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2.6. Si tratta tuttavia a questo punto di stabilire se la Corte abbia o meno motivato in modo da fornire adeguata e razionale giustificazione della mancata ammissione, con riguardo da un lato alla qualita’ della teste e dall’altro all’effettiva superfluita’ della testimonianza.
Al quesito, conformemente agli assunti del ricorrente, deve fornirsi risposta negativa.
La Corte ha invero fatto leva sulla circostanza che la ragazzina aveva gia’ vissuto la conflittualita’ provocata dal (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) e che nel procedimento aperto dinanzi al Tribunale per i Minorenni aveva segnalato di non voler giudicare i genitori se non con riferimento a come si comportavano con lei, e ha osservato che l’audizione avrebbe procurato alla predetta un nuovo danno, dovendosi immergere di nuovo nel difficile clima e dovendo prendere le parti di uno dei genitori.
Inoltre la Corte ha sottolineato che l’istruttoria era stata completa con l’audizione di ben sette testi e che (OMISSIS) non aveva comunque assistito all’episodio di minaccia grave con coltello del (OMISSIS).
2.7. Questo secondo profilo della motivazione e’ all’evidenza carente, giacche’ la quantita’ dei testi non vale a compensare la mancata ammissione di un teste rilevante, a fronte del diritto dell’imputato all’esercizio di un’effettiva difesa.
Non si trattava infatti di assicurare l’equilibrio tra la parti e consentire all’imputato di far sentire la sua voce almeno attraverso l’ammissione di un teste (come nel caso esaminato dalla sentenza della Corte di Strasburgo, Vaturi contro Francia del 13/4/2006), ma di giungere ad una decisione che fosse frutto del necessario approfondimento delle fonti di prova disponibili, onde evitare che permanessero lacune non incolmabili, ma tuttavia rilevanti.
D’altro canto la mancata presenza della ragazzina in occasione dell’episodio culminato nell’esibizione o nell’uso del coltello non implicava la radicale irrilevanza della deposizione sulla fase iniziale dello scontro accaduto il (OMISSIS), fermo restando che l’intera vicenda si era fondata sulla creazione di un clima domestico intollerabile.
2.8. Relativamente al primo ed invero piu’ delicato aspetto, deve convenirsi che l’audizione di un minore in un procedimento avente ad oggetto le accuse rivolte da un genitore contro l’altro determina di per se’ una situazione di disagio, che peraltro puo’ essere compensata dalle forme dell’audizione e dall’essenzialita’ della stessa.
Inoltre va rimarcato come eventuali intendimenti manifestati dalla teste in altra sede non potessero assumere rilievo, a meno che non fosse verificata idoneamente una situazione di rischio di serio pregiudizio derivante alla minore dal fatto di dover deporre e dall’oggetto della deposizione: sta di fatto che sul punto la Corte ha solo apoditticamente prospettato il danno, ma non ha specificamente illustrato su basi documentate e tecnicamente plausibili le ragioni per cui l’audizione avrebbe realmente comportato un pregiudizio per la salute psichica e il processo di crescita della minore, e non ha neppure chiarito quale fosse il tipo di danno paventato.
Ne discende che, a fronte della ravvisabilita’ di una lacuna probatoria, deve prendersi atto che la stessa avrebbe potuto essere colmata dall’audizione della minore, che e’ stata invece respinta dalla Corte di appello con motivazione non adeguata.
Gia’ su tali basi si impone l’annullamento della sentenza impugnata.
3. Quanto agli altri motivi, deve fin d’ora esaminarsi il terzo, mentre gli altri possono reputarsi assorbiti, in quanto riguardano la configurabilita’ del reato e il trattamento sanzionatorio e dunque postulano la ricostruzione della vicenda alla luce di un adeguato e definitivo quadro probatorio.
Relativamente al terzo motivo, si osserva che l’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., comma 1, n. 11 quinquies, presuppone che il fatto assuma maggiore gravita’ in ragione della sua maggiore potenzialita’ offensiva, connessa alla presenza di minori: cio’ implica che sia idoneamente verificato che il minore, in ragione delle sue condizioni psico-fisiche o del grado di maturita’, correlati alla natura del fatto, sia in condizione non tanto di recepirne la natura di reato o il disvalore etico-sociale, ma di avvertire la situazione di disagio che ne deriva, mentre nel caso di specie in presenza di un infante in tenerissima eta’ ( (OMISSIS) aveva circa un anno di vita) la Corte si e’ indebitamente basata su riferimenti apodittici e astratti, non commisurati alle effettive e concrete condizioni del minore e alla specifica natura delle vicende.
4. Per le ragioni sopra indicate la sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

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