In tema di confisca per la tutela del terzo hanno rilevanza i diritti di credito che risultano da atti con data certa anteriore al sequestro, i diritti reali di garanzia, sempre precedenti, anche in caso di successione post sequestro.
Sentenza 23 agosto 2017, n. 39368
Data udienza 15 giugno 2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente
Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere
Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere
Dott. GIORDANO Emilia An – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., con sede in (OMISSIS);
avverso il decreto dell’11/3/2016 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIORDANO Emilia Anna;
letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MASELLIS Mariella che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto dell’11 marzo 2016 il Tribunale di Palermo ha rigettato l’istanza avanzata dall’Istituto ” (OMISSIS)” s.r.l. e (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.r.l.)”, per il riconoscimento del credito dell’istante, ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 200, e Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 52. Il credito, dell’importo di Euro 174.299,50, e’ relativo al mutuo fondiario del 29 aprile 1991, garantito da un’ipoteca iscritta in danno dell’immobile di proprieta’ di (OMISSIS) e (OMISSIS), sito in (OMISSIS), immobile oggetto del decreto di confisca adottato dal Tribunale di Palermo il 3 marzo 1995, divenuto definitivo il 20 settembre 1995 e trascritto il 6 febbraio 1996, in danno di (OMISSIS) e (OMISSIS), acquirenti dell’immobile, accollatari del mutuo e destinatari della misura di prevenzione patrimoniale.
2. Non e’ controverso che l’istante societa’ ha acquistato, con contratto del 19 dicembre 2006, dalla (OMISSIS) (gia’ cessionaria del Credito Fondiario e Industriale FONSPA, giusta contratto del 6 dicembre 2000) un portafoglio di crediti in sofferenza ivi compreso il credito vantato dai predetti Istituti in danno di (OMISSIS) e (OMISSIS), subentrando per l’effetto in tutti i diritti, azioni, facolta’ garanzie e prerogative dei quali era titolare la Banca cedente. E’, altresi’, pacifico – e rilevante per quanto in seguito si dira’ – che con atto di pignoramento immobilitare notificato il 27 gennaio 1994 e trascritto il 21 febbraio 1995 il Credito Fondiario ed Industriale aveva agito per l’espropriazione dell’immobile dopo avere notificato al creditore atto di precetto per inadempimento nel pagamento delle rate di mutuo e che la relativa procedura immobiliare, pendente dinanzi all’Ufficio Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Palermo, e nella quale era subentrata la societa’ ricorrente, e’ stata dichiarata improseguibile in data 25 marzo 2014, ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 194. La societa’ ricorrente ha inoltre proceduto alla rinnovazione dell’ipoteca volontaria.
2.1 Il Tribunale, quale giudice della prevenzione, adito in sede di esecuzione, all’esito dell’esame de plano dell’istanza, ha rigettato la richiesta di riconoscimento del credito perche’ l’istante era divenuto titolare del credito solo a seguito di cessione in blocco dei crediti del 19 dicembre 2006 e, dunque, con atto successivo al decreto di confisca ed alla relativa trascrizione di tale titolo.
3. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione la ” (OMISSIS)” s.r.l., deducendo un unico e articolato motivo di censura per vizio di violazione di legge, in relazione all’articolo 27 Cost., Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 52, Decreto Legge n. 385 del 1993, articolo 58, L. 30 aprile 1999, n. 130, articolo 1 e articolo 1260 c.c. ed alla normativa sulla cartolarizzazione e vizio di motivazione, motivi di seguito sintetizzati, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione. La ricorrente premette che il giudice delle leggi ha individuato, in relazione alla misura patrimoniale della confisca, un nucleo di tutela inderogabile del terzo rappresentato da un minimo di colpevolezza rimproverabile, descritto in termini di difetto di diligenza, in assenza del quale si finirebbe con il configurare una responsabilita’ oggettiva per reato commesso altri, in chiara violazione del principio di personalita’ della responsabilita’ personale di cui all’articolo 27 Cost.; che la buona fede incolpevole e’ requisito essenziale della tutela del terzo solo quando questi abbia tratto qualche vantaggio dal reato perche’, altrimenti, la condizione di estraneita’ al reato si evidenzia sul piano oggettivo. Osserva, con riguardo alla istanza di ammissione, che il credito azionato dalla banca ricorrente trae origine da un’operazione garantita da ipoteca; che il diritto reale di garanzia, sorto in epoca anteriore al sequestro, ha creato un vincolo reale sul bene, vincolo che deve prevalere sulla pretesa ablatoria, nella sussistenza della buona fede del creditore; che tale buona fede va, necessariamente, ricercata in capo al creditore originario, cioe’ la banca che aveva concesso il mutuo all’esito di un’istruttoria completa, in assenza di anomalie o di altre operazioni sospette, e in un contesto del tutto estraneo alle attivita’ illecite del prevenuto (OMISSIS), resosi acquirente dell’immobile solo tre mesi dopo la concessione del mutuo. La ricorrente, richiamato l’articolo 1260 c.c., rileva che il contratto di cessione del credito e’ un contratto bilaterale, tra cedente e cessionario con efficacia reale e che, anche con riguardo a tale aspetto, e’ erronea la decisione del Tribunale che, sulla scia della giurisprudenza di legittimita’, pretende di accertare il requisito della buona fede di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 52 in capo al cessionario cosi’ imponendo a tale soggetto una vera e propria probatio diabolica nel contesto, quale quello in esame, della procedura di cartolarizzazione. Tale procedura, regolata dalla legge, non prevede una cessione credito per credito e, quindi, non comporta la disamina di ogni singolo credito ma un acquisto in blocco di crediti identificati per genere (ad esempio i crediti derivanti da operazioni di mutuo fondiario). Le previste modalita’ dell’operazione di cartolarizzazione rendono illogica la ricostruzione compiuta dal Tribunale, vieppiu’ erronea ove si abbia riguardo all’effetto che ne deriva cioe’ quello di ritenere che se ad agire fosse l’originario cessionario, l’ammissione del credito sarebbe legittima poiche’ il credito e’ sempre lo stesso e il momento di sbarramento non puo’ essere quello della cessione del credito bensi’ quello della erogazione del mutuo e si risolve in una forzatura giurisprudenziale il tentativo di liberare gli immobili confiscati dalle legittime garanzie reali esistenti vanificando normative sicuramente innovative quale quella sulle cartolarizzazioni. Lo sbarramento – posto dal decreto impugnato della antecedenza cronologica del provvedimento cautelare reale, rispetto alle cessioni dei mutui o delle acquisizioni dominicali, e’ suggestivo, confusionario e immaginifico non potendo essere accertato che il cessionario sia un prestanome dell’originario beneficiario del mutuo o una persona a questa collegata, potendo, al piu’, il cessionario – sulla base del ragionamento del Tribunale – conoscere la insolvenza del debitore ipotecario e, verosimilmente, quella delle sottostanti vicende giudiziarie. In sintesi, la decisione impugnata, e la giurisprudenza di legittimita’ sulla quale si fonda, finiscono con il richiedere una condotta inesigibile in capo al capo al cessionario. L’impugnato decreto, in presenza di una situazione di affidamento incolpevole dell’istante e del suo dante causa, ha omesso qualunque valutazione della esistenza dei requisiti di validita’ del diritto di garanzia azionato dal terzo, certamente antecedente alla provvedimento di sequestro, e della buona fede del terzo, da individuarsi nel cedente del credito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato e, per quando di ragione, deve trovare accoglimento.
2. La questione controversa nel caso in esame, e che avrebbe consigliato la trattazione del procedimento in camera di consiglio, piuttosto che il procedimento de plano di cui all’articolo 666 c.p.p., comma 2 applicabile in presenza di richiesta manifestamente infondata, concerne la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del credito secondo il meccanismo processuale introdotto dalla L. n. 228 del 2012 e i criteri di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 52.
3. I riferimenti del ricorso alla preesistenza del diritto reale di garanzia sull’immobile confiscato, rispetto al sequestro e confisca del bene, e al rapporto tra tale diritto e la pretesa ablatoria dello Stato impongono una doverosa premessa.
