Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 19 febbraio 2018, n. 7896. In caso di appropriazione di fondi pubblici per realizzare la propria abitazione al posto dell’attività prevista, il sequestro va limitato

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3.1. Rileva, preliminarmente, il Collegio che la Corte distrettuale ha fatto buon uso della regula iuris dettata dalla sentenza Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264436, nella parte in cui stabilisce che “Il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, puo’ applicare, a norma dell’articolo 240 c.p., comma 2, n. 1, la confisca del prezzo del reato e, a norma dell’articolo 322-ter cod. pen., la confisca del prezzo o del profitto del reato sempre che si tratti di confisca diretta e vi sia stata un precedente pronuncia di condanna, rispetto alla quale il giudizio di merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilita’ dell’imputato ed alla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato”.

La Corte territoriale ha, infatti, puntualmente, richiamato la sentenza di condanna in primo grado di (OMISSIS), ribadendo i profili pacifici di responsabilita’ a carico dello stesso. All’esito, ritenendo il fabbricato in questione profitto del reato di malversazione, ha disposto la confisca dello stesso.

3.2. Osserva il Collegio che correttamente la Corte d’appello, con motivazione congrua e immune da vizi logici, ha ritenuto il fabbricato, costruito anche grazie alle sovvenzioni pubbliche, profitto del reato di malversazione ai danni dello Stato posto in essere da (OMISSIS), cosi’ conformandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto.

3.3. Appare opportuno richiamare brevemente i principi enunciati dalle Sezioni unite di questa Corte che, in piu’ occasioni, si sono soffermate sulla nozione di profitto confiscabile.

3.3.1. Aderendo alla “concezione causale”, la giurisprudenza piu’ risalente delle Sezioni unite per lungo tempo e in molteplici occasioni, da un lato, ha richiesto, ai fini della confisca penale, un rapporto di pertinenzialita’ diretta del profitto con il reato, in forza del quale i beni da confiscare (anche per equivalente) sono stati determinati escludendo le maggiorazioni conseguenti ad attivita’ ulteriori e non essenziali alla commissione del reato medesimo – quelle, cioe’, costituenti una conseguenza eventuale o comunque indiretta dell’attivita’ criminosa (ci si puo’ riferire, ad esempio, agli importi risultanti da investimenti successivi delle somme in altre attivita’ lecite ovvero ai proventi di attivita’ ulteriori estranee alla struttura essenziale del reato) – e, dall’altro, abbia attribuito alla derivazione causale del provento dal reato una valenza definitoria e delimitativa del concetto: il profitto del reato e’ tale in quanto, e solo in quanto, derivi causalmente dal reato medesimo (Sez. U., 25 ottobre 2005, n. 41936, Muci, Rv. 232164; Sez. U., 24 maggio 2004, n. 29952, C. fall. in proc. Romagnoli).

3.3.2. Il principio della diretta derivazione causale del profitto dal reato e’ stato, tuttavia, rivisitato in senso estensivo da una ulteriore pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U. n. 10208 del 25 ottobre 2007, dep. 06/03/2008, Miragliotta, Rv. 238700) che, con riferimento alla confisca-misura di sicurezza del profitto della concussione, risolvendo un contrasto giurisprudenziale fra l’indirizzo nomofilattico secondo cui, ai fini della confisca prevista dall’articolo 240 cod. pen., il profitto avrebbe richiesto una stretta e diretta correlazione del bene da aggredire con l’oggetto del reato (non potendo attribuirsi rilievo ad ogni altro legame di derivazione meramente indiretto e mediato), ed altro orientamento piu’ estensivo, che aveva, invece, considerato profitto anche i beni acquisiti con l’impiego dell’immediato prodotto del reato, ha recepito quest’ultimo indirizzo, affermando che non era possibile ritenere che le utili trasformazioni dell’immediato prodotto del reato e gli impieghi redditizi del denaro di provenienza delittuosa potessero impedire la sottrazione al colpevole di cio’ che era stato il preciso obiettivo del disegno criminoso perseguito.

Nell’occasione, le Sezioni unite, quanto al profilo strutturale del profitto, hanno affermato che esso e’ costituito dal lucro e cioe’ dal vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato.

Quanto invece al profilo del nesso di derivazione del profitto dal reato, la Corte ha chiarito come nel concetto in questione debbano essere compresi non soltanto i beni che l’autore del reato apprende alla sua disponibilita’ per effetto diretto ed immediato dell’illecito, ma anche qualsiasi trasformazione che il danaro illecitamente conseguito subisca a seguito del suo investimento, a condizione, tuttavia, che detta trasformazione sia collegabile in modo diretto al reato stesso e al profitto immediato – cioe’ il danaro conseguito – e sia soggettivamente attribuibile all’autore del reato, che quella trasformazione abbia voluto.

La Corte, dopo aver ricondotto nella nozione di profitto i c.d. surrogati, cioe’ i beni in cui il profitto-denaro viene investito, e le possibili utilita’ derivanti dall’impiego immediato del profitto, ha fatto un breve riferimento anche alla possibilita’ di ricomprendere nella nozione in questione ogni altra utilita’ che il reo realizzi come effetto mediato ed indiretto della sua attivita’ criminosa.

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