In tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, purchè la sua individuazione avvenga in assenza di una esplicita indicazione nominativa, attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta come ad esempio le circostanze narrate, oggettive e soggettive, in riferimenti personali e temporali e simili.

Ordinanza 26 ottobre 2017, n. 25420
Data udienza 12 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 18823/2014 proposto da:
(OMISSIS), e (OMISSIS) S.P.A., in persona del Procuratore Speciale Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giuste procure speciali in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2453/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilita’ del gravame proposto da (OMISSIS), stante il difetto di valida procura alle liti, e il rigetto del ricorso proposto da (OMISSIS).
FATTO E DIRITTO
RILEVATO CHE:
1. – (OMISSIS), giornalista professionista del quotidiano “(OMISSIS)”, con citazione del (OMISSIS), convenne in giudizio (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.p.A. per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni all’onore e alla reputazione personale e professionale asseritamente patiti in conseguenza della pubblicazione, da parte del predetto editore, del libro “(OMISSIS)” scritto dall’ (OMISSIS), instando anche per l’inibitoria alla relativa commercializzazione e diffusione.
1.1. – In particolare, l’attore lamento’ la valenza diffamatoria delle affermazioni presenti nel capitolo intitolato “(OMISSIS)”, la’ dove, nel ripercorrere alcune vicende professionali legate alla sua lunga e, infine, conflittuale collaborazione con il quotidiano “(OMISSIS)”, l’ (OMISSIS) criticava un certo modo di fare giornalismo da parte di alcuni suoi colleghi italiani all’epoca della seconda guerra dal Golfo, asserendo che, nell’ultima decade del (OMISSIS), costoro erano arrivati a (OMISSIS) soltanto il giorno del loro arresto, mentre “nei giorni precedenti, pur firmando i loro servizi da (OMISSIS), in realta’ erano altrove”, dunque “Inventandosi di sana pianta che si trovavano gia’ a (OMISSIS)”, la’ dove, invece, la professionalita’ e la prudenza del medesimo (OMISSIS) avevano ad esso impedito di “bluffare”.
1.2. – Con sentenza del 3 maggio 2011, l’adito Tribunale di Milano riconobbe la portata diffamatoria delle frasi contenute nel predetto libro e condanno’ la (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS), in via solidale, al risarcimento del danno in favore di (OMISSIS), liquidando la somma di Euro 20.000,00, oltre Euro 5.000,00 a titolo di pena pecuniaria L. n. 47 del 1948, ex articolo 12, a carico unicamente dell’ (OMISSIS), rigettando, pero’, la istanza di inibitoria rivolta ad impedire la pubblicazione del libro in presenza delle frasi lesive.
2. – Avverso tale decisione proponevano impugnazione in via principale (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.p.A. e in via incidentale (OMISSIS): la Corte d’Appello di Milano, con sentenza resa pubblica il 12 luglio 2013, rigettava il gravame principale e, in parziale accoglimento di quello incidentale, ordinava l’inibizione della commercializzazione e diffusione del libro, limitatamente alla parte in cui riportava le frasi diffamatorie, delle quali disponeva la cancellazione a spese degli originari convenuti.
2.1. – La Corte territoriale riteneva, anzitutto, che l’identificazione del soggetto passivo del reato di diffamazione era desumibile dalla “precisa correlazione” operata nel libro tra i giornalisti presenti in zona di guerra e che sino al (OMISSIS) avevano inviato i servizi pubblicati sui giornali di rispettiva appartenenza e i giornalisti che il (OMISSIS) stesso erano stati arrestati dagli iracheni, quale evento che aveva ricevuto ampio risalto “da tutti i media”: ed era incontestato che il (OMISSIS) era nel novero di detti giornalisti.