4. Come e’ noto il Decreto Legislativo n. 159 del 2011 contiene, nel titolo 6, con riguardo ai beni assoggettati a confisca di prevenzione, disposizioni a tutela dei diritti dei terzi e ai rapporti con le procedure concorsuali. Tali disposizioni, in forza della specifica disciplina transitoria recata dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 117, trovano applicazione solo in relazione ai procedimenti iniziati a seguito di proposta presentata a far data dal 13 ottobre 2011. In questo ambito, l’articolo 52 del codice antimafia enuncia le condizioni in forza delle quali i diritti di credito dei terzi ed i diritti reali di garanzia, comunque anteriori al sequestro e documentati con atto avente data certa, possono ricevere tutela, pur in presenza di confisca definitiva e regola il relativo procedimento.
5. La societa’ ricorrente ha azionato, ai fini della richiesta di pagamento, la procedura prevista dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 200. Tale legge muove dalla necessita’ di rendere applicabili alcune delle nuove disposizioni del cd. “codice antimafia”, in materia di tutela dei diritti dei terzi, ai procedimenti in corso ed ai provvedimenti di confisca di prevenzione divenuti definitivi, come quello in esame, prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, che trovavano regolamentazione attraverso la L. 31 maggio 1965, n. 575, articolo 2 ter sulla questione della prevalenza o meno, rispetto al sequestro ed alla confisca di prevenzione, dell’ipoteca iscritta anteriormente al sequestro ed alla confisca. La questione aveva trovato opposte soluzioni giurisprudenziali, sulla scorta del complesso panorama normativo, che rinviene dalle disposizioni civilistiche e penalistiche, e per queste e’ sufficiente il richiamo all’articolo 240 c.p., commi 1 e 2, ed era resa piu’ complessa dalla controversa natura derivativa ovvero a titolo originario – dell’acquisto che con la confisca di prevenzione si realizza in capo allo Stato.
6. La disciplina recata dalla cd. legge di stabilita’ del 2013, di non facile lettura, esordisce al comma 194 enunciando che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge – cioe’ a partire dal 1 gennaio 2013 -, sui beni confiscati all’esito di procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro 1 del decreto legislativo 159 del 2011 non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullita’, azioni esecutive.
7. Per i beni confiscati prima del 1 gennaio 2013, la normativa in esame compie una selezione ulteriore, a seconda che a tale data il bene confiscato sia stato assoggettato a procedura esecutiva, ma non sia stato ancora aggiudicato o trasferito, ovvero sia avvenuto il trasferimento o l’aggiudicazione, anche in via provvisoria. In tale ultima evenienza (quando, cioe’ alla data del 1 gennaio 2013, il bene e’ gia’ stato trasferito o aggiudicato in via provvisoria, ovvero e’ costituito da una quota indivisa gia’ pignorata), trova applicazione il disposto di cui alla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 196, quindi del limite di cui al comma 203, nella distribuzione della somma ricavata, con versamento al Fondo Unico Giustizia delle somme residue.
8. E’, invece, con riguardo alla prima ipotesi che la nuova disciplina assume peculiare rilevanza. Questa prevede che sui beni oggetto della procedura di prevenzione che alla data del 1 gennaio 2013 siano gia’ stati confiscati, ma non ancora aggiudicati, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullita’, azioni esecutive (L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 194) ed e’ sempre con riguardo a tali beni che, secondo il disposto di cui alla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 197, gli oneri e pesi iscritti o trascritti anteriormente alla confisca sono estinti di diritto. Ed e’ questo il caso in esame nel quale, come precisato dalla ricorrente, la procedura esecutiva immobiliare attivata dal dante causa della (OMISSIS) s.r.l., e nella quale l’Istituto ricorrente era intervenuto, e’ stata dichiarata estinta.
