Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 13 ottobre 2017, n. 24089. La responsabilità extracontrattuale per danni provocati alla circolazione stradale da animali selvatici

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Inoltre, la circostanza che la Legge Regionale n. 33 del 2005, abrogando la Legge Regionale n. 8 del 2005 – che poneva in capo alla Regione stessa l’obbligo di provvedere al risarcimento dei danni alla circolazione causati dalla fauna selvatica non abbia indicato a quale altro ente debbano rivolgersi le istanze di risarcimento, ne’ abbia istituito un capitolo del bilancio regionale nel quale stanziare le somme, necessarie a tale incombenza, da devolvere ad altre amministrazioni, ed abbia anzi limitato la destinazione dell’apposito capitolo di spesa denominato “Contributi alle province per danni causati dalla fauna selvatica” ai soli danni causati all’agricoltura e alla zootecnica, dimostra che le Province, con tali contributi, possono procedere a risarcire solo i suddetti danni.
In ogni caso, la Regione Abruzzo dovrebbe essere ritenuta responsabile a risarcire i danni causati dalla fauna selvatica in virtu’ della legge nazionale che demanda alle Regione a statuto ordinario l’onere di legiferare sulla materia regolamentandone tutti gli aspetti.
5. Il ricorso e’ infondato.
La responsabilita’ extracontrattuale per danni provocati alla circolazione stradale da animali selvatici va imputata alla Provincia a cui appartiene la strada ove si e’ verificato il sinistro, in quanto ente cui sono stati concretamente affidati poteri di amministrazione e funzioni di cura e protezione degli animali selvatici nell’ambito di un determinato territorio, e non gia’ alla Regione, cui invece spetta, ai sensi della L. 11 febbraio 1992, n. 157, salve eventuali disposizioni regionali di segno opposto, solo il potere normativo per la gestione e tutela di tutte le specie di fauna selvatica.
Infatti la L. n. 157 del 1992, attribuisce alle regioni a statuto ordinario il compito di “emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica” ed attribuisce alle province il compito di attuare la disciplina regionale in forza di una competenza propria, derivante dall’autonomia ad esse attribuita dalla legge statale, anche indipendentemente da specifica delega delle Regioni L. 8 giugno 1990, n. 142, articolo 14, comma 1, lettera f), (sostituita dalla L. 18 agosto 2000, n. 267).
I rilievi del ricorrente circa l’asserita mancanza di uno specifico provvedimento di delega di competenze alla Provincia da parte della Regione Abruzzo sono quindi inconferenti. Alle Province infatti sono state assegnate le concrete funzioni amministrative di gestione in tema di caccia e di protezione della fauna selvatica (cfr. Cass. n. 21395 /2014).
Ne’ tantomeno le disposizioni delle leggi regionali dell’Abruzzo circa l’assunzione dell’impegno, da parte della Regione, di somministrare alle Province i mezzi per fare fronte al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alla circolazione stradale, valgono a dimostrare il contrario.
Altro sono le responsabilita’ di gestione della fauna in termini tali da ridurre al minimo le possibilita’ che essa interferisca con i beni e le proprieta’ di terzi; altro e’ l’impegno della Regione a somministrare i mezzi finanziari per fare fronte alle relative spese. Solo l’ente che eserciti concretamente il potere di amministrazione e le funzioni di cura e di protezione degli animali selvatici nell’ambito di un determinato territorio e’ in grado di individuare, e nei limiti del possibile di prevenire, le cause dei danni e le relative responsabilita’; quindi di difendersi con cognizione di causa nei confronti delle varie istanze risarcitorie. Non certo l’ente dotato di mera competenza normativa: salva ovviamente inequivocabile disposizione regionale di segno opposto, che nella specie non si ritiene di poter ravvisare.
Il secondo motivo di ricorso, inoltre, denunciando omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione non ha rispettato i limiti di deducibilita’ del vizio motivazionale imposti dalla nuova formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 6, n. 5 (Cass. 8053/2014).
7. Non occorre disporre sulle spese perche’ l’intimata non ha svolto attivita’ difensiva.
P.Q.M.
la Corte rigetta ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato articolo 13, comma 1 bis.

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