La responsabilità extracontrattuale per danni provocati alla circolazione stradale da animali selvatici va imputata alla Provincia cui appartiene la strada in cui si è verificato il sinistro e non alla Regione, cui spetta solo il potere normativo per la tutela delle specie.
Ordinanza 13 ottobre 2017, n. 24089
Data udienza 23 maggio 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20094-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
REGIONE ABRUZZO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 83/2014 del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata il 30/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2010, (OMISSIS) convenne in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Sulmona, la Provincia dell’Aquila, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dalla vettura di sua proprieta’ a seguito del sinistro stradale occorso al di lei marito, alla guida della medesima autovettura, a causa di un cinghiale che aveva invaso repentinamente la sua corsia di marcia, urtando violentemente contro la vettura.
Si costitui’ in giudizio l’amministrazione convenuta, chiedendo il rigetto della domanda attrice ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva nella causa.
Il Giudice di Pace di Sulmona, con sentenza n. 349/2010, dichiaro’ il difetto di legittimazione passiva della Provincia di L’Aquila, autorizzando, su richiesta della (OMISSIS), la chiamata in causa della Regione Abruzzo.
A seguito di nuovo atto di citazione si costitui’ in giudizio la Regione Abruzzo, rilevando a sua volta il proprio difetto di legittimazione e chiedendo il rigetto della domanda.
Il Giudice di Pace di Sulmona, con sentenza n. 219/2011, accolse la domanda, condannando la Regione Abruzzo al risarcimento dei danni subiti dall’attrice.
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