9. Le Sezioni Unite civili di questa Corte (Sez. U., sentenza n. 10532 del 07/05/2013, Rv. 626570), sulla scorta dell’analisi di tale complesso sistema, sono pervenute alla conclusione che il legislatore sembra avere risolto, indipendentemente dal dato temporale, nel senso della prevalenza della misura di prevenzione patrimoniale, il quesito relativo ai rapporti ipoteca-confisca, prevedendo la estinzione di diritto degli oneri e pesi iscritti o trascritti. Nessun dubbio sussiste – secondo la richiamata sentenza – sul punto che la norma faccia riferimento anche all’ipoteca, al sequestro conservativo ed al pignoramento, ricompresi tra i pesi e gli oneri dei quali e’ affermata l’estinzione. E, prosegue, pare abbia trovato soluzione la questione della natura dell’acquisto del bene confiscato da parte dello Stato che, a seguito dell’estinzione di diritto dei pesi e degli oneri iscritti o trascritti prima della misura di prevenzione della confisca, acquista un bene non piu’ a titolo derivativo, ma libero dai pesi e dagli oneri, pur iscritti o trascritti anteriormente alla misura di prevenzione. In sostanza, superando la condivisa opinione della giurisprudenza civile e penale sulla natura derivativa del titolo di acquisto del bene immobile da parte dello Stato a seguito della confisca, il legislatore ha inteso ricomprendere la misura della confisca di prevenzione nel solco delle cause di estinzione dell’ipoteca disciplinate dall’articolo 2878 c.c.. Alla stregua di tale normativa, dunque, in ogni caso, la confisca prevarra’ sull’ipoteca. La ratio di tale scelta va individuata nella salvaguardia del preminente interesse pubblico che giustifica il sacrificio inflitto al terzo di buona fede, titolare di un diritto reale di godimento o di garanzia, ammesso, ora, ad una tutela di tipo risarcitorio. Il bilanciamento dei contrapposti interessi viene, quindi, differito ad un momento successivo, allorche’ il terzo creditore di buona fede chiedera’, attraverso l’apposito procedimento, il riconoscimento del suo credito. Ed e’ in questa direzione che la L. n. 228 del 2012 (comma 198) ha ampliato la platea dei soggetti legittimati all’azione ricomprendendovi: 1) i creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione; 2) i creditori che, prima della trascrizione del sequestro di prevenzione, hanno trascritto un pignoramento sul bene; 3) i creditori che, alla data dell’1 gennaio 2013 (entrata in vigore della legge), sono intervenuti nell’esecuzione iniziata con il pignoramento indicato sub 2).
10. Ritiene il Collegio che sono condivisibili le conclusioni alle quali e’ pervenuta la sentenza delle Sezioni Unite Civili, con la conseguente manifesta infondatezza delle censure svolte nel ricorso nella parte in cui propugnano la conclusione secondo la quale il diritto reale di garanzia, sorto in epoca anteriore al sequestro, ha creato un vincolo reale sul bene che, nella sussistenza della ulteriore condizione della buona fede del creditore, deve prevalere sulla pretesa ablatoria dello Stato. Dalla scelta del legislatore di attribuire prevalenza alle esigenze di tutela della collettivita’ salvaguardate dalla confisca rispetto all’eventuale pregiudizio del terzo, che trova ristoro alle sue pretese solo in sede risarcitoria, secondo le enunciate conclusioni, consegue che non ha piu’ fondamento la giurisprudenza di legittimita’, sia penale che civile – pure richiamata nel ricorso – secondo la quale nessuna forma di confisca puo’ determinare l’estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sulla cosa. Correttamente inquadrata l’istanza della societa’ (OMISSIS) s.r.l. nella procedura prevista dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 200 – secondo la quale il giudice del Tribunale di prevenzione, verificati i presupposti di cui al Decreto Legislativo n. 159 del 2011 articolo 52 ammette l’istante al pagamento – l’azione proposta dal terzo ha natura eminentemente risarcitoria, come precisato nella piu’ volte richiamata sentenza delle Sezioni Unite.
11. Il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta dell’odierna ricorrente sul rilievo che la successione nella titolarita’ del credito era avvenuta con atto successivo al decreto di confisca ed alla relativa trascrizione dei vincoli, circostanza che vale a costituire in mala fede il terzo, sia esso creditore originario ovvero a questo succeduto, in quanto divenuto creditore del proposto in data successiva alla trascrizione del sequestro. Ha ritenuto che l’esame di ogni ulteriore profilo (relativo alla ritenuta estraneita’ del credito all’attivita’ illecita) era assorbito non potendo il creditore per atto successivo al sequestro accedere alla richiesta ammissione al credito.
