Nel delitto di corruzione in atti giudiziari, per stabilire se la decisione giurisdizionale sia conforme o contraria ai doveri di ufficio deve aversi riguardo non al suo contenuto ma al metodo con cui a essa si perviene

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 20 aprile 2018, n. 17987.

Nel delitto di corruzione in atti giudiziari, per stabilire se la decisione giurisdizionale sia conforme o contraria ai doveri di ufficio deve aversi riguardo non al suo contenuto ma al metodo con cui a essa si perviene, nel senso che il giudice, che riceve da una parte in causa denaro o altra utilita’ o ne accetta la promessa, rimane inevitabilmente condizionato nei suoi orientamenti valutativi, e la soluzione del caso portato al suo esame, pur accettabile sul piano della formale correttezza giuridica, soffre comunque dell’inquinamento metodologico a monte.
Il delitto di corruzione in atti giudiziari si configura pur quando il denaro o l’utilita’ siano ricevuti, o di essi sia accettata la promessa, per un atto gia’ compiuto, cosiddetta corruzione susseguente.

Sentenza 20 aprile 2018, n. 17987
Data udienza 24 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo – Presidente

Dott. GIANESINI Maurizio – Consigliere

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere

Dott. D’ARCANGELO Fabrizio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/06/2017 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Fabrizio D’Arcangelo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ANGELILLIS Ciro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, avv. (OMISSIS) ed avv. (OMISSIS), che hanno chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso ed il conseguente annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce in data 8 gennaio 2014 ed appellata dall’imputato (OMISSIS), che ha condannato al pagamento delle spese del grado.
2. (OMISSIS) e’ imputato del delitto di corruzione in atti giudiziari di cui agli articoli 110, 81 e 319-ter c.p., commesso in (OMISSIS), in quanto aveva corrisposto, nella qualita’ di difensore di plurimi soggetti sorvegliati speciali di P.S., utilita’ non dovute al Giudice di pace di (OMISSIS) (OMISSIS) affinche’ costui compiesse atti contrari ai doveri di ufficio in violazione dei doveri di imparzialita’ ed indipendenza propri dell’esercizio della funzione giurisdizionale.
Secondo l’ipotesi di accusa, il giudice di pace (OMISSIS) si era posto a disposizione dell’avvocato (OMISSIS), asservendo e piegando il proprio ruolo al soddisfacimento delle aspettative del difensore, riservando alle cause di quest’ultimo una corsia preferenziale nei procedimenti iscritti presso gli uffici del Giudice di pace di (OMISSIS) e di (OMISSIS).
In particolare lo (OMISSIS) aveva alterato il meccanismo di assegnazione del contenzioso, trattenendo sei ricorsi presentati dall’ (OMISSIS) e smistandone altre sei a (OMISSIS), “compiacente” giudice di pace di (OMISSIS), in violazione della precostituzione del giudice naturale per legge, aveva emanato tempestivamente i provvedimenti di sospensione della revoca della patente di guida e dilatato, in maniera ingiustificata il corso della procedura, mediante pretestuosi rinvii della trattazione, in modo da vanificare la misura disposta dal prefetto e far coincidere la durata del processo di merito con quella della revoca della patente di guida.
Lo (OMISSIS) avrebbe, per tali favori, ricevuto dall’ (OMISSIS) utilita’ non dovute, tra le quali, in occasione delle festivita’ natalizie del 2007, una confezione contenente 7-8 aragoste, salmone, caviale e champagne.
3. L’avv. (OMISSIS), difensore dell’ (OMISSIS), ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l’annullamento, deducendo tre motivi di ricorso e, segnatamente:
– il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all’articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e), articolo 192 c.p.p., comma 1 e 2, e articolo 319-ter c.p.;
– la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della corruzione in atti giudiziari nella forma susseguente;
– il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all’articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e), e articoli 319, 319-ter e 323 c.p., in quanto la motivazione era graficamente inesistente nella parte in cui erano state negate all’ (OMISSIS) le attenuanti generiche ed una diversa dosimetria sanzionatoria coniugabile con la sospensione condizionale della pena.
