Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 23 marzo 2018, n. 7242.
L’accertamento circa la natura diffamatorio o meno dell’espressione utilizzata resta prerogativa del giudice di merito ed il relativo giudizio sfugge al controllo di legittimita’ se congruamente e logicamente motivato.
In tema di diffamazione a mezzo stampa ed, in particolare, di scriminante del diritto di cronaca e di critica, i suoi limiti di controllo sono ristretti alla verifica della ricorrenza dei canoni dell’interesse pubblico, della veridicita’ dei fatti narrati e della continenza espressiva. L’accertamento circa la natura diffamatoria o meno dell’espressione utilizzata resta prerogativa propria del giudice del merito ed il relativo giudizio sfugge al controllo di legittimita’, se congruamente e logicamente motivato.
Ordinanza 23 marzo 2018, n. 7242
Data udienza 12 settembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18811-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 193/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.
RILEVATO
che:
con ricorso ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c. del 29 aprile 2010 (OMISSIS), in proprio e quale presidente dell’ (OMISSIS) conveniva in giudizio (OMISSIS) chiedendo il risarcimento dei danni da lesione dei diritti della personalita’, asseritamente causati dalle dichiarazioni rese dalla convenuta nel corso della trasmissione “(OMISSIS)”, del (OMISSIS), ritenute diffamatorie ai sensi dell’articolo 595 c.p. o, in subordine, illecite, ai sensi dell’articolo 2043 c.c. Costituitasi (OMISSIS) chiedeva il rigetto delle domande avversarie, contestando i presupposti della domanda;
disposto il passaggio al rito ordinario, il Tribunale accertava la sussistenza della scriminante dell’esercizio del diritto di critica, ai sensi dell’articolo 21 Cost., in relazione all’asserita diffamazione e dichiarava insussistente l’illecito aquiliano perche’ la ricorrente non aveva allegato gli elementi costitutivi della fattispecie civilistica;
con atto di appello del 14 aprile 2014 (OMISSIS) impugnava la sentenza del Tribunale lamentando l’erroneita’ della decisione nella parte in cui il giudice aveva escluso la portata offensiva delle dichiarazioni rese dalla (OMISSIS) che, al contrario, sarebbero state pronunziate in modo gratuito, non avendo l’appellante assunto alcun contegno provocatorio. La decisione era errata anche riguardo al presupposto della continenza delle espressioni contestate che, al contrario, sarebbero state calunniose;
con sentenza del 14 gennaio 2015 la Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello proposto da (OMISSIS) rilevando che il Tribunale aveva fatto corretta applicazione di consolidati principi giurisprudenziali in materia di diffamazione, operando un corretto bilanciamento di interessi e inquadrando le espressioni dell’ambito del concitato dibattito televisivo che aveva visto le parti impegnate in una vivace dialettica, ritenendo in parte vere le dichiarazioni dell’appellata e in parte riferite ad un soggetto terzo ( (OMISSIS));
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di cinque motivi. Resiste in giudizio con controricorso (OMISSIS). Entrambe le parti depositano memorie ex articolo 378 c.p.c.
CONSIDERATO
che:
La motivazione viene redatta in forma semplificata in adempimento di quanto previsto dal decreto n. 136-2016 del Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione, non avendo il presente provvedimento alcun valore nomofilattico;
con il primo motivo (OMISSIS) lamenta violazione degli articoli 595 e 51 c.p., dell’articolo 2043 c.c. e dei principi giurisprudenziali in materia di diffamazione con particolare riferimento al diritto di critica, censurando la decisione nella parte in cui aveva escluso il carattere diffamatorio delle espressioni, in quanto critiche giustificate dal contesto comunicativo nel quale erano state proferite, trattandosi di acceso dibattito televisivo. La Corte territoriale avrebbe sostanzialmente ritenuto che dalla spettacolarizzazione mediatica di contrapposte posizioni derivava la legittimita’ dell’utilizzo di qualsivoglia espressione idonea a ledere l’altrui reputazione e cio’ in contrasto con consolidati principi giurisprudenziali, secondo i quali anche in tema di critica, l’aggressione del contraddittore che si risolva nell’accusa di compiere delitti o condotte infamanti costituisce profilo rilevante ai fini della diffamazione;
con il secondo motivo lamenta la violazione delle medesime disposizioni e dei principi in tema di diffamazione riguardo alla qualificazione delle affermazioni oggetto di causa sotto il profilo della continenza. Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, le affermazioni proferite da (OMISSIS) rivestivano carattere calunnioso ed erano violente e degradanti, con particolare riferimento all’accusa di essere legata all’integralismo e al terrorismo islamico;