11.1 Nella motivazione del provvedimento impugnato i giudici palermitani hanno richiamato la giurisprudenza di legittimita’, affermatasi con riguardo alla interpretazione del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 52, secondo la quale, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, la disposizione in esame deve interpretarsi nel senso che la confisca pregiudica ipso iure i diritti di credito dei terzi che risultino da atti con data certa posteriore al sequestro, nonche’ i diritti reali di garanzia costituiti in epoca posteriore al sequestro, sicche’, essendo il creditore istante automaticamente in colpa, diventa irrilevante la prova delle ulteriori condizioni previste dall’articolo 52, comma 1, lettera b, del citato Decreto Legislativo (Sez. 2, n. 28839 del 03/06/2015, Italfondiario s.p.a., Rv. 264299). Tale principio, secondo il decreto impugnato, si applica nei confronti di tutti i creditori, sia originari che successivi cessionari del credito, i quali siano diventati titolari del diritto in data successiva alla trascrizione del sequestro, ed opera indipendentemente dalla natura della cessione, non rilevando che questa sia avvenuta in blocco, ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 58. Tale approdo si pone in linea di continuita’ con la piu’ risalente giurisprudenza di legittimita’ secondo la quale il terzo cessionario di credito garantito da ipoteca su beni sottoposti a sequestro e a confisca di prevenzione gode della medesima tutela del creditore originario, al quale viene riconosciuta a condizione che risultino l’anteriorita’ dell’iscrizione del titolo o dell’acquisto del diritto rispetto al provvedimento cautelare o ablativo intervenuto nel procedimento di prevenzione, e la sua buona fede, intesa come affidamento incolpevole, non potendosi ritenere sufficiente che tali condizioni siano realizzate in capo al cedente (Sez. 1, n. 16743 del 02/04/2008, Italfondario s.p.a., Rv. 239625), nonche’ con la previsione testuale del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 52. Tale norma richiede una pluralita’ di condizioni cumulative (cioe’ che il diritto del terzo risulti da data certa anteriore al sequestro; che il diritto non fosse strumentale all’attivita’ illecita, o, in caso di strumentalita’, che tale nesso fosse ignorato dal terzo in buona fede) ed e’ funzionale a realizzare un contemperamento di interessi contrapposti facenti capo allo Stato, che non ha acquistato il bene a titolo derivativo, ma a seguito di confisca e il terzo titolare di diritto. Osserva il Tribunale che, ove si prescindesse dalla data di acquisto del diritto del terzo, verrebbe a realizzarsi una interpretazione abrogatrice del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 52, che richiede la duplice condizione di legittimazione. In tal senso, conclude il provvedimento impugnato, si era pronunciata la giurisprudenza di legittimita’, secondo la quale era da escludersi il requisito dell’estraneita’ al reato, ai sensi dell’articolo 240 c.p., commi 2 e 3, nel caso di un istituto bancario che aveva iscritto ipoteca su di un bene gia’ oggetto di sequestro preventivo, regolarmente trascritto (Sez. 1, n. 29197 del 17/06/2011, Italfondiario s.p.a. e altri, Rv. 250804). Era, altresi’, da escludere che il creditore cessionario di crediti in blocco Decreto Legislativo 1 settembre 1983, n. 385, ex articolo 58, potesse per tale modalita’ dell’acquisto versare in buona fede, non potendo esigersi la verifica delle condizioni giuridiche dei singoli crediti oggetto di cessione (Sez. 2, n. 28839 del 03/06/2015, Italfondiario s.p.a, Rv. 264298) atteso che l’acquisto in massa dei crediti non viene effettuato “alla cieca” ma sulla base di un’analisi dei crediti proprio perche’, solo ove se ne conosca qualita’ e la quantita’, si puo’ determinare il prezzo di vendita.
