Il mancato esperimento del tentativo di conciliazione, soprattutto in base al nuovo testo (173/07/Cons) che prevede espressamente solo una temporanea improcedibilità, non si può ritenere condizione di proponibilità della domanda, ma solo condizione di procedibilità di essa, e impone al giudice (anche di appello) di fissare alle parti un termine per il suo esperimento.
Ordinanza 28 febbraio 2018, n. 4575
Data udienza 10 gennaio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente
Dott. CIGNA Mario – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 26862 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:
(OMISSIS) S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del rappresentante per procura (OMISSIS) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del liquidatore, legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dagli avvocati (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
(OMISSIS) S.p.A. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del rappresentante per procura, (OMISSIS) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– controricorrenti –
e
(OMISSIS) S.r.l. in liquidazione (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1597/2015, pubblicata in data 14 aprile 2015;
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 10 gennaio 2018 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) S.r.l. ha agito in giudizio nei confronti di (OMISSIS) S.p.A., (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.r.l. onde ottenere la risoluzione per inadempimento di un contratto di fornitura di servizi telefonici – con richiesta di portabilita’ – stipulato con la prima, e ha chiesto l’indennizzo contrattuale, lo storno di alcune fatture nonche’ il risarcimento dei danni subiti, anche in conseguenza del ritardo con il quale era stato attuato il rientro della propria linea telefonica presso l’originario operatore (OMISSIS) S.p.A., con conseguente temporanea sospensione del servizio di telefonia.
Le domande sono state dichiarate improponibili dal Tribunale di Milano, per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio di cui alla L. 31 luglio 1997, n. 249, articolo 1, comma 11.
La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, confermata l’improcedibilita’ delle domande di indennizzo e di storno fatture, ha condannato in solido (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.p.A. al pagamento di un risarcimento pari ad Euro 20.000,00.
Ricorre (OMISSIS) S.p.A., sulla base di cinque motivi.
Resistono con distinti controricorsi (OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS) S.p.A..
Non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede l’altra societa’ intimata.
Il ricorso e’ stato trattato in camera di consiglio, in applicazione dell’articolo 375 c.p.c. e articolo 380-bis c.p.c., comma 1.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., comma 1.
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione o falsa applicazione della L. n. 249 del 1997, articolo 1, comma 11 in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3. Improponibilita’ della domanda risarcitoria formulata da Manas in difetto di espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Corecom competente (quale condizione di proponibilita’ dell’azione)”.
Il motivo e’ fondato, per quanto di ragione.
Il tentativo di conciliazione obbligatorio di cui alla L. 31 luglio 1997, n. 249, articolo 1, comma 11, ed al relativo regolamento di procedura (Delibera 173/07/CONS dell’Autorita’ per le Garanzie nelle Comunicazioni), non e’ affatto escluso per le domande risarcitorie, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. ad es. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24711 del 04/12/2015, Rv. 638157 01, riguardante proprio una domanda risarcitoria; nel medesimo senso: Sez. 3, Sentenza n. 14103 del 27/06/2011, Rv. 619043 01).
La mancata previsione della competenza del Corecom a decidere la controversia sul maggior danno liquidabile, su richiesta delle parti (che secondo la sentenza impugnata si desumerebbe dall’articolo 19, comma 5, della citata Delibera 173/07/CONS), non puo’ incidere sull’estensione dell’ambito di applicabilita’ del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’articolo 1, comma 11, della legge, regolato dagli articoli 4 e ss. della medesima Delibera (“Capo II – Tentativo obbligatorio di conciliazione”) e non dagli articoli 14 e ss. (“Capo III – Definizione delle controversie”).
segue pagina successiva in calce all’articolo
[…]
Leave a Reply