Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 23 agosto 2017, n. 39372

Il  reato di trasferimento fraudolento di valori, se cadono altre imputazioni come la tentata corruzione e la concussione, non basta a giustificare la misura cautelare personale degli arresti domiciliari, che resta opportuna nei confronti di un soggetto che concorre nella consumazione di reati contro la Pa perché tesa a scongiurare il rischio di un inquinamento del comparto amministrativo.

Sentenza 23 agosto 2017, n. 39372
Data udienza 3 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

Dott. VILLONI Orlando – rel. Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. (OMISSIS) il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 47/17 Tribunale del Riesame di Potenza del 09/03/2017;

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;

udita in camera di consiglio la relazione del Consigliere, Dott. VILLONI O.;

sentito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. ANGELILLIS C., che ha concluso per il rigetto;

sentito il difensore del ricorrente, avv. (OMISSIS), che insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Potenza ha in parte annullato quella emessa dal GIP dello stesso Tribunale il 13/02/2017 con cui e’ stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti di (OMISSIS), inizialmente accusato dei reati di tentata concussione (articoli 56, 110, 317 c.p.) e corruzione (articoli 319, 321 c.p.) in concorso con (OMISSIS), Sostituto Commissario della Polizia di Stato nonche’ di trasferimento fraudolento di valori (L. n. 356 del 1992, articolo 12-quinquies) in relazione all’attribuzione fittizia di quote della societa’ (OMISSIS) s.r.l. di cui risulta il dominus, all’esito della procedura di riesame il titolo cautelare genetico venendo, infatti, confermato unicamente in relazione a tale ultima imputazione.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’indagato che deduce i seguenti motivi di censura.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle insufficienti acquisizioni investigative atte a legittimare l’attribuzione all’indagato dell’effettiva titolarita’ del capitale sociale, delle relative quote di partecipazione nonche’ della veste di socio di fatto della (OMISSIS) s.r.l..

Si deduce, infatti, che non sussiste alcuna prova che egli abbia personalmente allestito la provvista finanziaria necessaria alla costituzione della societa’ e/o alla esecuzione dei versamenti di denaro previsti dalla legge e/o al successivo trasferimento di quote sociali dai soci fondatori a quelli subentranti; ne’ sussiste prova che egli abbia conferito alcun bene (mobile, immobile o immateriale) o qualsivoglia altra utilita’ valutabile alla stregua di un conferimento patrimoniale in favore del sodalizio; non v’e’ prova, inoltre, che egli abbia reso o voluto rendere l’assunta interposizione fittizia funzionale non solo al mascheramento della reale proprieta’ ma anche ed eventualmente alla possibilita’ di ottenere licenze d’esercizio che, ove fosse stato il reale dominus, non avrebbe potuto probabilmente conseguire in quanto gia’ sottoposto a misura di prevenzione o in procinto di esserlo; ne’ sussiste, infine, prova che egli abbia, con fondi propri e/o di esclusiva e personale disponibilita’, remunerato alcuno e/o tutti i coindagati, quale che sia o possa essere la natura giuridica del rapporto tra gli stessi e la societa’.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle insufficienti argomentazioni svolte dal Tribunale per ritenere sussistente il pericolo di reiterazione di condotte di egual specie, nonostante quelle considerate si collochino a ridosso dei mesi di ottobre e novembre del 2014; si deduce anche che un rilevante reato d’estorsione, citato nell’ordinanza a dimostrazione dell’attuale pericolosita’ dello indagato, e’ stato dichiarato nelle more estinto per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato nei termini di cui in motivazione.

2. La pur argomentata ed articolata ordinanza impugnata merita censura limitatamente al tema della perdurante sussistenza di esigenze cautelari.

I fatti oggetto dell’ordinanza cautelare genetica del GIP di Potenza risalgono, infatti, rispettivamente ai mesi di settembre e ottobre del 2013 quanto agli ipotizzati reati contro la Pubblica Amministrazione, di cui il Tribunale ha pero’ ritenuto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza ed a quelli di ottobre e novembre del 2014 con riferimento alla residua accusa provvisoria di cui alla L. n. 356 del 1992, articolo 12-quinquies.

Cio’ premesso, ritiene il Collegio che l’ordinanza presenti congrua motivazione circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza di tale delitto di trasferimento fraudolento di valori, atteso che certamente ricorreva il presupposto soggettivo per cui l’indagato, pluripregiudicato per gravi reati, potesse essere astrattamente sottoposto a misura ablatoria patrimoniale di prevenzione ed in quanto le emergenze indiziarie (v. brani delle conversazioni captate, riportate a pag. 6 dell’ordinanza) lo hanno disvelato per il titolare effettivo della (OMISSIS) s.r.l..

Sotto tale profilo le censure difensive non colgono nel segno, poiche’ la sussistenza di significativi indizi che il ricorrente si sia costantemente ingerito nella gestione societaria, a livello sia di strategia aziendale (investimento di 10.000 Euro nell’acquisito di slot machines) che di andamento corrente degli affari (assicurazione ad un creditore del versamento del saldo del denaro dovuto in base alle giocate effettuate), rende allo stato irrilevante la mancata esecuzione di quegli accertamenti di natura finanziaria e commerciale su cui si fondano le doglianze esposte nell’impugnazione.

Quel che merita approfondimento e’, invece, il tema della perdurante sussistenza di esigenze cautelari in ordine ad un’accusa provvisoria rimasta in un certo senso orfana delle ben piu’ rilevanti e concorrenti imputazioni.

Una cosa e’, infatti, il mantenimento di una misura custodiale personale, seppure di natura domiciliare, riferita alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in veste di soggetto concorrente nella consumazione di reati contro la pubblica amministrazione, in ordine ai quali la pur cospicua distanza temporale dei fatti rispetto all’imposizione della misura puo’ eventualmente trovare giustificazione dalla necessita’ di recidere rapporti di natura illecita atti ad inquinare il comparto amministrativo di riferimento.

Altra cosa e’, invece, il mantenimento della misura cautelare in vigore in ordine all’unico episodio di trasferimento fraudolento di valori accertato, riguardo al quale il PM ha gia’ acquisito consistenti indizi della possibilita’ d’individuare nel ricorrente il dominus effettivo della societa’ (OMISSIS) s.r.l., riferita a condotta consumata in epoca non proprio recente per cui s’impone l’osservanza della rigorosa regola di giudizio di cui al cbn. disp. dell’articolo 292 c.p.p., lettera c) e articolo 274 c.p.p., lettera c) introdotta dalla novella n. 47 del 2015 della necessaria rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del reato.

3. A tale aspetto il Tribunale di Potenza dovra’ dedicare nuova riflessione onde spiegare in che modo il mantenimento della misura attualmente in atto non finisca per tradursi in un’indebita anticipazione della pena e a tal fine ed entro tali limiti l’ordinanza impugnata deve essere annullata per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Potenza. Rigetta nel resto il ricorso.

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