Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 9 marzo 2018, n. 10763.

Commette il reato di maltrattamenti in famiglia, nella forma del concorso omissivo, l’educatrice dell’asilo nido che, pur essendo a conoscenza delle violenze sui minori perpetrate dalle sue colleghe in altra sezione, omette di denunciare i fatti alle autorità, limitandosi esclusivamente a disapprovarle.
Alla configurabilita’ del reato di cui all’articolo 572 c.p., osta la ragione posta a base della decisione di tacere, “coniugabile con l’intento omertoso di tutelare prima di tutto se stessa, le proprie coadiutrici ed i minori a lei direttamente affidati, con buona pace dei danni contemporaneamente subiti dai piccoli delle altre sezioni, ma non certamente con la volonta’ di coadiuvare le illecite azioni delle colleghe, comunque da lei esplicitamente disapprovate e mai concretamente condivise, e rispetto alle cui condotte ella (con errore penalmente inescusabile) riteneva di avere scarsa possibilita’ di incidere”.
E’ configurabile il concorso per omissione nella realizzazione del delitto di maltrattamenti in famiglia, e, dall’altro, ai fini dell’elemento psicologico necessario per l’integrazione della fattispecie di cui all’articolo 572 c.p., anche nella forma del concorso nel reato commissivo mediante omissione, e’ sufficiente il dolo generico, per la cui sussistenza sono irrilevanti i motivi.

Sentenza 9 marzo 2018, n. 10763
Data udienza 1 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. CORBO Antonio – rel. Consigliere

Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto dalle parti civili:
1. (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di genitore esercente la potesta’ su figlia minore;
2. (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di genitore esercente la potesta’ su figlia minore;
nei confronti di:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 13/12/2016 della Corte d’appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
udito, per i ricorrenti, l’avvocato (OMISSIS), in sostituzione dell’avvocato (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito, per l’imputata, l’avvocato (OMISSIS), che ha concluso per il rigetto del ricorso, o, in subordine, per l’annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 13 dicembre 2016, la Corte d’appello di Bologna, in riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna, ha dichiarato (OMISSIS) colpevole del reato di omessa denuncia di cui all’articolo 361 c.p., e non, invece, di quello di maltrattamenti in famiglia, ritenuto in primo grado, condannandola alla multa di euro 300,00; ha inoltre revocato le statuizioni civili contenute nella prima sentenza e respinto gli appelli proposti dalle parti civili.
L’imputata e’ stata condannata perche’, quale dipendente comunale con funzioni di educatrice presso l’asilo nido dell’ente territoriale, e referente del comune nella struttura, aveva omesso di denunciare le educatrici (OMISSIS) e (OMISSIS) e l’ausiliaria (OMISSIS) per reiterati episodi di maltrattamenti in danno di bambini dell’asilo, nonostante di tali fatti fosse venuta a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni per avervi assistito personalmente o per esserne stata informata da altro personale in servizio presso la struttura. In particolare, la Corte d’appello ha escluso il concorso per omissione nel reato di maltrattamenti in famiglia, osservando che l’imputata, pur mantenendo consapevolmente il silenzio sui fatti, non aveva la volonta’ di coadiuvare le condotte illecite delle colleghe, anzi esplicitamente disapprovate e non condivise, ed era inoltre convinta di avere scarse possibilita’ di intervenire. I giudici di secondo grado, inoltre, hanno revocato le statuizioni civili per interruzione del nesso eziologico tra le condotte dell’imputata ed i danni subiti dai minori: “non puo’ fondatamente sostenersi che i danni riportati dai minori n ragione del comportamento violento tenuto da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) si sarebbero evitati completamente ove la (OMISSIS) avesse denunciato il comportamento stesso non appena venutane a conoscenza (e pertanto non necessariamente all’inizio della condotta lesiva)”.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con un unico atto, l’avvocato (OMISSIS), difensore di fiducia delle parti civili costituite (OMISSIS) ed (OMISSIS), in proprio e quali genitori esercenti al potesta’ sulla minore (OMISSIS), articolando un unico motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), avendo riguardo alla sussistenza del fatto di maltrattamenti in famiglia.
Si premette che l’interesse all’impugnazione della qualificazione giuridica del fatto deriva dall’eliminazione delle statuizioni civili disposte in primo grado. Si deduce, poi, che il concorso dell’imputata mediante omissione nel reato di maltrattamenti in famiglia era desumibile dalla “conoscenza, e non certo per un giorno, delle condotte poste in essere dalle sue colleghe”, e dalla mancata adozione di comportamenti positivi. Si aggiunge che le condotte in contestazione “hanno una durata notevole pari a circa quattro anni” e che la Corte d’appello ha applicato l’istituto della continuazione al reato di cui all’articolo 361 c.p., senza pero’ specificare il numero di episodi di cui dovrebbe rispondere l’imputata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato per le ragioni di seguito precisate.
2. Le censure formulate nel ricorso, finalizzate all’affermazione della responsabilita’ civile dell’imputata, richiedono due precisazioni di carattere generale, una concernente la configurabilita’ del reato di maltrattamenti in famiglia anche nella forma del concorso mediante omissione, ed il contenuto dell’elemento psicologico necessario a tal fine, l’altra relativa alla ammissibilita’ di responsabilita’ civile derivante dal reato di omessa denuncia.
2.1. Per quanto attiene al primo profilo, va innanzitutto rilevato che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’, in relazione al quale non emergono ragioni per dissentire, quello secondo cui il reato di maltrattamenti in famiglia puo’ essere realizzato anche mediante concorso per omissione in condotte commissive (cfr.: Sez. 3, n. 47968 del 14/09/2016, D’A., Rv. 268496; Sez. 6, n. 3965 del 17/10/1994, Fiorillo, Rv. 199476 e 199477; Sez. 6, n. 394 del 30/05/1990, dep. 1991, Cosco, Rv. 186202 e 186205). Nell’ambito di questo orientamento, si e’ pure evidenziato che il delitto di maltrattamenti per omissione puo’ verificarsi all’interno di una struttura di pubblica assistenza (cosi’ Sez. 6, n. 39655 del 1994, cit., nonche’ Sez. 6, n. 394 del 1991, cit.) ed e’ configurabile anche in assenza di un rapporto diretto tra reo e vittima (per questa precisazione, v. Sez. 6, n. 39655 del 1994, cit.).
Occorre poi precisare che l’elemento soggettivo richiesto per la configurabilita’ del reato di cui all’articolo 572 c.p., e’ costituito dal dolo generico, da ravvisarsi nella coscienza e nella volonta’ di sottoporre la persona di famiglia ad un’abituale condizione di soggezione psicologica e di sofferenza (in questo senso e’ l’univoco orientamento giurisprudenziale; cfr., tra le decisioni specificamente massimate in proposito, Sez. 6, n. n. 15680 del 28/03/2012, F. Rv. 252586, e Sez. 6, n. 27048 del 18/03/2008, D.S., Rv. 240879). Sulla base di questa premessa, diventa irrilevante valutare le specifiche motivazioni che inducono l’agente ad assumere il comportamento rilevante: del resto, proprio sul presupposto della sufficienza del dolo generico, si e’ anche ritenuto che il reato di maltrattamenti in famiglia sia configurabile anche quando l’intento perseguito consiste nella volonta’ di agire esclusivamente per finalita’ educative (Sez. 6, n. 39927 del 22/09/2005, Agugliaro, Rv. 233478).
Ne’ i motivi che orientano la volonta’ dell’agente diventano rilevanti quando il reato e’ commesso mediante omissione, stante l’assenza di puntuali disposizioni o di principi generali in tale senso.
In questo senso e’ costante l’orientamento della giurisprudenza, secondo la quale, anche per i reati imputati ai sensi dell’articolo 40 cpv. c.p., l’elemento psicologico si configura secondo i principi generali, sicche’ e’ sufficiente che il “garante” abbia conoscenza dei presupposti fattuali del dovere di attivarsi per impedire l’evento e si astenga, con coscienza e volonta’, dall’attivarsi, con cio’ volendo o prevedendo l’evento nei delitti dolosi ovvero provocandolo per negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme nei delitti colposi e nelle contravvenzioni in genere (cosi’, per limitarsi a pronunce affermative di un principio di carattere generale, Sez. 3, n. 6208 del 09/04/1997, Ciciani, Rv. 208804); anzi, ancor piu’ specificamente, si e’ osservato che, nei reati commissivi mediante omissione, la stessa consapevolezza del non porre in essere la condotta positiva richiesta, implica la volonta’ di non attivarsi nel modo richiesto e, quindi, di non fare cio’ che si e’ tenuti a fare (cosi’ Sez. 1, n. 11322 del 22/09/1998, Aquino, Rv. 211597).
2.2. Per quanto concerne il secondo profilo, poi, la giurisprudenza, ad avviso del Collegio condivisibilmente, non esclude in linea di principio che il reato di omessa denuncia possa essere fonte di responsabilita’ civile, ma richiede che si accerti l’esistenza di un nesso causale tra l’inadempimento dell’obbligo ed il fatto dannoso, e che quest’ultimo si ponga come conseguenza immediata e diretta dell’illecito (cfr. Sez. 6, n. 11295 del 02/12/2014, dep. 2015, Vignati, Rv. 263170).
3. La sentenza impugnata svolge un’analisi articolata con riferimento alla ricostruzione del fatto, alla qualificazione giuridica dello stesso ed alle conseguenze civili al medesimo riferibili.
3.1. Con riguardo alla ricostruzione del fatto, si evidenzia, innanzitutto, che indiscutibili sono le plurime condotte “violente e fortemente vessatorie” poste in essere dalle educatrici (OMISSIS) e (OMISSIS) e dall’ausiliaria (OMISSIS) ai danni dei minori iscritti alla “Sezione Rossa” dell’asilo nido di (OMISSIS), anche strattonandoli, schiaffeggiandoli, colpendoli alla testa con corpi contundenti, coprendoli con coperte o cuscini fino ad impedirne una corretta respirazione, tirandoli per i capelli, sollevandoli bruscamente da terra.
Si rileva poi che l’imputata (OMISSIS), educatrice della contigua sezione del medesimo nido, non solo aveva omesso ogni denuncia alle autorita’ pubbliche, ma aveva anche negato espressamente di essere a conoscenza diretta o per sentito dire di tali episodi, anche dopo l’emersione del problema, davanti all’assessore comunale alle politiche sociali, alla dirigente dell’area servizi ed alla segretaria comunale, davanti ai quali era stata appositamente convocata.

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