con il terzo motivo lamenta la violazione delle medesime disposizioni oggetto dei motivi precedenti con riferimento al presupposto della verita’ delle affermazioni rese dalla convenuta ribadendo l’orientamento costante della giurisprudenza che anche in tema di diritto di critica richiede il presupposto della verita’ del fatto, profilo, questo che non sarebbe stato valutato adeguatamente dal giudice di appello. In ogni caso, la (OMISSIS) non aveva fornito la prova della verita’ dei fatti e cio’ con riferimento alle singole specifiche dichiarazioni oggetto dell’intera trasmissione televisiva (questioni da 1 a 11 individuate alle pagine da 22 a 30 del ricorso);
con il quarto motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, riguardo alla ritenuta assenza di lesivita’ delle affermazioni della (OMISSIS), quale conseguenza della riconosciuta appartenenza della ricorrente alla comunita’ islamica. Ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 la Corte ha ritenuto non offensive buona parte delle dichiarazioni, perche’ (OMISSIS) avrebbe ammesso di appartenere con orgoglio alla predetta comunita’ islamica, senza prendere in esame la circostanza che questo non significava anche confermare le false dichiarazioni rese dalla convenuta. Al contrario, si ribadiva la appartenenza all’Islam moderato in Italia e non a quello estremista;
con l’ultimo motivo lamenta la violazione degli articolo 595 c.p. e articolo 2043 c.c. riguardo al profilo della legittimazione attiva e dell’interesse ad agire, ritenendo errato ed irrilevante il fatto che buona parte delle espressioni si riferivano all’ (OMISSIS) e non alla ricorrente. La Corte territoriale, sotto tale profilo, non avrebbe adeguatamente valutato l’ipotesi dell’offesa alla reputazione arrecata per via indiretta mediante l’offesa ad un gruppo al quale appartiene la parte danneggiata, che puo’ ragionevolmente sentirsi destinataria delle espressioni diffamatorie, con conseguente configurabilita’ del reato o dell’illecito civile;
rileva la Corte che tutti i motivi di ricorso presentano evidenti profili di inammissibilita’ poiche’ le censure, formulate quali ipotesi di violazione di legge o di omesso esame di un fatto decisivo, si risolvono, in realta’, in una richiesta alla Suprema Corte di riesaminare il merito della vicenda, sia sotto il profilo della valutazione delle prove acquisite (la trascrizione del contenuto dell’intera trasmissione televisiva), sia riguardo alla comparazione delle fonti storiche e letterarie relative alle singole affermazioni delle parti, sia sotto il profilo della valutazione complessiva del tenore delle dichiarazioni ai fini della rilevanza delle stesse ai sensi delle norme invocate dalla ricorrente (articolo 595 c.p. e articolo 2043 c.c.). Va richiamato, a tal proposito, l’orientamento consolidato della giurisprudenza secondo cui l’accertamento circa la natura diffamatorio o meno dell’espressione utilizzata resta prerogativa del giudice di merito ed il relativo giudizio sfugge al controllo di legittimita’ se congruamente e logicamente motivato (Cass. Sez. 3, n. 26170 del 2014). Ripetutamente questa Corte ha avuto modo di spiegare che, in tema di diffamazione a mezzo stampa ed, in particolare, di scriminante del diritto di cronaca e di critica, i suoi limiti di controllo sono ristretti alla verifica della ricorrenza dei canoni dell’interesse pubblico, della veridicita’ dei fatti narrati e della continenza espressiva. L’accertamento circa la natura diffamatoria o meno dell’espressione utilizzata resta prerogativa propria del giudice del merito ed il relativo giudizio sfugge al controllo di legittimita’, se congruamente e logicamente motivato. Nella specie, il giudice d’appello esordisce con un ampio paragrafo in cui si mostra consapevole dei suddetti principi. Passa, dunque, in rassegna, le dichiarazioni in contestazione, le pone in rapporto con i suddetti canoni, le contestualizza in considerazione del carattere peculiare della trasmissione televisiva (circostanza non contestata) e ne deduce la loro conformita’ all’esercizio del diritto di critica. La motivazione e’ esente da qualsiasi contraddizione ed e’ appagante rispetto alle questioni sollevate nel dibattito processuale. I profili relativi alla veridicita’ dei fatti e alla continenza sono adeguatamente motivati. In particolare, la prima si riferisce al non contestato riconoscimento, da parte della ricorrente, dell’appartenenza all’ (OMISSIS), rivendicata con orgoglio da (OMISSIS), con le precisazioni operate in ricorso. Quanto, infine, alla continenza, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali di questa Corte secondo cui per stabilire se una serie di affermazioni rispettino il requisito della continenza verbale e’ necessario operare un bilanciamento dell’interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita (articolo 21 Cost.), bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all’interesse dell’opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, ma di quella interpretazione del fatto, che costituisce, assieme alla continenza, requisito per l’esimente dell’esercizio del diritto di critica. Tale valutazione e’ stata specificamente effettuata dalla Corte d’Appello;