12. Rileva il Collegio che le conclusioni alle quali il Tribunale palermitano e’ pervenuto non sono univoche nella giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, con indirizzo che ha trovato conferma anche successivamente all’adozione del provvedimento impugnato, in tema di confisca di prevenzione di beni gravati da ipoteca, il riconoscimento di una situazione di affidamento incolpevole del creditore assistito da garanzia non e’ necessariamente precluso dal fatto che il medesimo abbia acquistato il diritto in epoca successiva all’adozione del sequestro, quando cio’ e’ avvenuto mediante cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 58, poiche’ tale modalita’ di trasferimento di posizioni giuridiche potrebbe rendere concretamente inesigibile, per l’entita’ dell’operazione, l’onere in capo al cessionario della previa verifica di tutti i beni sottoposti ad originaria garanzia ipotecaria e correlati ai crediti ceduti (Sez. 6, n. 35602 del 16/06/2015, Sagrantino Italy s.r.l. e altro, Rv. 265605).
13. Ulteriori argomentazioni, di carattere sistematico, indirizzano nel senso ora indicato. Come accennato l’articolo 52 Decreto Legislativo enuncia le condizioni in forza delle quali i diritti di credito dei terzi ed i diritti reali di garanzia, comunque anteriori al sequestro e documentati con atto avente data certa, possono ricevere tutela pur in presenza di confisca definitiva. La norma e’ diretta a garantire l’effettivita’ della misura reale e ad assicurare la tutela dei terzi evitando, nel contempo, che il proposto si avvalga di prestanomi che vantino fittiziamente diritti sui beni soggetti alla misura reale, in modo da riottenerne il controllo. In tale prospettiva si giustificano i requisiti che la norma impone affinche’ il diritto del terzo sia soddisfatto, pur in presenza di una misura di prevenzione patrimoniale e fra essi, in particolare, assume rilevanza la non strumentalita’ del credito rispetto all’attivita’ illecita del proposto o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalita’. Si e’ osservato, sul piano dell’accertamento dei diritti dei terzi, che il Decreto Legislativo n. 159 del 2011, successivo articolo 57 regola, modellandola sulla procedura fallimentare (in tal senso la relazione illustrativa e di commento al Codice delle leggi antimafia) anche il procedimento finalizzato alla individuazione dei terzi titolari di un diritto sui beni oggetto della misura di prevenzione, dando luogo ad una procedura autonoma rispetto al procedimento di prevenzione e governata, ove non sia diversamente disposto, da principi mutuati dal diritto civile e fallimentare. Orbene, proprio i principi dettati dalla giurisprudenza civile in forza del quale la cessione di credito e’ un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati (Sez. civ. 3, n. 20548 del 20/10/2004, Rv. 577782), principio ribadito anche nell’ambito della procedura fallimentare dalla L. Fall., articolo 115 (Sez. civ. 1, n. 10454 del 14/05/2014, Rv. 631230), contrastano con l’affermazione del Tribunale secondo la quale il terzo (sia esso creditore originario che il creditore ad esso succeduto in virtu’ i negozi giuridici) che sia divenuto creditore del proposto in data successiva alla trascrizione del sequestro, e’ costituito ipso iure in mala fede. Ed in vero, la cessione del credito e’ un contratto con effetti traslativi immediati tra cedente e cessionario, che determina la successione del secondo al primo nel medesimo rapporto obbligatorio, con gli stessi caratteri, garanzie ed eccezioni che aveva in capo al cedente, a cui il cessionario si sostituisce.
14. Per altro verso, si e’ osservato (Sez. 5, n. 1841 del 24/11/2016 – dep. 16/01/2017, Italfondiario S.p.a., Rv. 269123), che la soluzione propugnata dal Tribunale non e’ affatto imposta dalla lettera o dalla ratio del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 52, il quale si riferisce, evidentemente, ai crediti sorti anteriormente all’avvio del procedimento di prevenzione e non prende in considerazione l’ipotesi della successione – a latere creditoris – nel rapporto obbligatorio, per la semplice e ovvia ragione che, in base alla legislazione codicistica e all’interpretazione giurisprudenziale, la cessione del credito, in qualunque modo avvenuta, determina solo la sostituzione del creditore originario, sicche’ il nuovo creditore subentra nella medesima posizione giuridica del cedente, assumendone i diritti, ma anche gli oneri ed i rischi, con la conseguenza che sara’ la “malafede” del cedente (nel senso stabilito dall’articolo 52 cit.) a precludergli la possibilita’ di far valere le sue pretese sul bene del debitore che sia stato, nel frattempo, oggetto di ablazione.
