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4. Il 2 maggio 2017 e’ pervenuta memoria dell’imputato in cui si e’ ancora dedotta, tra altro e per quanto di rilievo, l’intervenuta prescrizione dei reati ascritti.
5. E’ stata depositata per l’odierna udienza di discussione ulteriore memoria difensiva a firma dell’imputato in cui, reiterata la deduzione sulla maturata prescrizione dei reati, si e’ insistito per l’annullamento dell’impugnata sentenza agli effetti civili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile per tutti gli articolati motivi per le ragioni di seguito indicate.
2. E’ preliminare ad ogni altra, la valutazione delle modalita’ di redazione del ricorso che si apprezzano tali da compromettere, del primo, la stessa comprensione.
Articolato in settantatre’ pagine e sedici motivi, il ricorso si segnala infatti:
a) nelle forme, per la tecnica grafico-espositiva adottata, in cui si registra l’avvicendarsi di font o caratteri, diversi anche nella dimensione, cornici o riquadri di definizione, trasposizioni di contenuti di documenti, frasi estrapolate da testi della tradizione filosofico-letteraria sviluppatasi a commento delle sacre scritture, paragrafi e sottoparagrafi all’interno dei quali si inseriscono ulteriori partizioni;
b) nei contenuti, per l’utilizzo di un argomentare retorico, articolato per domande a risposta predefinita ed in cui si affastellano capillari critiche ed argomentazioni di sostegno incontinenti ed eccentriche, in un quadro complessivamente diretto a rendere il percorso impugnatorio niente affatto lineare e comprensibile.
2.1. Per i riportati termini di forma e contenuto, il ricorso manca quindi di dare soddisfazione alla ineludibile esigenza di un ordinato inquadramento delle ragioni di censura, nel rispetto dei contenuti di cui all’articolo 606 cod. proc. pen., nella certa incompatibilita’ tra il rispetto della griglia segnata dall’indicata previsione normativa ed una illustrazione, ridondante e caotica, che introduca nel processo una mole di informazioni, fittamente interpolate da giudizi, destinate a rendere il controllo di legittimita’ di ardua realizzazione (in termini, su analoghi contenuti di ricorso, le valutazioni di preliminare inammissibilita’ di cui a Sez. 5, n. 32143 del 03/04/2013, Querci, massimata su altro, in motivazione, p. 10, riprese da Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, Di Vincenzo, massimata su altro, p. 7 e, ancora, da Sez. 6, n. 19001 del 5/04/2016, Froncillo, p. 29).
2.2. In siffatta valutazione si inserisce il “Protocollo d’intesa tra Corte di Cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale”, sottoscritto il 17 dicembre 2015, quale concorrente strumento, nei suoi contenuti ispirati al rispetto dei canoni di chiarezza e concisione, ad una valutazione in termini di inammissibilita’ del motivo di ricorso e tanto a conforto di una previsione primaria, da individuarsi nel nostro sistema nell’articolo 606 c.p.p., comma 1, in difetto di attribuzioni di potesta’ regolamentari condivise invece dalle Corti europee (Regolamento della Corte E.D.U. del 4 novembre 1998, come successivamente modificato dalla Corte; Regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea, del 4 marzo 2015) e dagli organi della giurisdizione amministrativa nazionale (Decreto Presidente del Consiglio di Stato, in relazione alle previsioni di cui all’articolo 3 del Codice del processo amministrativo Decreto Legislativo n. 104 del 2010).
2.3. Il ricorso che sia portatore, anche per un errato utilizzo di risorse informatiche nella compilazione dell’atto, di un eccesso di informazioni, al pari di quello che ne sia privo, nella incapacita’ di esprimere una critica concludente, si rivela inammissibile per genericita’ (in siffatti termini, sul ricorso prolisso: Sez. 6, n. 10539 del 10/02/2017 Lorusso, Rv. 269379).
3. All’indicata preliminare valutazione – in adesione a quanto risulta essere, in ragione dei citati precedenti, un persuasivo orientamento di legittimita’ -, al fine di non venir meno ai compiti propri di questa Corte, deve comunque seguire l’esame degli articolati motivi per una valutazione di inammissibilita’, a cui non resta estraneo lo scrutinio dei contenuti dei primi.
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