2.2. – Quanto, poi, alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, il giudice di appello osservava che l’ (OMISSIS) – giornalista “di provata esperienza e vicedirettore di un importante quotidiano italiano” e che aveva “scritto il libro anni dopo i fatti”, dunque “trovandosi nella condizione di accedere a tutte le informazioni” – doveva reputarsi “pienamente consapevole del significato offensivo” delle affermazioni nei confronti dei colleghi, “in sostanza tacciati” di mentire, pur di apparire come ammantati “di un’aura di coraggio, spirito di sacrificio e volonta’ di fornire la piu’ avanzata informazione”.
2.3. – La Corte di merito escludeva, poi, la sussistenza della scriminante del diritto di cronaca, risultando non vero il fatto narrato, giacche’ i giornalisti (tra cui il (OMISSIS)), allorche’ avevano inviato i rispettivi servizi, si trovavano sul ponte di Bassora, arteria di accesso situata nel comprensorio di (OMISSIS) “a una decina di chilometri dal centro dell’estesa citta di (OMISSIS)”, la’ dove l’ (OMISSIS) neppure aveva dedotto che il (OMISSIS), nei propri servizi, avesse “menzionato di trovarsi in posti di fatto incompatibili con il ponte di (OMISSIS)”.
Il giudice di secondo grado escludeva, altresi’, la sussistenza della scriminante putativa, non avendo l’ (OMISSIS), pur avendo scritto il libro dopo tre anni dai fatti narrati e pur potendo accedere “a qualsiasi tipo di fonte informativa”, “effettuato alcun accertamento, neppure quello – piu’ semplice – di informarsi con i diretti interessati”.
2.4. – La Corte territoriale, in punto di quantum debeatur, ritenuto in re ipsa il danno all’onore ed alla reputazione, confermava la liquidazione effettuata dal primo giudice, “tenuto conto da un lato dell’indubbia gravita’ dell’offesa e del risalto che essa ha avuto anche a causa dell’autorevolezza dello stesso (OMISSIS), dall’altro del fatto che il (OMISSIS), ancorche’ riconoscibile, non e’ stato specificamente nominato”.
2.5. – Infine, il giudice di appello, riformando la decisione di primo grado, accoglieva la domanda di inibitoria alla commercializzazione del libro in presenza delle frasi diffamatorie (delle quali ordinava la cancellazione a spese dei convenuti/appellanti principali), ritenendo che “fra gli strumenti di tutela della reputazione puo’ ritenersi compresa, in via analogica, la c.d. azione inibitoria”, gia’ prevista dall’ordinamento per la tutela, tra l’altro, del diritto al nome e all’immagine.
3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano ricorrono la (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS), affidandosi a quattro motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
Il P.M. ha depositato le proprie conclusioni scritte ed entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
CONSIDERATO CHE:
1. – Preliminarmente, va disattesa l’eccezione (proposta dal controricorrente) di inammissibilita’ del ricorso della (OMISSIS) S.p.A., non sussistendo la dedotta carenza di legitimatio ad processum del procuratore speciale della societa’, avv. (OMISSIS), essendo comprovato il relativo potere rappresentativo sostanziale (necessario per il rilascio della procura speciale ex articolo 365 c.p.c.; cfr., tra le altre, Cass., 9 ottobre 2015, n. 20387) in forza della procura rilasciatagli dall’amministratore delegato della stessa (OMISSIS) S.p.A. per atto notarile del 13 novembre 2008, prodotta come doc. n. 7 unitamente al ricorso (per la ritualita’ di siffatta produzione: Cass., 27 febbraio 2017, n. 4924), la’ dove parte controricorrente non ha, invece, allegato alcuna documentazione (ne’ tantomeno quella indicata nella memoria) utile a contrastare detta risultanza.
2. – Con il primo mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 595 c.p., nonche’, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere sussistente l’elemento oggettivo del reato di diffamazione in ragione della ritenuta identificabilita’ del relativo soggetto passivo, mancando di considerare che il lettore medio non aveva possibilita’, in base alla sola lettura del libro, di risalire alla persona del (OMISSIS) tenuto conto che il suo arresto, unitamente ad altri giornalisti non nominati, era avvenuto ben quattro anni prima della pubblicazione del libro stesso.

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