dal perito. Quanto alla deduzione di mancata assunzione, quale prova decisiva, di una nuova perizia, la censura di difetto motivazionale e’ manifestamente infondata rispetto a quanto invece osservato nella sentenza impugnata sull’assenza di vizi metodologici nella perizia gia’ effettuata, e ha comunque ad oggetto una prova peritale della quale la giurisprudenza di legittimita’ esclude la decisivita’ in quanto avente intrinseca natura di accertamento neutro, sottratto alla disponibilita’ delle parti e rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito (Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, Russo, Rv. 268815; Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, Sciarra, Rv. 255152; Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012, Ritorto, Rv. 253707).

4. E’ altresi’ inammissibile la richiesta di rinvio al giudice di merito per la verifica della ricorrenza della causa di estinzione del reato di cui all’articolo 162-ter cod. pen. in considerazione dell’intervenuto risarcimento del danno, formulata dal difensore del ricorrente all’odierna udienza.

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