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La pronuncia delle Sezioni Unite n. 10280 del 25/10/2007, con riferimento alla confisca-misura di sicurezza del profitto della concussione, ha privilegiato una nozione di profitto in senso “estensivo”, ricomprendendovi anche il bene acquistato col denaro illecitamente conseguito attraverso il reato, ma ha sottolineato che tale reimpiego e’ comunque causalmente ricollegabile al reato e al profitto “immediato” dello stesso. Si ribadisce in tale decisione, quindi, la necessita’ di un rapporto diretto tra profitto e reato, si nega, pero’, che l’autore di quest’ultimo possa sottrarre il profitto alla misura ablativa ricorrendo all’escamotage di trasformare l’identita’ storica del medesimo profitto, che rimane comunque individuabile nel frutto del reimpiego, anch’esso causalmente ricollegabile in modo univoco, sulla base di chiari elementi indiziari evincibili dalla concreta fattispecie, all’attivita’ criminosa posta in essere dall’agente.
Le Sezioni Unite hanno, quindi, ritenuto che qualsiasi trasformazione il danaro illecitamente conseguito subisca per effetto di investimento dello stesso autore, deve essere considerata profitto del reato allorche’ sia direttamente riconducibile al reato stesso ed al profitto immediato conseguito (vale a dire il denaro), e sia soggettivamente attribuibile all’autore del reato, che quella trasformazione abbia voluto.
3.4. Ritiene il Collegio di aderire a tale orientamento, ripreso anche dalla recentissima sentenza Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436, posto che una diversa e piu’ restrittiva interpretazione non risulterebbe compatibile con la finalita’ dell’istituto che e’ quella di rendere l’illecito penale improduttivo e, quindi, di scoraggiare la commissione di ulteriori illeciti.
Alla luce di principi dettati da questa Corte e sopra richiamati (Sez. U. n. 10280 del 25/10/2007, Migliarotta), come correttamente messo in evidenza dalla sentenza impugnata, la porzione di fabbricato costruita con tale somma di denaro costituisce profitto del reato, trattandosi di beni acquisito con l’impiego dell’immediato prodotto del reato.
E’ pacificamente riconosciuto che, nel caso in esame, (OMISSIS) abbia utilizzato il finanziamento ottenuto dalla Regione Molise pari ad Euro 205.026,79 – da destinarsi alla realizzazione di un fabbricato per la trasformazione di prodotti ortofrutticoli – ad abitazione e deposito di materiali agricoli, cosi’ ponendo in essere in reato di cui all’articolo 316-bis cod. pen..
E’, del pari, pacifico che il profitto del reato sopra indicato sia stato immediatamente reinvestito nella costruzione del fabbricato, costituendo quest’ultimo la trasformazione che il danaro illecitamente conseguito ha subito a seguito del suo investimento. Trattasi ovviamente di trasformazione collegabile in modo diretto al reato stesso e al profitto immediato – cioe’ il danaro conseguito – e soggettivamente attribuibile all’autore del reato, che quella trasformazione ha appunto voluto.
Trattandosi di profitto del reato, tale immobile e’ assoggettabile a confisca diretta, intesa come misura di sicurezza, e non a confisca per equivalente.
La ratio essendi della confisca di valore o per equivalente, sta, infatti, nella impossibilita’ di procedere alla confisca “diretta” della cosa che presenti un nesso di derivazione qualificata con il reato. La trasformazione, l’alienazione o la dispersione di cio’ che rappresenti il prezzo o il profitto del reato determina la conseguente necessita’, per l’ordinamento, di approntare uno strumento che, in presenza di determinate categorie di fatti illeciti, faccia si che il “beneficio” che l’autore del fatto ha tratto, ove fisicamente non rintracciabile, venga ad essere concretamente sterilizzato sul piano patrimoniale, attraverso una misura ripristinatoria che incida direttamente sulle disponibilita’ dell’imputato, deprivandolo del tantundem sul piano monetario.
Da qui, la logica strutturalmente sanzionatoria della confisca di valore, dal momento che e’ l’imputato che viene ad essere direttamente colpito nelle sue disponibilita’ economiche (e non la cosa in quanto derivante dal reato), e cio’ proprio perche’ autore dell’illecito, restando il collegamento tra la confisca, da un lato, ed il prezzo o profitto del reato, dall’altro, misurato solo da un meccanismo di equivalenza economica (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437).
3.5. La circostanza che per la costruzione dell’immobile sia stato utilizzato anche del denaro dell’imputato sicuramente non puo’ indurre a ritenere che l’immobile costituisca il prodotto del reato e non il profitto.
Per prodotto del reato deve, infatti, intendersi l’oggetto materiale derivato al reo come conseguenza dell’illecito.
Nel caso de quo la costruzione di una privata abitazione anziche’ di un opificio con i soldi pubblici costituisce il vantaggio economico del reato e non la conseguenza di esso.
E’, pero’, rilevante la circostanza che il denaro finanziato a (OMISSIS) sia pari ad Euro 205.026,79, mentre per la costruzione dell’immobile l’imputato abbia pagato complessivamente la somma di Euro 436.256,88, investendo, quindi, anche denaro proprio.
Il vantaggio economico di diretta ed immediata derivazione causale dal reato di malversazione e’, infatti, unicamente corrispondente alla somma di Euro 205.026,79. Solo tale somma puo’ considerarsi profitto del reato e, conseguentemente, solo tale somma e’ assoggettabile a confisca diretta.
La sentenza va, conseguentemente, annullata in ordine alla disposta confisca dell’immobile costruito da (OMISSIS), confisca che deve essere limitata nella misura del contributo ricevuto dalla Regione Molise.
4. Il ricorso deve, invece, essere rigettato nel resto per le ragioni sopra esposte.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alla disposta confisca dell’immobile sito in (OMISSIS), localita’ (OMISSIS), confisca che limita nella misura del contributo ricevuto dalla Regione Molise.
Rigetta nel resto il ricorso.
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