Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 24 ottobre 2017, n. 25111. In riferimento alla responsabilità professionale per il notaio per omessa indicazione di vincoli limitativi della proprietà

[….segue pagina antecedente]

Valgono a tal proposito, tuttavia, le considerazioni gia’ svolte nel par. 1.6: le circostanze dedotte dalla ricorrente attengono ai rapporti fra mandante e mandatario e l’inadempimento di quest’ultimo – sia che lo si riferisca ai soli obblighi d’informazione del mandante (articolo 1710 c.c., comma 2), sia che abbia ecceduto i limiti del mandato (articolo 1711 c.c.) – non e’ direttamente opponibile al notaio, per il quale resta fermo solamente il dato obiettivo dell’esistenza di vincoli pertinenziali apposti in forza di atto riferibile alla (OMISSIS) s.r.l.
La circostanza che fu lo stesso notaio (OMISSIS) a rogare anche l’atto di imposizione dei vincoli pertinenziali non equivale neppure a dimostrazione della conoscenza, da parte dello stesso, del conflitto di interessi e del fatto che detti vincoli vennero apposti all’insaputa della mandante. Il notaio, infatti, e’ tenuto a verificare la sussistenza dei poteri rappresentativi del mandatario, ma non anche ad accertare il contenuto delle istruzioni interne impartite dal mandante, che oltretutto non avrebbe modo di conoscere.
Il motivo deve essere quindi rigettato.
3 Con il secondo motivo si censura la sentenza d’appello per extrapetizione, consistita nell’aver ritenuto che il primo motivo di appello riguardasse la posizione della (OMISSIS) s.r.l., anziche’ quella del notaio (OMISSIS). In particolare, la (OMISSIS) s.r.l. deduce: “le azioni di quest’ultima societa’ (della (OMISSIS) s.r.l.), infatti, sono state descritte solo per rendere evidente come il notaio, che aveva partecipato alla redazione di tutti gli atti oggetto di causa, non poteva non essere consapevole del fatto che il vincolo di pertinenzialita’ era stato imposto dalla predetta (OMISSIS) s.r.l. in conflitto di interessi con l’esponente, all’insaputa e contro la volonta’ della stessa ed in violazione dell’impegno assunto di cedere in permuta posti auto privi di vincoli”.
Con il motivo in esame, dunque, la (OMISSIS) s.r.l. insiste nel sostenere che l’inadempimento del mandatario – asseritamente consistito nell’aver ecceduto i limiti del mandato ed aver agito nell’interesse esclusivo della societa’ di cui era legale rappresentante, piuttosto che della mandante sarebbe stato opponibile al notaio (OMISSIS), il quale peraltro conosceva del conflitto di interessi per aver egli stesso rogato l’atto.
Come si vede, si tratta della riproposizione, sotto una prospettiva solo parzialmente diversa, delle medesime questioni dedotte con il terzo motivo di ricorso, la cui trattazione, proprio per questa ragione, e’ stata anticipata.
Cio’ posto, il vizio dedotto non sussiste, in quanto la Corte d’appello ha affrontato la questione nei termini corretti, ossia osservando che la censure dell’operato del mandatario non riverberano sui rapporti di prestazione d’opera professionale fra la (OMISSIS) s.r.l. e il notaio (OMISSIS). In sostanza, la Corte d’appello non incorsa in vizio di extrapetizione, ne’ ha erroneamente interpretato il senso del primo motivo dell’impugnazione innanzi a lei svolta, ma ha correttamente puntualizzato che quelle argomentazioni nel merito – potevano semmai interessare i rapporti fra mandante e mandatario, ma certamente non riguardavano quelli fra acquirente e notaio. Il motivo e’ quindi infondato.
4. Con il quarto motivo si censura la condanna della (OMISSIS) s.r.l. al pagamento delle spese processuali sostenute dalla (OMISSIS) s.r.l.
La censura e’ fondata.
La (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto alcuna domanda diretta nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., chiamata in causa dal (OMISSIS) che chiedeva di essere eventualmente manlevato. Quindi il rapporto processuale intercorre solo fra questi ultimi due.
La circostanza – riferita nel controricorso – che il (OMISSIS) avrebbe (tacitamente) rinunziato alla domanda nei confronti della (OMISSIS) s.r.l.
irrilevante, dovendosi casomai regolare le spese fra le parti secondo il principio della soccombenza virtuale.
Non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e quindi, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, e’ possibile decidere nel merito.
5. Stante la parziale fondatezza del ricorso, va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
Non va modificato il regolamento delle spese processuali dei gradi di merito, correttamente improntato, nei rapporti fra la (OMISSIS) s.r.l. e il (OMISSIS), al principio della soccombenza.
Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
rigetta i primi tre motivi di ricorso, accoglie il quarto e, decidendo nel merito, dichiara non dovute le spese processuali liquidate a carico della (OMISSIS) s.r.l. e a favore della (OMISSIS) s.r.l. Compensa le spese del giudizio di legittimita’.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *