La persona fisica cui sia rilasciata un’autorizzazione di polizia, risponde civilmente dei danni derivati dall’esercizio dell’attività autorizzata, ove abbia con colpa omesso di vigilare sul rispetto delle prescrizioni imposte.

Ordinanza 21 novembre 2017, n. 27558
Data udienza 10 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 24186-2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), considerati domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), in qualita’ di titolare dell’omonima DITTA INDIVIDUALE, considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 545/2015 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE, depositata il 29/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2017 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2009 (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero dinanzi al Giudice di pace di Gangi (OMISSIS), esponendo che questi, facendo brillare degli artifici pirotecnici, provoco’ un incendio che aveva danneggiato un fondo di probita’ degli attori.
Il convenuto si costitui’ negando di aver innescato gli artifici pirotecnici che provocarono l’incendio; sostenne che lo spettacolo pirotecnico era stato organizzato da una societa’ cooperativa, la (OMISSIS), della quale egli era solo il legale rappresentante.
2. Con sentenza n. 12 del 2012 il Giudice di pace di Gangi accolse la domanda.
3. Il Tribunale di Termini Imerese, adito in grado d’appello dalla parte soccombente, con sentenza 29 maggio 2015 n. 545 accolse il gravame e rigetto’ la domanda.

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