4. Con memoria depositata in data 20.12.2017 l’avv. (OMISSIS) ha eccepito la nullita’, ai sensi dell’articolo 178 c.p.p., lettera c), della notifica dell’avviso di deposito della sentenza impugnata all’imputato, in quanto eseguita non gia’ presso la propria residenza ((OMISSIS)), domicilio dichiarato dall’ (OMISSIS), bensi’ presso il proprio studio professionale ((OMISSIS)).
Il ricorrente ha chiesto, pertanto, la regressione del procedimento nella fase in cui si era verificata la nullita’ al fine di consentire il corretto perfezionamento della notifica dell’avviso di deposito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti dall’articolo 606 c.p.p. e, comunque, manifestamente infondati.
2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli articoli 606 c.p.p., comma 1, lettera b), c) ed e) in relazione all’articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e), articolo 192 c.p.p., comma 1 e 2, ed agli articoli 49, 240, 322-ter e 319-ter c.p., in quanto la Corte di appello non aveva offerto, neppure graficamente, una risposta alla censura della difesa che aveva sollecitato la riqualificazione dei delitti contestati in abuso di ufficio ovvero di corruzione semplice.
La Corte di appello aveva, inoltre, fondato il proprio convincimento su congetture che non trovavano conferma in alcuna evidenza probatoria; non vi era, infatti prova che i provvedimenti di sospensiva adottati dal giudice di pace (OMISSIS) fossero, di seguito, stati revocati o annullati in sede di gravame per difetto di competenza o di legittimazione.
Il (OMISSIS), inoltre, non era stato imputato e, pertanto, i provvedimenti adottati dal medesimo si sottraevano a qualsiasi diagnosi non solo di illiceita’, ma anche solo di illegittimita’ formale.
Proprio la indicazione del giudice competente ad opera del Coordinatore dell’ufficio del Giudice di pace (in uno spazio lasciato volutamente in bianco nel ricorso dall’ (OMISSIS)) rispondeva, invero, alla necessita’ di assicurare il rispetto delle regole sulla competenza.
Irrazionale era, inoltre, l’addebito fondato sulla tempestivita’ nella adozione dei provvedimenti di sospensiva della sanzione accessoria.
La tempestivita’ nella adozione dei provvedimenti cautelari, stigmatizzata dalla Corte di appello, infatti, non era indice di accordo collusivo, bensi’ di efficienza e tempestivita’ della risposta giurisdizionale in sede cautelare.
La dilatazione dei tempi di trattazione del merito dei ricorsi, tramite rinvii, giudicati pretestuosi, non era frutto, inoltre, di sviamento dalla funzione giurisdizionale, bensi’ di un orientamento giurisprudenziale che riteneva che i provvedimenti prefettizi di revoca della patente di guida nei confronti dei sorvegliati speciali costituissero un impedimento al processo di reinserimento dei medesimi nel tessuto sociale e lavorativo.
Non vi era stata, inoltre, alcuna alterazione del processo attraverso il quale si era pervenuti alla decisione.
Le intercettazioni telefoniche, del resto, non avevano disvelato alcun patto corruttivo prima del Natale ed a Natale, epoca nella quale era stato consegnato il cesto in dono allo (OMISSIS), erano solo emersi contatti tra questo ultimo e l’ (OMISSIS) connotati da una particolare familiarita’. Si era, pertanto, in presenza di un travisamento della prova.
La sentenza impugnata non dimostrava, inoltre, il “collegamento causale” tra il dono ed i precedenti atti, ne’ il dolo che deve sorreggere anche la forma di corruzione susseguente; la Corte di appello, soprattutto, aveva trascurato di collocare la vicenda nel contesto del legame di amicizia tra l’ (OMISSIS) e lo (OMISSIS), preesistente e non occasionato dall’assunzione dello status di Giudice di pace di quest’ultimo.
Il cesto era, inoltre, stato inviato in occasione del Natale e non in coincidenza delle decisioni da adottare; era un dono isolato, nell’ambito di una relazione di amicizia e di frequentazione tra l’ (OMISSIS) e lo (OMISSIS).
