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Osserva il Collegio che la norma dell’articolo 1342 c.c., detta, quanto al comma 1, un criterio ermeneutico che si aggiunge ai criteri interpretativi cd. oggettivi degli atti negoziali di cui agli articoli 1366 e 1371 c.c.; mentre il secondo comma estende la disciplina della validita’ della “clausole onerose”, contenuta nell’articolo 1341 c.c., comma 2, anche alla ipotesi di inserimento di detta clausole nel modello di proposta contrattuale predisposto unilateralmente mediante la tecnica dei “moduli o formulari” destinati per la conclusione di una serie di identici rapporti contrattuali con una massa indeterminata di contraenti.
La “ratio legis” dell’articolo 113 c.p.c., comma 2 – come sostituito dal Decreto Legge 8 febbraio 2003, n. 18, articolo 1, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2003, n. 63 – deve essere rinvenuta nella esigenza di assicurare la uniformita’ di giudizio delle controversie contrattuali che, caratterizzate dalla identita’ delle clausole negoziali riportate in “schemi standard” predisposti al fine specifico di garantire sul piano del diritto sostanziale la uniformita’ di disciplina di tutti i rapporti obbligatori relativi ad una medesimo oggetto, richiedono – anche sul corrispondente piano del diritto processuale, onde evitare il ripetuto rischio di plurimi giudicati contrastanti – una analoga uniformita’ di decisione che puo’ essere perseguita esclusivamente attraverso l’assoggettamento delle pronunce di merito alla ordinaria verifica della conformita’ delle decisioni alla regola di diritto applicabile alla fattispecie (cfr. Corte costituzionale, ordinanza 14 maggio 2008 n. 139 che ha rilevato come “lo scopo cui e’ preordinata la norma censurata consiste nell’assicurare decisioni delle cause aventi ad oggetto rapporti nascenti da contratti conclusi mediante moduli o formulari tra di loro non discordanti per i criteri che le informano, tale scopo puo’ essere piu’ adeguatamente soddisfatto se le suddette controversie vengono risolte secondo i criteri generali ed astratti previsti dalle leggi, anziche’ alla stregua delle particolari circostanze soggettive ed oggettive di ogni singolo rapporto”).
Tale essendo il risultato perseguito dalla norma processuale, il richiamo all’articolo 1342 c.c., deve essere inteso, non in senso restrittivo-formalistico ai soli casi in cui vi sia una materiale sottoscrizione di moduli o formulari (predisposti in funzione della stipula di una massa di contratti eguali), ma deve trovare applicazione – per analogia legis – tutte le volte in cui un contraente che esplichi attivita’ contrattuale all’indirizzo di una pluralita’ indifferenziata di soggetti, dettando unilateralmente condizioni standard (elemento che ricorre anche nel caso di condizioni uniformi predisposte ex lege in relazione alla stipula di contratti aventi ad oggetto la erogazione di servizi pubblici – Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10394 del 08/05/2007 – ovvero di prestazioni erogate da soggetto in regime di monopolio legale – Corte Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 24836 del 24/11/2011 -) rivolte alla conclusione di una serie indefinita di contratti di identico contenuto (non rileva in questa sede se integranti proposte in senso tecnico, od offerta al pubblico ex articolo 1336 c.c.) in ordine ai quali si richiede la mera adesione alle condizioni “in toto” dell’altro contraente (cfr. Corte Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 17073 del 10/07/2013). In tal caso potendo perfezionarsi il contratto anche con modalita’ diverse dalla sottoscrizione del modulo o formulario, come nella ipotesi di conclusione dei contratti a distanza in forma telematica (cfr. Corte Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 17080 del 10/07/2013) ovvero di accettazione tacita attraverso l’acquisto del titolo di legittimazione alla partecipazione – secondo regole standard – a concorsi rivolti al pubblico (cfr. Corte Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 24836 del 24/11/2011 che ha esaminato il caso dell’acquisto del biglietto della lotteria: l’offerta al pubblico della prestazione avente ad oggetto la attribuzione al vincitore del premio, e’ diretta alla conclusione di una serie di rapporti sottoposti per legge ad un regime giuridico uniforme) o ancora della conclusione per “facta concludentia” (negozi di attuazione), come nel caso di specie, mediante fruizione diretta da parte dell’utente della prestazione di godimento dello spazio di sosta.

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