Corte di Cassazione, sezione terza civile, ordinanza 13 ottobre 2017, n. 24089. La responsabilità extracontrattuale per danni provocati alla circolazione stradale da animali selvatici

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2. La decisione e’ stata riformata dal Tribunale di L’Aquila, con sentenza n. 83/2014 del 30 gennaio 2014.
Il Tribunale ha ritenuto che nella specie non fosse in questione la legittimazione ad causam della Regione, ma l’effettiva titolarita’ passiva del rapporto controverso, cioe’ l’identificabilita’ della stessa Regione quale soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta dall’attore.
Il Tribunale, premettendo che tale responsabilita’ dovesse essere inquadrata nell’alveo dell’articolo 2043 c.c. e non nello schema di cui all’articolo 2052 c.c., ha ritenuto che, alla luce della normativa statale e regionale, il soggetto tenuto a risarcire i danni lamentati dalla (OMISSIS) fosse la Provincia nel cui territorio si era verificato il sinistro, spettando alla medesima, funzioni operative e gestionali della fauna selvatica.
Ne’, secondo il Tribunale, sussisterebbe la responsabilita’ della Regione per la mancanza di apposita segnaletica di pericolo, essendo tali compiti affidati all’ente gestore e manutentore della strada, da individuarsi nella Provincia in virtu’ del combinato disposto del Decreto Legislativo n. 112 del 1998, articolo 101 e della Legge Regionale n. 11 del 1999, articolo 67.
3. Avverso tale decisione, propone ricorso in Cassazione la signora (OMISSIS) sulla base di due motivi.
3.1. L’intimata Regione Abruzzo non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la “violazione ed errata applicazione di legge”.
La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che le funzioni riguardanti la fauna selvatica rientrino tra quelle proprie della Provincia anziche’ tra quelle ad essa delegate dalla Regione, come invece si evincerebbe dalla Legge Regionale n. 41 del 2004, di interpretazione autentica della L. n. 10 del 2004, articolo 2.
Inoltre, il giudice dell’appello a sostegno della propria tesi cita la sentenza di questa Corte secondo cui la responsabilita’ extracontrattuale per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli dovrebbe essere imputata all’ente a cui siano stati concretamente affidati nel singolo caso i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che questi derivino dalla legge sia che trovino la fonte una delega o concessione di un altro ente.
In quest’ultimo caso, l’ente delegato o concessionario potrebbe considerarsi responsabile ai sensi dell’articolo 2043 c.c. per i suddetti danni alla sola condizione che gli sia stata conferita autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire le svolgere l’attivita’ in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare e limitare tali danni.
Pertanto, proprio sulla base delle considerazioni predette il giudice del merito sarebbe incorso in errore perche’ avrebbe dovuto indagare se nel caso di specie l’ente delegato sia stato posto in condizione di adempiere ai compiti affidatigli o se sia un nudus minister senza alcuna concreta ed effettiva possibilita’ operativa. Indagine che nel caso di specie e’ mancata perche’ la Regione non ha fornito la prova di aver effettivamente delegato alla Provincia le funzioni che le avrebbero attribuito una potesta’ diversa e tale da farla ritenere l’interlocutore della ricorrente.
4.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la legge attribuisca alla Provincia una potesta’ propria in ordine alla problematica riguardante il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica e veicoli e dalle persone coinvolte in sinistri stradali.
In realta’, non esisterebbe alcuna disposizione di legge, ne’ statale ne’ regionale, che attribuisca all’ente territoriale minore la potesta’ normativa sull’argomento, ne’ esisterebbe alcuna autonomia da parte della stessa provincia in ordine alla possibilita’ di procedere al risarcimento di un danno causato a veicoli o a persone dalla fauna selvatica, mancando specifiche voci di bilancio e mancando erogazioni in tale direzione da parte della Regione.

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