Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 23 novembre 2017, n. 27889. L’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti

L’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti.
Il giudice, chiamato a decidere sulla questione di prescrizione introdotta dal convenuto attraverso l’eccezione di cui all’articolo 2938 c.c., puo’ tener conto anche del fatto interruttivo di essa, anche se non dedotto formalmente dall’attore come controeccezione, fermo restando che l’interruzione della prescrizione puo’ essere dedotta per la prima volta in sede di appello.
La sospensione della prescrizione tra coniugi di cui all’articolo 2941 c.c., n. 1, non trova applicazione al credito dovuto per l’assegno di mantenimento previsto nel caso di separazione personale, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un’interpretazione conforme alla ratio legis, da individuarsi tenuto conto dell’evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell’unita’ familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati. Nel regime di separazione, infatti, non puo’ ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l’armonia familiare, poiche’ e’ gia’ subentrata una crisi conclamata e sono gia’ state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternita’ di cui all’articolo 232 c.c. e la sospensione degli obblighi di fedelta’ e collaborazione

ordinanza 23 novembre 2017, n. 27889
Data udienza 12 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 1739/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6082/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 03/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso perche’ infondato.
FATTO E DIRITTO
RILEVATO CHE:
– (OMISSIS) proponeva opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c., comma 1, contestando il diritto di (OMISSIS) di procedere all’esecuzione forzata minacciata con l’atto di precetto notificato il 5 agosto 2009;
– per quanto ancora rileva in questa sede, l’opponente eccepiva (tra l’altro) la prescrizione del credito azionato, relativo al mancato pagamento di assegni di mantenimento della prole dovuti dal gennaio 1998 (in forza del verbale di separazione consensuale omologato il 29 dicembre 1997) al febbraio 2001 (stante il passaggio in giudicato – il 2 marzo 2001 – della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio);
– si costituiva in giudizio (OMISSIS), la quale chiedeva il rigetto dell’opposizione;
– con sentenza n. 6270 del 25 marzo 2011, il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione;
– l’opposta proponeva appello avverso tale decisione;
– la Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 6082 del 3 novembre 2015, respingeva il gravame e condannava l’appellante a rifondere le spese del grado;
– (OMISSIS) impugna la predetta sentenza con ricorso per cassazione affidato a tre motivi;
– resiste con controricorso (OMISSIS);
– il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte ex articolo 380-bis c.p.c., comma 1 e ha chiesto il rigetto del ricorso;
– anche la ricorrente ha depositato memoria ex articolo 380-bis c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO CHE:
1. Col primo motivo la ricorrente censura la decisione per violazione (ex articolo 360 c.p.c., n. 3) degli articoli 160, 147, 148, 316-bis e 2934 c.c., nonche’ per vizio della motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte di merito ritenuto soggetti a prescrizione i crediti inerenti al mantenimento della prole da corrispondere attraverso il pagamento di assegni in ratei mensili; afferma la (OMISSIS) che dalle caratteristiche di inderogabilita’ dell’obbligo di mantenimento e di irrinunciabilita’ e indisponibilita’ del relativo diritto il giudice del merito avrebbe dovuto desumere l’imprescrittibilita’ dei crediti azionati.
2. Il motivo e’ inammissibile.
Nel ricorso introduttivo la (OMISSIS) dichiara di avere impugnato con l’appello la decisione di primo grado “censurando l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione ex adverso proposta, in quanto inammissibile – stante la genericita’ della proposizione da parte dell’opponente… – ed in quanto infondata, stante sia la sospensione ex lege per tutta la durata del vincolo coniugale (02.03.2001), sia l’interruzione ad opera della notifica dell’atto di precetto (03.02.2006).
Dalla sentenza della Corte d’appello (a cui la ricorrente non imputa un vizio di minuspetizione ex articolo 112 c.p.c.) si trae conferma che le censure formulate con l’appello erano limitate a “1) l’inammissibilita’ dell’eccezione di prescrizione, perche’ proposta in maniera generica” e “2) l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione, non avendo il giudice di prima istanza dato rilievo all’atto di precetto notificato in data 3.2.2006”.

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