La violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto, non coincide con la perdita di chances connesse allo svolgimento di singole specifiche scelte di vita non potute compiere

segue pagina antecedente
[…]

14. Il motivo – il cui esame s’impone a seguito della ritenuta fondatezza del ricorso principale – e’ inammissibile.
15. Al riguardo, rileva preliminarmente il Collegio come l’odierno ricorrente incidentale – nel rivendicare l’erroneita’ della sentenza impugnata la’ dove ha trascurato di considerare l’inesigibilita’ di una capacita’ interpretativa della documentazione radiografica in esame, o la legittimita’ dell’affidamento nella competenza dei colleghi radiologi che avevano provveduto alla previa creazione e interpretazione di detta documentazione – dimostri di non aver integralmente colto la ratio effettiva della decisione fatta propria dal giudice a quo.
Sul punto, varra’ ribadire come la corte territoriale abbia ravvisato lo specifico profilo di rimproverabilita’ del comportamento del (OMISSIS), non gia’ in relazione alla mancata comprensione di cio’ che era comprensibile, bensi’ nell’aver trascurato – dinanzi al carattere, per cosi’ dire, muto della documentazione radiografica – i segnali clinici (e, in primo luogo, il significativo rilievo della persistente, inspiegata, sintomatologia dolorosa accusata dal paziente) che apparivano tali da imporre, secondo un criterio di normalita’, una piu’ scrupolosa prudenza nell’approfondimento della ricerca delle relative cause, non avviando il (OMISSIS) al compimento di quelle ulteriori forme di accertamento specialistico che gli avrebbero consentito (come di fatto in seguito avvenuto) una piu’ tempestiva diagnosi delle cause effettive della sofferenza nella specie avvertita con tanta persistente continuita’.
Quanto a tale ultimo aspetto, le censure in questa sede avanzate dal (OMISSIS) devono ritenersi per altro verso inammissibili, atteso che, con il motivo in esame, il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, delle fattispecie astratte recate dalle norme richiamate – allega un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma giuridica, inerendo bensi’ alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura e’ possibile, in sede di legittimita’, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in se’ incontroverso, insistendo propriamente il (OMISSIS) nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo.
Nel caso di specie, infatti, ritiene il ricorrente di poter ridiscutere, in sede di legittimita’, i termini dell’oggettiva perspicuita’ della documentazione diagnostica e, piu’ in generale, dei segni clinici illo tempore esaminati dal (OMISSIS), al fine di trarne la conseguenza dell’inesigibilita’, dallo stesso, del compito di indirizzare il paziente a un piu’ adeguato approfondimento diagnostico; la’ dove, viceversa, la combinata valutazione delle circostanze di fatto indicate dalla corte territoriale a fondamento del ragionamento in concreto eseguito (secondo il meccanismo presuntivo di cui all’articolo 2729 c.c.) non puo’ in alcun modo considerarsi fondata su indici privi, icto oculi, di quella minima capacita’ rappresentativa suscettibile di giustificare l’apprezzamento ricostruttivo che il giudice del merito ha ritenuto di porre a fondamento del ragionamento argomentato in sentenza.
Ne consegue che, al di la’ del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe del motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierno ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruita’ dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti.
Si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessita’ mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato.
Cio’ posto, il motivo d’impugnazione cosi’ formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’articolo 360 c.p.c., n. 5 ai fini del controllo della legittimita’ della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti.
16. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso incidentale del (OMISSIS), (OMISSIS) si duole della nullita’ della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4 (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale omesso di dettare alcuna motivazione con riferimento alle obiezioni sollevate dalla (OMISSIS) in relazione alle contraddizioni rilevabili nella relazione tecnica d’ufficio acquisita in sede d’appello, circa le difficolta’ concernenti l’interpretazione della documentazione radiografica sottoposta alla valutazione della stessa (OMISSIS).
17. Con il secondo motivo, la (OMISSIS) si duole della nullita’ della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4 (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale trascurato di dettare alcuna motivazione con riguardo alle contestazioni sollevate dalla (OMISSIS) in relazione alle modalita’ di valutazione (ex ante-ex post) della radiografia del 30/10/97 dalla stessa refertata.
18. Con riguardo al ricorso incidentale della (OMISSIS), osserva il Collegio non esservi luogo a provvedere, avendo la ricorrente condizionato la proposizione di detto ricorso all’eventuale accoglimento del ricorso incidentale del (OMISSIS), nella specie ritenuto inammissibile.
19. Con il primo e il secondo motivo del proprio ricorso incidentale, la (OMISSIS) s.p.a. si duole della nullita’ della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 112 c.p.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), nonche’ per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale totalmente omesso di pronunciarsi sulla domanda ritualmente e tempestivamente avanzata da (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) per la condanna delle originarie attrici alla restituzione di quanto alle stesse corrisposto in esecuzione della condanna pronunciata dalla sentenza di primo grado, successivamente riformata in appello.
20. La rilevata fondatezza dei motivi del ricorso principale (e il conseguente accoglimento di quest’ultimo) valgono a giustificare l’assorbimento della rilevanza del ricorso incidentale proposto da (OMISSIS) s.p.a., dovendo riservarsi al successivo giudizio di rinvio il compito di affrontare le questioni di merito concernenti la sussistenza e/o la misura dell’eventuale dovere di restituzione delle somme pagate dall’assicurazione ricorrente incidentale in esecuzione della sentenza di primo grado.
21. Sulla base del complesso delle argomentazioni che precedono, rilevata la fondatezza del ricorso principale proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS), e l’inammissibilita’ di quello incidentale condizionato proposto da (OMISSIS), assorbita la rilevanza del ricorso incidentale proposto dalla (OMISSIS) s.p.a. (escluso il rilievo di quello della (OMISSIS)), dev’essere disposta, con l’accoglimento del ricorso principale, la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al ricorso accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Roma, cui e’ rimesso di provvedere, sulla base degli elementi di fatto acquisiti al processo, al riscontro della consistenza effettiva del danno denunciato dalle originarie attrici, in applicazione del seguente principio di diritto:
La violazione del diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali in una condizione di vita affetta da patologie ad esito certamente infausto, non coincide con la perdita di chances connesse allo svolgimento di singole specifiche scelte di vita non potute compiere, ma nella lesione di un bene gia’ di per se’ autonomamente apprezzabile sul piano sostanziale, tale da non richiedere, una volta attestato il colpevole ritardo diagnostico di una condizione patologica ad esito certamente infausto (da parte dei sanitari convenuti), l’assolvimento di alcun ulteriore onere di allegazione argomentativa o probatoria, potendo giustificare una condanna al risarcimento del danno cosi’ inferto sulla base di una liquidazione equitativa.
Al giudice del rinvio e’ altresi’ rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS).
Dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da (OMISSIS).
Dichiara assorbita la rilevanza del ricorso incidentale proposto dalla (OMISSIS) s.p.a..
Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che decidera’ uniformandosi al principio di diritto di cui in motivazione, oltre a provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *