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Ritenne il Tribunale che:
(-) (OMISSIS), pur essendo stato la persona che chiese al sindaco del Comune di Gangi l’autorizzazione all’esecuzione dello spettacolo pirotecnico, compi’ tale atto non in proprio, ma quale legale rappresentante della societa’ cooperativa (OMISSIS);
(-) nulla rilevava che l’autorizzazione amministrativa fosse stata rilasciata a lui personalmente senza indicazione della suddetta qualita’, dal momento che l’atto amministrativo doveva essere correlato alla istanza che l’aveva sollecitato, e questa era stata proposta dalla societa’ (OMISSIS);
(-) di conseguenza, gli attori avrebbero dovuto proporre la propria domanda nei confronti della societa’ cooperativa, e non nei confronti del suo legale rappresentante.
4. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria; ha resistito con controricorso (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso.
1.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perche’ pongono questioni analoghe.
Con ambedue tali motivi i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, che il Tribunale avrebbe violato sia le regole legali sull’interpretazione degli atti giuridici, di cui agli articoli 1362 c.c. e ss.; sia – per quanto qui rileva – il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 8 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
L’errore sarebbe consistito nel ritenere che il provvedimento amministrativo di autorizzazione allo sparo di fuochi d’artificio fosse stato rilasciato a (OMISSIS) quale rappresentante della societa’ cooperativa (OMISSIS), piuttosto che a lui personalmente.
Il Tribunale, secondo i ricorrenti, avrebbe commesso quest’errore in due modi: sia discostandosi dal tenore letterale delle parole, sia non considerando che, ai sensi dell’articolo 8 del T.U.L.P.S. (ovvero il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773) “le autorizzazioni di polizia sono personali; non possono in alcun modo essere trasmesse ne’ dar luogo rapporti di rappresentanza, salvo i casi espressamente previsti dalla legge”, sicche’ sarebbe stata illegittima una autorizzazione di polizia rilasciata ad una societa’.
1.2. I motivi sono fondati, nella parte in cui lamentano che il Tribunale abbia trascurato di tenere conto dell’articolo 8 TULPS e male interpretato l’atto amministrativo, ritenendo di conseguenza (OMISSIS) non responsabile.
Le Sezioni Penali di questa Corte, in varie occasioni, hanno ripetutamente affermato che quando per lo svolgimento di una qualsivoglia attivita’ sia richiesta una autorizzazione di pubblica sicurezza, la persona “autorizzata” anche quando si avvalga di incaricati o dipendenti non e’ esonerata dall’obbligo di “sorvegliare su quanto avviene nell’ufficio, e se a cio’ non provvede egli risponde delle inosservanze alle prescrizioni commesse materialmente dai dipendenti” (Sez. 1, n. 1460 del 21/06/1974 – dep. 13/02/1975, imp. Manfredini, Rv. 12924601).
Da cio’ si e’ tratta la conclusione che il titolare dell’autorizzazione di pubblica sicurezza “e’ obbligato ad osservare tutte le prescrizioni imposte dall’autorita’ di polizia o dalle leggi ed a farle osservare dai suoi dipendenti e, quindi, anche da colui al quale egli abbia affidato di fatto l’esercizio dell’azienda” (Sez. 6, n. 8336 del 03/07/1972 – dep. 14/12/1972, imp. Sapone, Rv. 12264101).
Il Tribunale, pertanto, ha errato nel ritenere che il rilascio dell’autorizzazione a (OMISSIS) “quale rappresentante” della (OMISSIS) lo esonerasse dal dovere di vigilanza sull’esecuzione dell’attivita’ autorizzata.
(OMISSIS) fu il destinatario dell’autorizzazione ex articolo 57 TULPS, e poiche’ – per quanto appena detto – l’autorizzazione di P.S. e’ personale e intrasmissibile, era lui che doveva assicurare il rispetto delle norme di sicurezza da parte della (OMISSIS), a nulla rilevando che quella autorizzazione gli fosse stata concessa in proprio, ovvero nella veste di legale rappresentante della cooperativa.
2. Il terzo e il quarto motivo di ricorso.
2.1. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso restano assorbiti dall’accoglimento dei primi due.
3. La sentenza va dunque cassata con rinvio al Tribunale di Termini Imerese, il quale nel riesaminare il gravame applichera’ il seguente principio di diritto:
“la persona fisica cui sia rilasciata un’autorizzazione di polizia risponde civilmente dei danni derivati dall’esercizio dell’attivita’ autorizzata, ove abbia con colpa omesso di vigilare sul rispetto delle prescrizioni imposte con la suddetta autorizzazione, a nulla rilevando che questa le sia stata rilasciata personalmente o nella veste di rappresentante di un terzo”.
4. Le spese.
Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di cassazione:
(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Termini Imerese, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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