Il rapporto contrattuale avente ad oggetto la regolamentazione del parcheggio a pagamento (e, in particolare, la delimitazione degli spazi fruibili per la sosta, gli orari del servizio, l’eventuale durata massima dello sosta, l’importo della tariffa a tempo, le conseguenze sanzionatorie della violazione degli obblighi prescritti dalle indicate condizioni standard) é unilateralmente predisposto dall’ente locale ed é rivolto al pubblico indifferenziato degli utenti; come tale deve ricondursi alla categoria dei rapporti derivanti da “contratto concluso secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c.” ed è, perciò, escluso dal giudizio di equità necessaria previsto dall’art. 113 c.p.c.
Ordinanza 21 dicembre 2017, n. 30678
Data udienza 23 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27004-2014 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) difensore di se’ medesimo;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 628/2014 del TRIBUNALE di MATERA, depositata il 15/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha chiesto l’accoglimento per quanto di ragione; con rinvio al Tribunale di Matera in diversa composizione.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza in data 15.7.2014 n. 628, emessa ai sensi dell’articolo 281 sexies c.p.c., il Tribunale Ordinario di Matera dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’avv. (OMISSIS), difensore di se stesso, avverso la decisione del Giudice di Pace di Matera in data 15.11.2011 n. 1172 che lo condannava a pagare in favore dell’Associazione temporanea di impresa costituita tra (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l., la somma di Euro 232,38 quale “penale per il mancato pagamento delle tariffe per sosta veicolare su aree comunali adibite a parcheggio”, in quanto la decisione impugnata era stata pronuncia secondo equita’ necessaria ex articolo 113 c.p.c., essendo il valore della lite inferiore ad Euro 1.100,00 e non essendo stata formulata nell’atto di appello alcuna delle censure a critica vincolata consentite dall’articolo 339 c.p.c., comma 3.
Impugna la sentenza per cassazione l’avv. (OMISSIS) deducendo con un unico motivo la violazione di norme di diritto.
Non hanno svolto difese le societa’ componenti l’ (OMISSIS) alle quali e’ stato ritualmente notificato il ricorso in data 4.11.2014.
Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata.
Con l’unico motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 113 c.p.c., non avendo tenuto conto il Giudice di appello che il rapporto oggetto di controversia ricadeva nello schema dei contratti conclusi secondo le modalita’ dell’articolo 1342 c.c., espressamente esclusi dal giudizio di equita’ necessaria. Sostiene il ricorrente, al riguardo, che essendo predisposte unilateralmente dal Comune le condizioni che regolano la sosta nel parcheggio a pagamento, l’utente viene a perfezionare il contratto mediante comportamento concludente, non potendo negoziare in alcun modo dette condizioni.
Censura ancora la sentenza in quanto, ove per ipotesi la sentenza del Giudice di Pace fosse da ricondursi a decisione assunta nel giudizio necessario di equita’, la stessa sarebbe da ritenere comunque viziata da nullita’ per violazione delle norme del procedimento, e dunque impugnabile con appello a critica vincolata, giusta la interpretazione fornita da questa Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 27339 del 18/11/2008 della categoria del “vizio processuale” di cui all’articolo 339 c.p.c., comma 3, non avendo in alcun modo motivato il rigetto della eccezione formulata ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 7, comma 8.
Il primo motivo e’ fondato.
[…segue pagina successiva]
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