il primo motivo e’, altresi’, inammissibile poiche’ la censura consiste nella non corretta applicazione dei principi giurisprudenziali, per avere la Corte territoriale sostanzialmente ritenuto che le trasmissioni caratterizzate dalla spettacolarizzazione mediatica di contrapposte posizioni legittimino l’utilizzo di espressioni ingiuriose. Formulato in questi termini il motivo non consiste nella violazione delle due norme individuate, ma nella richiesta di una rilettura dell’intero contesto cui quelle affermazioni si inseriscono, al fine di verificare, sulla base di una piu’ appagante prospettiva difensiva, il profilo diffamatorio o meno di quelle affermazioni. Va invece ricordato, come evidenziato in premessa, che la valutazione sul carattere diffamatorio delle espressioni usate, pur frutto di termini aspri e duri, costituisce prerogativa esclusiva del giudice di merito che, correttamente, ha contestualizzato quelle affermazioni, le ha valutate complessivamente in considerazione delle caratteristiche della trasmissione televisiva e tenendo conto che l’esimente di riferimento e’ quella del diritto di critica. Tale elemento consente l’utilizzo di espressioni forti e anche suggestive al fine di rendere efficace il discorso e richiamare l’attenzione dell’ascoltatore attraverso la elaborazione di una legittima opinione sul merito delle questioni oggetto di dibattito;
analoghe considerazioni vanno estese al secondo motivo che riguarda il profilo della continenza, rispetto al quale la Corte territoriale ha correttamente evidenziato che lo stesso consiste nel non eccedere i limiti di quanto strettamente necessario per la tutela dell’interesse pubblico e che presuppone che il giudizio di disvalore venga accompagnato da congrua motivazione. Nel diritto di critica il profilo della continenza formale e’ meno rigido rispetto al diritto di cronaca consistendo, il primo, nell’espressione di una valutazione soggettiva. Tali considerazioni sono state operate dal giudice di merito;
il terzo motivo e’, altresi’, inammissibile poiche’ l’indagine sulla verita’ o falsita’ delle espressioni riferibili a (OMISSIS) costituisce un profilo fattuale che riguarda il merito e che richiederebbe una specifica istruttoria, assolutamente incompatibile con il procedimento di legittimita’;
il quarto e quinto motivo possono essere trattati congiuntamente poiche’ riguardano la posizione dell’ (OMISSIS). Le censure sono inammissibili, oltre che per le ragioni evidenziate in premessa, poiche’ non colgono nel segno in quanto la Corte territoriale ha adottato una motivazione complessa: ha ritenuto non diffamatorie tutte le affermazioni sulla base delle considerazioni evidenziate in premessa ed ha poi specificato che buona parte delle espressioni ritenute diffamatorie dalla ricorrente riguardano l’affermazione, sostenuta reiteratamente da (OMISSIS), dell’appartenenza di (OMISSIS) all’ (OMISSIS). Circostanza questa riconosciuta da quest’ultima. Quindi rispetto a buona parte delle dichiarazioni la Corte territoriale ha ritenuto dimostrato il presupposto della verita’ della notizia e cio’ indipendentemente e oltre l’eventuale offensivita’ delle espressioni (anch’essa esclusa). Nella parte finale della motivazione il giudice di appello opera una ulteriore precisazione, evidenziando che le criticita’ conseguenti alla vicinanza con i gruppi islamici estremisti o con i terroristi non riguardano il rapporto tra la ricorrente e questi ultimi, ma tra l’ (OMISSIS) ed i gruppi estremisti. Rispetto a tale triplice livello di argomentazioni le censure della ricorrente non colgono nel segno, poiche’ non superano, per quanto detto con riferimento ai motivi precedenti, il profilo di merito della non offensivita’ delle dichiarazioni e della riferibilita’, di buona parte delle espressioni, all’accusa di fare parte dell’ (OMISSIS) ( (OMISSIS));
ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, e’ respinta integralmente o e’ dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta e’ tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da’ atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 3.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
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