15. Alla stregua di quanto teste’ illustrato, si puo’ dunque affermare che, ai fini della tutela del terzo, sono rilevanti i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro ovvero i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ancorche’ sia intervenuta sostituzione nel lato attivo del rapporto obbligatorio in epoca successiva al sequestro, ricorrendo le ulteriori condizioni di cui all’articolo 52 cit. e, cioe’ che il credito non sia strumentale all’attivita’ illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego. Tuttavia, la sostituzione nel lato attivo del rapporto non puo’, secondo la ricostruzione privilegiata dal ricorrente, comportare la sterilizzazione dell’accertamento, ai fini della tutela del terzo, al momento nel quale il credito e’ insorto.
16. Va, dunque, dato seguito alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale anche la tutela del terzo cessionario di credito garantito da ipoteca su beni sottoposti a sequestro ed a confisca nell’ambito di un procedimento di prevenzione deve ritenersi condizionata all’accertamento dei medesimi presupposti esigibili per la tutela del creditore originario, presupposti che la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v., per tutte, S.U., 28.4.1999, Bacherotti, Rv. 213511, nonche’ Sez. 1, 11.2.2005, Fuoco, Rv. 232245) ha individuato nella anteriorita’ dell’iscrizione del titolo o dell’acquisto del diritto rispetto ai provvedimenti cautelari od ablatori intervenuti nel procedimento di prevenzione ed alla buona fede ed affidamento incolpevole del terzo che agisca innanzi al giudice dell’esecuzione penale per il riconoscimento dell’opponibilita’ all’erario del proprio diritto, non potendosi ritenere sufficiente che tali condizioni siano verificate in capo al cedente (v., in motivazione, Sez. 1, n. 25369 del 21/05/2014, dep. 13/06/2014, Rv. 259920).
17. Ritiene il Collegio che la strumentalita’ del credito all’attivita’ illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego – a meno della comprovata buona fede del creditore – costituisce ostacolo alla tutela del terzo e, dunque, conditio sine qua non della tutela dei diritti del terzo e’ la prova della estraneita’ del terzo rispetto all’illecito, estraneita’ che la giurisprudenza di questa Corte, nelle varie accezioni della nozione, ha inteso nel senso che non puo’ considerarsi estraneo al reato il soggetto che da esso abbia ricavato vantaggi e utilita’, accezione, questa che e’ maggiormente aderente alla precisa connotazione funzionale della confisca, non potendo privilegiarsi la tutela del diritto del terzo allorquando costui abbia tratto vantaggio dall’altrui attivita’ criminosa e dovendo, anzi, riconoscersi la sussistenza, in una simile evenienza, di un collegamento tra la posizione del terzo e la commissione del fatto-reato (S. U., 28.4.1999, Bacherotti, Rv. 213511). Tale conclusione e’ stata avallata anche dal Giudice delle leggi – secondo la stessa ricostruzione riportata in ricorso – che ha escluso la compatibilita’ con l’articolo 27 Cost., comma 1, di norme che prevedono la confisca anche quando le cose risultino di proprieta’ di chi non sia autore del reato “o non ne abbia tratto in alcun modo profitto” (Corte cost., 19 gennaio 1987, n. 2) e piu’ volte ribadita, sempre in materia di confisca, precisando che l’atto ablatorio non puo’ essere agganciato ad una base meramente oggettiva, assolutamente incompatibile col principio di personalita’ della responsabilita’ penale, sancito dall’articolo 27 Cost., comma 1, (Corte cost., 17 luglio 1974, n. 229; Corte cost., 29 dicembre 1976, n. 259; Corte cost., 19 gennaio 1987, n. 2, cit.; Corte cost., 10 gennaio 1997, n. 1; Corte cost., 20 novembre 1995, n. 487).