Tale bene, inoltre, non poteva assurgere a prezzo del reato contestato, anche perche’ non eccedeva, per lo meno nelle intenzioni dell’avvocato, un valore compatibile con le relazioni di cortesia richiamate dalla norma e dagli usi sociali.
La manifestazione di incredibilita’ dello (OMISSIS) all’atto della ricezione del cesto, del resto, dimostrava come lo stesso non si fosse motivato alla adozione dei provvedimenti oggetto di incriminazione nella ragionevole fondata aspettativa di un ritorno economico o di una futura ricompensa, ma, al contrario, che tale possibilita’ esulava integralmente dal suo ambito previsionale.
La motivazione della sentenza impugnata si rivelava, pertanto, manifestamente illogica, oltre che ampiamente infedele al testo del processo.
3. Tale articolata censura si rivela, tuttavia, inammissibile in quanto, come e’ testimoniato dalla ampia e diffusa riproposizione nel ricorso del testo delle intercettazioni, intende pervenire, mediante un diretto esame delle stesse, ad una diversa (e piu’ favorevole) lettura dei fatti posti a fondamento delle sentenze di merito.
Nel giudizio di cassazione sono, tuttavia, precluse al giudice di legittimita’ la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita’ esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
La Corte di appello di Lecce ha, peraltro, rilevato, del tutto logicamente e congruamente, come fossero stati acclarati plurimi atti contrari ai doveri di ufficio posti in essere da parte dello (OMISSIS), che aveva riservato a se’ o ad altro collega a lui collegato, il Giudice di pace (OMISSIS), la trattazione di dodici ricorsi proposti dall’avv. (OMISSIS), in violazione della disciplina tabellare che regola le assegnazioni degli affari.
Dalle risultanze probatorie era, inoltre, emerso che in tutti i ricorsi proposti dall’ (OMISSIS) e decisi dallo (OMISSIS) e dal (OMISSIS), i ricorrenti avevano ottenuto in tempi celeri la sospensione dei provvedimenti prefettizi di revoca della patente, tanto da essere rientrati in possesso del titolo abilitativo alla guida pur nel periodo di sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza.
La trattazione del processo di merito era, inoltre, stata dilata pretestuosamente sino al termine di efficacia della revoca della patente intimata dal Prefetto, vanificando, in tal modo, la irrogazione di tale misura sanzionatoria.
Nessun rilievo puo’, inoltre, assumere la mancata dimostrazione della illegittimita’ dei singoli provvedimenti giurisdizionali indicati nella imputazione, in quanto la Corte di appello di Lecce, in consapevole consonanza con i principi sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel caso Mills (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills) ha, inoltre, rilevato che cio’ che assumeva rilievo qualificante nella specie era la contaminazione del libero ed indipendente esercizio della funzione giurisdizionale e la previa assicurazione di una gestione assolutamente parziale dei ricorsi propositi dall’imputato operata dallo (OMISSIS).
Non era, pertanto, il contenuto dell’atto giudiziario in se’ a qualificare come propria o impropria la corruzione, ma il metodo mediante il quale si era giunti alla decisione, che, pur formalmente corretta in ipotesi, era risultata compromessa a priori.
Nel delitto di corruzione in atti giudiziari, infatti, per stabilire se la decisione giurisdizionale sia conforme o contraria ai doveri di ufficio deve aversi riguardo non al suo contenuto ma al metodo con cui a essa si perviene, nel senso che il giudice, che riceve da una parte in causa denaro o altra utilita’ o ne accetta la promessa, rimane inevitabilmente condizionato nei suoi orientamenti valutativi, e la soluzione del caso portato al suo esame, pur accettabile sul piano della formale correttezza giuridica, soffre comunque dell’inquinamento metodologico a monte (Sez. 6, n. 33453 del 04/05/2006, Battistella, Rv. 234362).
Parimenti inammissibili, si rivelano le censure proposte dal ricorrente in ordine alla inidoneita’ del cesto natalizio indicato nella imputazione ad integrare una retribuzione di natura corruttiva, stante il proprio modico valore e la conseguente riconducibilita’ alla categoria delle regalie d’uso di modico valore che i pubblici ufficiali sono facultati a ricevere (c.d. munuscula) secondo le prescrizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, articolo 4.
