Corte di Cassazione, sezione sesta, ordinanza 27 febbraio 2018, n. 4560. Le aziende a capitale misto sono tenute al pagamento dei contributi per Cig e mobilità, non si applica dunque l’esenzione prevista per le aziende industriali dello Stato.

Le aziende a capitale misto sono tenute al pagamento dei contributi per Cig e mobilità, non si applica dunque l’esenzione prevista per le aziende industriali dello Stato.

Ordinanza 27 febbraio 2018, n. 4560
Data udienza 19 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere

Dott. SPENA Francesca – Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10667-2015 proposto da:

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante, in proprio e quale procuratore speciale della (OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 382/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 15/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

1. la Corte d’appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato l’opposizione proposta da (OMISSIS) s.p.a. avverso l’avviso di addebito dell’Inps relativo a contribuzione cigo, cigs e mobilita’, e relative sanzioni civili, per un importo complessivo di Euro 118.359,02.

2. Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso l’Inps – (OMISSIS) S.p.A. (OMISSIS) s.p.a. ha depositato anche memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 2.

3. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Considerato che:

1. con il primo motivo la societa’ ricorrente, deducendo plurime violazioni di norme di diritto nonche’ vizio di motivazione, ha censurato la decisione per avere ritenuto dovuti i contributi per cigs e cigo. Sostiene che in base al disposto della L. n. 448 del 2001, articolo 35, detti enti, per la gestione di servizi, reti, impianti e beni sono tenuti ad avvalersi di soggetti allo scopo costituiti nella forma di societa’ di capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati; che la partecipazione di soggetti pubblici al capitale sociale comporta che essa ricorrente dovesse essere annoverata nell’ambito delle imprese industriali degli enti pubblici, anche municipalizzate, esonerate, in base al disposto del D.C.P.S. n. 869 del 1947, articolo 3, dall’applicazione delle norme sull’integrazione dei guadagni degli operai dell’industria.

2. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, articolo 14 la societa’ ha censurato la decisione per avere affermato la sussistenza dell’obbligo al pagamento del contributo per mobilita’. Ha richiamato le argomentazioni svolte a sostegno del primo motivo, per sostenere che essa ricorrente non rientra nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento di integrazione salariale di cui alla L. n. 223 del 1991, articolo 14 ed e’ pertanto sottratta anche alla contribuzione per mobilita’.

3. I motivi, da valutarsi congiuntamente in quanto connessi, non sono fondati.

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