18. Ritiene, il Collegio che la prova della ignoranza in buona fede del nesso di strumentalita’ del credito deve pertanto essere fornita con riguardo alla posizione soggettiva sia del cedente che del cessionario, tenendo presente: a) che la cessione, avvenuta dopo la trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione, del credito precedentemente insorto non determina di per se’ uno stato di mala fede in capo al nuovo titolare, come tale preclusivo dell’ammissibilita’ della sua ragione creditoria; b) che per ottenere il riconoscimento del diritto correlato ad un bene confiscato in via definitiva, il soggetto terzo deve allegare elementi idonei a rappresentare non solo la sua buona fede (intesa come assenza di accordi sottostanti che svelino la consapevolezza dell’attivita’ illecita realizzata all’epoca dal contraente poi sottoposto al sequestro), ma anche l’affidamento incolpevole inteso come applicazione, in sede contrattuale, di un livello di media diligenza – da rapportarsi al caso in esame – teso ad escludere rimproverabilita’ di tipo colposo (v., in motivazione, Sez. 1, n. 45260 del 27/09/2013, dep. 08/11/2013, Rv. 257913); c) che nel caso di specie, inoltre, i crediti derivanti dall’originario atto di mutuo del 1981 sono stati oggetto di piu’ atti di cessione ai sensi dell’articolo 58 T.U.B. (Decreto Legge n. 385 del 1993), il cui comma 3, ultimo 5 periodo, prevede che “Restano altresi’ applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti”, con la conseguenza che nessun affievolimento degli oneri probatori dettati dal su citato Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 52 puo’ essere previsto per la posizione del cessionario di crediti in blocco; d) che non puo’ ritenersi di per se’ ostativo al riconoscimento di una situazione di affidamento incolpevole il fatto che il cessionario abbia concluso il contratto di cessione in epoca successiva al sequestro ed alla confisca, sul presupposto della conoscibilita’ del vincolo tramite l’impiego della ordinaria diligenza, dovendosi al riguardo considerare non solo la concreta incidenza degli effetti ricollegabili alla previsione delle forme di pubblicita’ legale applicabili nel caso, ma anche la particolare “modalita’” della cessione del credito che viene qui in rilievo, ossia la cessione di rapporti giuridici in blocco avvenuta (in epoca successiva al sequestro e alla confisca, ferma restando la precedente iscrizione di ipoteca, risalente al 1981) ai sensi del su citato Decreto Legge n. 385 del 1993 (ex articolo 58, e s.s.): siffatta modalita’ di cessione dei rapporti giuridici – da verificare nella sua effettiva entita’ – potrebbe rendere concretamente inesigibile, in capo al cessionario, la previa verifica delle condizioni giuridiche di tutti i beni sottoposti ad originaria garanzia ipotecaria e correlati ai crediti ceduti, influendo obiettivamente sull’ambito di operativita’ dell’onere di diligenza richiesto al ricorrente (v. Sez. 1, n. 45260 del 27/09/2013, dep. 08/11/2013, cit.).
19. Nel caso in esame, come puntualmente osservato nella requisitoria del Procuratore Generale, deve rilevarsi come il provvedimento impugnato non abbia fatto buon governo di tale quadro di principii a riguardo della specificita’ della posizione soggettiva del cessionario di crediti in blocco ai sensi della su citata disposizione di cui all’articolo 58 T.U.B., e con riferimento ai canoni probatori che in linea generale devono guidare, come si e’ gia’ affermato, l’accertamento della ignoranza in buona fede del nesso di strumentalita’ del credito per avere ritenuto assorbente il rilievo che l’istante era divenuto titolare del credito solo a seguito di cessione successiva al decreto di confisca e alla trascrizione del titolo, venendo, percio’ solo, costituito in malafede. Consegue che il decreto deve essere annullato senza rinvio e che il Tribunale di Palermo dovra’ valutare l’istanza nel quadro dei principi innanzi delineati.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo.
Leave a Reply