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Con riguardo ad entrambi i minori inoltre l’assistenza alle condotte era stata intesa non con riguardo ad un nucleo minimo integrante il reato ma con riguardo a singoli episodi di per se’ insufficienti rispetto alla consumazione di un reato abituale.
2.4. Con il quarto motivo deduce ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lettera b) ed e), cod. proc. omessa motivazione in ordine all’elemento soggettivo e violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti.
La Corte aveva omesso di motivare in ordine alla configurabilita’ del coefficiente psicologico del delitto di maltrattamenti, a fronte di episodi verificatisi nel corso di due anni ma senza continuita’, omettendo in particolare di dar conto della volonta’ persistente del ricorrente, diretta al consapevole maltrattamento della vittima.
Inoltre,la Corte aveva omesso di considerare le deduzioni difensive circa il valore attribuibile ad emergenze istruttorie di segno contrario, costituite dalle spiegazioni fornite dall’imputato in ordine al suo intento di assicurare il bene della prole e dalla prova di vacanze serene in periodo estivo e di fine-settimana trascorsi con amici in maniera spensierata.
Quanto all’elemento oggettivo era stato attribuito rilievo alle sole dichiarazioni della (OMISSIS), peraltro in assenza di un’adeguata analisi della sua credibilita’ ed attendibilita’, salvo il riferimento a mere dichiarazioni de relato rese da terzi sulla base di quanto appreso dalla persona offesa, fermo restando che nessuno aveva assistito agli episodi contestati.
Quanto poi al riferimento fatto dai Giudici di merito a quanto appreso dalla nonna dalla minore (OMISSIS) era da rilevare che la minore non era stata escussa e che la (OMISSIS) aveva sostenuto di aver appreso i fatti leggendo la querela, fermo restando che a detta di lei la minore le aveva riferito che i genitori litigavano.
Ma in aggiunta alla debolezza del quadro ricostruttivo la Corte avrebbe dovuto considerare il fatto che anche in occasione di un precedente rapporto di convivenza la persona offesa si era allontanata all’improvviso con il figlio dall’abitazione, cio’ che avrebbe imposto una rigorosa valutazione dell’attendibilita’ della donna, diversa dalle apodittiche argomentazioni sul punto spese dalla Corte, che ha ritenuto irrilevante il precedente episodio.
Inoltre la Corte avrebbe dovuto valutare il requisito dell’abitualita’, non potendo essere considerati sporadici e isolati episodi, ove non si inseriscano in una unitaria condotta abituale, essendo per contro irrilevante l’irascibilita’ del temperamento e la mancanza di moderazione con accessi di collera, nel quadro di un rapporto connotato da litigi e incomprensioni.
2.5. Con il quinto motivo denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
La Corte aveva valorizzato i precedenti e l’assenza di elementi positivamente valutabili, ma senza confrontarsi con le deduzioni difensive in ordine sia allo scarso significato dei precedenti, peraltro remoti, sia alla configurabilita’ di elementi positivi, tali da fondare il riconoscimento delle attenuanti.
2.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e c), in relazione agli articoli 76, 78, 82, 100 e 122 c.p.p., con riguardo alla costituzione di parte civile e alla sussistenza di valida procura speciale.
All’udienza del giudizio di appello era stato segnalato che la parte civile si era costituita con atto privo della firma del difensore, mancante anche in calce alla procura rilasciata.
Il vizio avrebbe dovuto comportare l’invalidita’ della costituzione e si sarebbe riverberato sulla concreta operativita’ del difensore, che avrebbe dovuto reputarsi privo di procura, con conseguente invalidita’ delle richieste difensive presentate in sede di discussione in primo grado nonche’ nel grado di appello, tale da comportare la rinuncia tacita alla costituzione, a prescindere dalla presenza della parte civile nel giudizio di primo grado.
Avrebbe dovuto da cio’ discendere l’annullamento delle statuizioni civili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Per ragioni logico-formali deve premettersi l’esame del sesto motivo di ricorso, che concerne la validita’ della costituzione di parte civile e dunque influisce sull’individuazione delle parti processuali.
Il motivo e’ infondato.
La Corte ha correttamente rilevato che la questione inerente a vizi formali della costituzione non era stata tempestivamente dedotta in limine litis e che dunque la stesse avrebbe dovuto ritenersi preclusa.
Va invero osservato che l’esclusione della parte civile deve essere dedotta a pena di decadenza entro il termine di cui agli articoli 80 e 491 c.p.p., dopo di che il rapporto civilistico assume carattere di stabilita’ (Cass. Sez. 5, n. 11657 del 22/9/1997, Sorrentino, rv. 209260), essendo semmai ancora impugnabile l’ordinanza con cui la richiesta di esclusione e’ stata rigettata o dichiarata inammissibile (Cass. Sez. U. n. 5 del 12/5/1999, Pediconi, rv. 213858), fermo restando che la parte civile nel caso di specie ha presentato le sue conclusioni agli effetti dell’articolo 523 c.p.p., mentre non ha proposto impugnazione, con riguardo alla quale si sarebbero dovuti valutare gli specifici requisiti formali (in tal senso Cass. Sez. 4, n. 1403 del 14/11/2001, dep. nel 2002, Testoni, rv. 220430).
2. Sono invece fondati, nei termini di seguito indicati, i primi due motivi, valutati congiuntamente.
2.1. Il ricorrente ha in effetti dedotto nella sostanza tre temi: la nullita’ dell’ordinanza con cui il primo Giudice ha immotivatamente revocato l’ammissione quale teste di (OMISSIS) (OMISSIS), figlia minore della coppia; la mancata ammissione di una prova decisiva; il vizio dell’ordinanza con cui la Corte di appello ha respinto la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, mediante audizione di (OMISSIS) (OMISSIS).
2.2. Con riguardo alla prima questione si rileva che effettivamente il Tribunale, dopo aver ammesso come teste (OMISSIS) (OMISSIS), indicata nella lista depositata nell’interesse dell’imputato, ha dapprima differito l’audizione della stessa e ha poi alla fine revocato l’ammissione, deducendo la sufficienza dell’istruttoria condotta, senza ulteriormente motivare in ordine al tema di prova, che avrebbe potuto essere approfondito mediante l’esame di quella teste.

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