Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 23 novembre 2017, n. 27889. L’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti

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La Corte di merito non ha motivato la propria decisione fondandola sulla mancata prova di un atto interruttivo della prescrizione o sulla necessita’ di una sua dimostrazione per iscritto, ma ha invece affermato che la parte non aveva tempestivamente allegato l’efficacia interruttiva di quello specifico atto.
In proposito, si osserva che la giurisprudenza di legittimita’ ha piu’ volte statuito che “l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti” (Cass., Sez. U., Sentenza n. 15661 del 27/07/2005, Rv. 583491-01), e che “il giudice, chiamato a decidere sulla questione di prescrizione introdotta dal convenuto attraverso l’eccezione di cui all’articolo 2938 c.c., puo’ tener conto anche del fatto interruttivo di essa, anche se non dedotto formalmente dall’attore come controeccezione” (Cass., Sez. L., Sentenza n. 2035 del 30/01/2006, Rv. 587230-01), fermo restando che “l’interruzione della prescrizione puo’ essere dedotta per la prima volta in sede di appello” (Cass., Sez. L., Sentenza n. 25213 del 30/11/2009, Rv. 611076-01).
In base a tale orientamento di legittimita’, e’ fondato il motivo della ricorrente nella parte in cui censura la pretesa di una espressa e tempestiva formulazione della controeccezione di interruzione della prescrizione.
Al contrario, il giudice dell’appello avrebbe dovuto – anche d’ufficio, ma soprattutto a seguito della formulazione di uno specifico motivo di impugnazione – esaminare il materiale probatorio gia’ acquisito in primo grado (considerando, peraltro, che la prova della richiesta scritta di adempimento puo’ essere ricavata anche in via presuntiva; v. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17018 del 23/06/2008, Rv. 60403901, e Cass., Sez. L., Sentenza n. 7181 del 06/08/1996, Rv. 498980-01) al fine di individuare, se esistente, un fatto interruttivo dell’eccepita prescrizione.
Illogica e contraddittoria e’ la sentenza laddove respinge l’appello perche’ il diritto di credito sarebbe “comunque pressoche’ totalmente prescritto”, dato che un accoglimento parziale dell’eccezione giustificherebbe il diritto della (OMISSIS) di agire in executivis per il residuo credito non estinto.
Il motivo deve essere accolto limitatamente alla denunciata violazione dell’articolo 2943 c.c., mentre e’ inammissibile per il resto.
Infatti, la questione inerente all’applicabilita’ ai coniugi separati della sospensione del termine di prescrizione ex articolo 2941 c.c., n. 1, non era stata introdotta come motivo di appello e, percio’, non e’ prospettabile in sede di legittimita’ (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7981 del 30/03/2007, Rv. 597111-01; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 17041 del 09/07/2013, Rv. 627045-01).
Ad ogni buon conto, secondo un ormai univoco orientamento giurisprudenziale, “La sospensione della prescrizione tra coniugi di cui all’articolo 2941 c.c., n. 1, non trova applicazione al credito dovuto per l’assegno di mantenimento previsto nel caso di separazione personale, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un’interpretazione conforme alla ratio legis, da individuarsi tenuto conto dell’evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell’unita’ familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione, infatti, non puo’ ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l’armonia familiare, poiche’ e’ gia’ subentrata una crisi conclamata e sono gia’ state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternita’ di cui all’articolo 232 c.c. e la sospensione degli obblighi di fedelta’ e collaborazione”. (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 7981 del 04/04/2014, Rv. 630120-01; conformi Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18078 del 20/08/2014, Rv. 632052-01, e Cass., Sez. 61, Ordinanza n. 8987 del 05/05/2016, Rv. 639566-01).
7. In conclusione, dichiarati inammissibili il primo e il secondo motivo, la sentenza impugnata e’ cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, la quale esaminera’ la fattispecie dedotta col terzo motivo alla luce delle indicazioni fornite da questa Corte di legittimita’.
La liquidazione delle spese e’ rimessa al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo;
accoglie, per quanto di ragione, il terzo motivo;
cassa la decisione impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese.

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