Tali doglianze, infatti, si risolvono in una rilettura del fatto e si rivelano radicalmente in contrasto con quanto congruamente accertato dai giudici di merito relativamente al significativo valore di tale bene alla stregua della indicazione rivolta dall’ (OMISSIS) al titolare della pescheria di comporre il cesto senza limiti di spesa (“tu non ti creare problemi di niente”) ed al commento dello (OMISSIS) che, sorpreso dalla entita’ del dono, aveva amichevolmente rimbrottato l’imputato per aver “esagerato”, tanto da averlo messo “in imbarazzo”.
4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della corruzione in atti giudiziari.
La Corte di appello di Lecce, infatti, non aveva offerto, neppure graficamente una risposta nella motivazione della sentenza impugnata, ai motivi, puntualmente articolati, che sollecitavano una riqualificazione della condotta contestata in termini di abuso di ufficio ovvero di corruzione semplice ai sensi dell’articolo 319 c.p..
La corruzione nella forma susseguente era, del resto, difficilmente configurabile nella specie, in quanto difettava non solo un accordo preventivo, ma anche una convenzione postuma con il pubblico ufficiale.
La figura della corruzione susseguente in atti giudiziari, inoltre, determina una torsione della fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 319-ter c.p. e concreta una analogia in malam partem che preclude di estendere la sanzione penale a fatti non previsti come reato o, comunque, espressione di un contenuto di disvalore eterogeneo rispetto a quelli selezionati dal legislatore.
5. Manifestamente infondato si rivela, tuttavia, tale motivo di ricorso in quanto, secondo un incontrastato orientamento della giurisprudenza di legittimita’, dal quale non vi e’ ragione per discostarsi, il delitto di corruzione in atti giudiziari si configura pur quando il denaro o l’utilita’ siano ricevuti, o di essi sia accettata la promessa, per un atto gia’ compiuto, cosiddetta corruzione susseguente (ex plurimis: Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv 246581) ed e’ indifferente, ai fini della sua configurabilita’, che l’atto compiuto sia conforme, o non, ai doveri di ufficio (Sez. 6, n. 36323 del 25/05/2009, Drassich, Rv. 244973; Sez. 6, n. 25418 del 20/06/2007, Giombini, Rv. 236859).
La adesione a tale condiviso principio di diritto esime dallo scrutinare la fondatezza delle qualificazioni alternative prospettate dal ricorrente.
Indubitabile era, inoltre, nella lettura logica e coerente della Corte di appello di Lecce, la chiara connessione causale stabilita dagli interlocutori tra la ricezione di tale donativo ed i favoritismi (“le solite cose”, le “rotture di coglioni”) posti in essere dallo (OMISSIS) nell’interesse dell’ (OMISSIS).
Ritiene, pertanto, il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata sia logica ed immune dai vizi di legittimita’ denunciati dal ricorrente con il primo motivo.
6. Con il terzo motivo il ricorrente, da ultimo, censura il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all’articolo 546 c.p.p. comma 1, lettera e), e articoli 319, 319-ter e 323 c.p., in quanto la motivazione era graficamente inesistente nella parte in cui erano state negate all’ (OMISSIS) le attenuanti generiche ed una diversa dosimetria sanzionatoria coniugabile con la sospensione condizionale della pena.
La motivazione della sentenza impugnata sul punto si rivelava meramente apparente, in quanto l’ (OMISSIS) non era inserito in un sistema collaudato e sperimentato di rapporti illeciti con lo (OMISSIS), essendo i contati intervenuti prima del Natale del 2007 privi di qualsiasi connotazione penalmente illecita.
L’unico addebito rivolto all’ (OMISSIS) si risolveva e si esauriva nell’invio, in via postuma rispetto agli atti esercizio della funzione giurisdizionale contestati, del cesto allo (OMISSIS) in occasione delle festivita’ natalizie; tale donativo, inoltre, non si inseriva in un contesto di ripetizione seriale della condotta illecita, assunta a consuetudine di vita o stile di vita professionale.
