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Questa Corte ha gia’ statuito che “i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilita’, questioni che siano gia’ comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimita’ questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito ne’ rilevabili d’ufficio” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7981 del 30/03/2007, Rv. 597111-01; analogamente, Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 17041 del 09/07/2013, Rv. 627045-01: “Non sono prospettabili, per la prima volta, in sede di legittimita’ le questioni non appartenenti al tema del decidere dei precedenti gradi del giudizio di merito, ne’ rilevabili di ufficio”).
3. Col secondo motivo la ricorrente deduce – richiamando l’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – violazione dell’articolo 2938 c.c., poiche’, nel confermare la decisione di primo grado, la Corte d’appello avrebbe accolto un’eccezione di prescrizione formulata in modo generico e senza l’allegazione del fatto che ne determina la decorrenza, arrivando cosi’ ad individuare ex officio gli elementi costitutivi dell’eccezione.
4. Il motivo e’ inammissibile.
Per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (articolo 366 c.p.c.) la parte ricorrente e’ onerata di indicare nell’atto gli elementi fattuali condizionanti l’ambito di operativita’ di detta violazione; conseguentemente, qualora si affermi – come fa la ricorrente – che una difesa e’ stata formulata in maniera generica o inidonea negli atti della controparte, e’ necessario procedere alla trascrizione integrale dei medesimi o del loro essenziale contenuto al fine di consentire il controllo della Corte di legittimita’ sulla base del solo ricorso, senza necessita’ di ulteriori indagini integrative.
In altri termini, al fine di permettere a questa Corte l’esame della sua censura (segnatamente, la mancata deduzione degli elementi fondanti la prescrizione estintiva), la (OMISSIS) avrebbe dovuto riportare il testo dell’atto di citazione in opposizione con cui l’ (OMISSIS) ha sollevato l’eccezione.
Al contrario, l’odierna ricorrente si limita ad asserire che la controparte non aveva specificato alcunche’ e che solo nelle conclusioni aveva chiesto apoditticamente di “dichiarare, comunque, l’avvenuta prescrizione del credito azionato”.
Anche a voler prescindere dalla lacunosita’ del ricorso, il motivo non puo’ trovare accoglimento: infatti, “grava sulla parte che eccepisce la prescrizione estintiva solamente l’onere di allegare l’inerzia del titolare del diritto dedotto in giudizio e di manifestare la volonta’ di avvalersene, non anche di tipizzare l’eccezione specificando a quale tra le previste prescrizioni, diverse per durata, intenda riferirsi, spettando al giudice stabilire se, in relazione al diritto applicabile al caso, l’eccepita estinzione si sia verificata” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15790 del 29/07/2016, Rv. 641583-01; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 24037 del 13/11/2009, Rv. 610673-01, e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14576 del 22/06/2007, Rv. 598981-01).
5. Col terzo motivo la ricorrente censura la sentenza di merito richiamando l’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5 – per violazione degli articoli 2943 e 2697 c.c., per non essere stata attribuita efficacia interruttiva della prescrizione all’atto di precetto precedentemente notificato in data 3 febbraio 2006, la cui ricezione era stata affermata dallo stesso opponente, indipendentemente da una materiale produzione del documento nel giudizio; inoltre, la (OMISSIS) afferma che non e’ stata considerata dai giudici di merito la sospensione del termine di prescrizione ex articolo 2941 c.c., n. 1, la cui applicabilita’ ai coniugi separati e’ controversa in giurisprudenza.
6. Il motivo contiene due distinte censure.
Nella sentenza impugnata si legge: “Ha sostenuto il giudice di prime cure… (che) l’opposizione doveva ritenersi fondata senza che alcun effetto interruttivo potesse riconoscersi al precedente precetto che la convenuta assume essere stato notificato all’ex coniuge in data 3.2.2006 in quanto non prodotto agli atti… Anche considerando il precetto notificato nel febbraio 2006, il diritto dell’appellante risulterebbe comunque pressoche’ totalmente prescritto. A fronte dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’opponente, l’opposta avrebbe dovuto dedurre in primo luogo e poi provare il fatto interruttivo della prescrizione. Non essendo stata dedotta l’efficacia interruttiva della notifica del precetto di cui si discute, siffatta interruzione non puo’ essere presa in considerazione in questa sede”.
Col ricorso per cassazione la (OMISSIS) ribatte che nell’atto di citazione introduttivo della causa (di cui e’ parzialmente riportato il testo) l’ (OMISSIS) aveva piu’ volte ammesso che l’intimazione era stata preceduta da un precetto in data 3 febbraio 2006 e che la convenuta aveva avanzato istanza di riunione della presente controversia all’opposizione avente ad oggetto quell’atto; pertanto, “la circostanza relativa all’avvenuta notifica in data 3 febbraio 2006 di un atto di precetto avente ad oggetto le medesime somme portate dall’atto di precetto notificato in data 5 agosto 2009 era da ritenersi pacifica tra le parti, in quanto allegata dal medesimo opponente, ed acquisita al giudizio dal primo grado, senza onere alcuno a carico della parte opposta di provare un patto gia’ allegato e prodotto dalla controparte”.
Il controricorrente conferma che “di tale precetto e’ stata fatta menzione nell’atto di citazione in opposizione al precetto” (pur non essendo prodotto) e che, tuttavia, l'”eccezione di interruzione viene ancorata al precetto notificato in data 3 febbraio 2006 solo in sede di atto d’appello”.
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