La violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto, non coincide con la perdita di chances connesse allo svolgimento di singole specifiche scelte di vita non potute compiere

Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 23 marzo 2018, n. 7260.

La violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto, non coincide con la perdita di chances connesse allo svolgimento di singole specifiche scelte di vita non potute compiere, ma nella lesione di un bene già di per sé autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, tale da non richiedere, una volta attestato il colpevole ritardo diagnostico di una condizione patologica ad esito certamente infausto (da parte dei sanitari convenuti), l’assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, potendo giustificare una condanna al risarcimento del danno così inferto sulla base di una liquidazione equitativa.

Ordinanza 23 marzo 2018, n. 7260
Data udienza 24 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

Dott. SPAZIANI Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13959-2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS), AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMA (OMISSIS);
– intimati –
nonche’ da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMA (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SPA (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS);
– intimati –
nonche’ da:
(OMISSIS) SPA, in persona dei suoi procuratori speciali Dott. (OMISSIS) E Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente all’incidentale –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA (OMISSIS), AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMA (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
Nonche’ da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) SPA, AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMA (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 6638/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2018 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. TOMMASO BASILE, che ha chiesto il rigetto.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza resa in data 29/10/2014, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto da (OMISSIS) e da (OMISSIS), e in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da (OMISSIS) e da (OMISSIS) diretta alla condanna della (OMISSIS) e del (OMISSIS) al risarcimento dei danni subiti dalle attrici a seguito del decesso del proprio marito e padre, (OMISSIS), quale conseguenza del colpevole inadempimento in cui erano incorsi i convenuti nell’esercizio della propria attivita’ medica.
2. Al giudizio avevano altresi’ preso parte l’Azienda Unita’ Sanitaria Locale Roma (OMISSIS), l’ (OMISSIS) s.p.a., la (OMISSIS), la (OMISSIS) s.p.a. e la (OMISSIS) s.p.a., tutte chiamate a fini di manleva.
3. A sostegno della decisione assunta, la corte territoriale, in dissenso rispetto alla decisione del primo giudice, ha rilevato come, benche’ la (OMISSIS) e il (OMISSIS) si fossero resi effettivamente responsabili della tardiva diagnosi dell’adenocarcinoma polmonare sofferto da (OMISSIS), colpevolmente trascurando di avviarlo ai necessari approfondimenti diagnostici, era comunque emersa l’insussistenza di alcun nesso di causalita’ tra l’omissione dei medici convenuti e il decesso di (OMISSIS).
4. Sotto altro profilo, la corte territoriale ha sottolineato come le attrici avessero totalmente omesso di allegare alcunche’ in ordine alle scelte di vita del paziente, diverse da quelle che avrebbe adottato se avesse avuto tempestiva consapevolezza delle proprie effettive condizioni di salute, dovendo pertanto escludersi l’avvenuta dimostrazione di alcuna conseguenza risarcibile in favore delle stesse.
5. Avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione, illustrati da successiva memoria.
6. (OMISSIS) resiste con controricorso, proponendo altresi’ ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale, affidato a un unico motivo di censura.
7. (OMISSIS) resiste con tre distinti controricorsi, proponendo altresi’ ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso incidentale del (OMISSIS), sulla base di due motivi d’impugnazione.
8. La (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale sulla base di due motivi d’impugnazione.
9. Nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede.
10. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso principale, l’assorbimento dei ricorsi incidentali di (OMISSIS) e di (OMISSIS) e il rigetto del ricorso incidentale proposto da (OMISSIS) s.p.a..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, le ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1218 e 2043 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente escluso l’effettiva allegazione e dimostrazione, da parte delle attrici, del danno consistito nella perdita delle chances legate all’esecuzione delle terapie palliative di cui (OMISSIS) avrebbe potuto anticipatamente usufruire, al fine di alleviare le gravi sofferenze patite sin dai primi contatti avuti con i medici originariamente convenuti: sofferenze la cui sussistenza (peraltro incontestata tra le parti) doveva ritenersi ben documentata dalle evidenze probatorie complessivamente acquisite al giudizio.
2. Con il secondo motivo, le ricorrenti principali censurano la sentenza impugnata per omesso esame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale omesso di esaminare il fatto consistito nella mancata fruizione, da parte di (OMISSIS), delle terapie palliative delle quali lo stesso avrebbe potuto beneficiare (con conseguente alleviamento delle sofferenze patite) ove i medici convenuti avessero tempestivamente indirizzato lo stesso agli approfondimenti diagnostici indispensabili per la diagnosi della patologia neoplastica sofferta.
3. Con il terzo motivo, le ricorrenti principali si dolgono della nullita’ della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4 (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale omesso di dettare un’adeguata motivazione circa l’affermata irrisarcibilita’ della perdita delle chances terapeutiche (anche solo palliative) da parte di (OMISSIS).
4. Le censure illustrate dalle ricorrenti principali – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – devono ritenersi fondate nei termini di seguito indicati.
5. Il profilo critico di principale rilievo delle doglianze avanzate dalle odierne ricorrenti appare con immediatezza riconducibile alla contestazione dell’erroneita’ della decisione del giudice a quo nella parte in cui ha ritenuto non adeguatamente allegate e comprovate, dalle attrici, le circostanze di fatto concernenti il danno consistito nell’imposizione, a carico di (OMISSIS), di una condizione esistenziale di materiale impedimento a scegliere cosa fare nell’ambito di cio’ che la scienza medica suggerisce per garantire la fruizione della salute residua fino all’esito infausto, ovvero di programmare il suo essere persona e, dunque, l’esplicazione delle sue attitudini psico-fisiche in vista e fino a quell’esito; e tanto, in conformita’ agli arresti della giurisprudenza di questa Corte, correttamente richiamati dai giudici d’appello (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 23846 del 18/09/2008, Rv. 604661 – 01).
Le censure in esame attirano dunque l’attenzione del Collegio sulla contestata legittimita’ del passaggio della sentenza impugnata in cui si evidenzia il difetto di (necessaria) allegazione, in cui sarebbero incorse le attrici, per non avere le stesse dedotto alcunche’ “in ordine alle scelte di vita del paziente, diverse da quelle che avrebbe adottato se non si fosse verificato l’evento dannoso” (id est, se avesse avuto tempestiva consapevolezza delle proprie effettive condizioni di salute) (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata).
6. In relazione a tale ultimo punto, dev’essere preliminarmente osservato come, dall’esame delle deduzioni contenute negli scritti difensivi delle originarie attrici, risulta che le stesse ebbero ad allegare, sin dall’iniziale instaurazione del giudizio, tanto la denuncia, da parte di (OMISSIS), di forti dolori alla base dell’emitorace destro in occasione della prima visita radiologica cui lo stesso fu sottoposto dalla dott.ssa (OMISSIS), quanto la costante accusa della ridetta rilevante e persistente sintomatologia dolorosa in occasione delle diverse visite specialistiche effettuate dal dott. (OMISSIS).

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