Al contrario, la Corte di appello di Lecce aveva obliterato plurimi elementi rilevanti ai sensi dell’articolo 133 c.p. e, segnatamente, la incensuratezza dell’imputato, l’assenza di carichi pendenti dopo l’infortunio del 2007, la modesta intensita’ del dolo.
La esplicita carenza di una compiuta ed analitica disamina di tali elementi di giudizio viziava, in maniera insanabile, la motivazione della sentenza impugnata sul punto.
D’altro canto la scelta sanzionatoria della Corte risultava distonica con il principio costituzionale orientato al recupero sociale del condannato ed al conseguente ripudio di ogni logica meramente retributiva.
7. Anche tale motivo si rivela inammissibile, in quanto il ricorrente argomenta la opportunita’ di una diversa valutazione in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, ma non dimostra la carenza o la manifesta illogicita’ del convincimento espresso dalla Corte di appello di Lecce.
In tema di attenuanti generiche, infatti, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione e’ insindacabile in sede di legittimita’, purche’ sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’articolo 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra, infatti, nella discrezionalita’ del giudice di merito, che la esercita, cosi’ come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli articoli 132 e 133 c.p.; ne discende che e’ inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruita’ della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex plurimis: Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv 259142).
Nessuna violazione di legge e’, inoltre, ravvisabile sul punto, in quanto ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non e’, inoltre, tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (ex plurimis: Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201).
Nella specie, peraltro, la Corte di appello di Lecce ha, tutt’altro che incongruamente, escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione della “negativa personalita’” dell’imputato, desunta dalla pervicacia con la quale la condotta illecita era stata posta in essere, dai numerosi “contatti illeciti” captati in una arco di tempo “davvero contenuto” e dall’assenza di elementi evincibili dagli atti suscettivi di valutazione positiva.
Il parametro valutativo del trattamento sanzionatorio e’, del resto, desumibile dal testo della sentenza impugnata riguardata nel suo complesso argomentativo e non necessariamente nella parte destinata alla mera quantificazione della pena (ex plurimis: Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949); in tale prospettiva interpretativa la valutazione di immeritevolezza della concessione delle circostanze attenuanti generiche e’ stata motivata, tutt’altro che illogicamente, nella sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta gravita’ della condotta accertata, desunta anche del numero di procedimenti, ben dodici, per i quali l’ (OMISSIS) si e’ avvalso dei favori dello (OMISSIS).
8. Con memoria depositata in data 20 dicembre 2017 l’avv. (OMISSIS) ha depositato una memoria difensiva nella quale ha eccepito la nullita’, ai sensi dell’articolo 178 c.p.p., lettera c), della notifica dell’avviso di deposito della sentenza impugnata all’imputato, in quanto eseguita non gia’ presso la propria residenza ((OMISSIS)), domicilio dichiarato dall’ (OMISSIS), bensi’ presso il proprio studio professionale ((OMISSIS)).
Il ricorrente ha chiesto, pertanto, la regressione del procedimento nella fase in cui si era verificata la nullita’ al fine di consentire il corretto perfezionamento della notifica dell’avviso di deposito.
9. Tali censure non possono, tuttavia, essere delibate in quanto si rivelano strutturalmente irrelate e, segnatamente, prive di connessione con i motivi originariamente proposti nel ricorso.
Il principio generale delle impugnazioni, concernente la necessaria connessione tra i motivi originariamente proposti e i motivi nuovi, non e’ derogato nell’ambito del ricorso per cassazione (ex plurimis: Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266295; Sez. 1, n. 40932 del 26/05/2011, Califano, Rv. 251482) e, pertanto, anche in tale giudizio i motivi nuovi proposti a sostegno dell’impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilita’, i capi o i punti della decisione impugnata investiti dall’atto di impugnazione originario, ai sensi dell’articolo 581 c.p.p., comma 1, lettera a).
10. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, il ricorrente deve, inoltre, essere condannato al pagamento della somma, determinata in via equitativa, di duemila Euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.

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