Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 19 febbraio 2018, n. 7896. In caso di appropriazione di fondi pubblici per realizzare la propria abitazione al posto dell’attività prevista, il sequestro va limitato

In caso di appropriazione di fondi pubblici per realizzare la propria abitazione al posto dell’attività prevista, il sequestro va limitato alla porzione della casa realizzata con l’uso dei fondi stessi e non dunque all’intero

Sentenza 19 febbraio 2018, n. 7896
Data udienza 15 dicembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IPPOLITO Francesco – Presidente

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. VILLONI Orlando – Consigliere

Dott. CORBO Antonio – Consigliere

Dott. VIGNA Maria S – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza del 19/01/2017 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa VIGNA MARIA SABINA;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. BALSAMO ANTONIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Udito il difensore, avvocato (OMISSIS), che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento (deposita sentenza n. 607/17 emessa dalla Corte dei Conti in data 2.03.2017 nei cfr. di (OMISSIS)).

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Campobasso, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Isernia in data 13/11/2016, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in ordine al reato di cui all’articolo 316-bis cod. pen. in quanto estinto per l’intervenuta prescrizione, confermando la sentenza di primo grado in merito alla confisca dell’immobile sequestrato.

1.1. (OMISSIS) e’ stato condannato in primo grado perche’, a seguito dell’ottenimento dalla Regione Molise, quale titolare dell’omonima impresa agricola, di un contributo pari ad Euro 205.026,79 finalizzato a migliorare le condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (fagiolini prodotti dall’impresa (OMISSIS)), non destinava il finanziamento pubblico al predetto scopo.

In particolare il ricorrente costruiva un fabbricato per civile abitazione pagando complessivamente la somma di Euro 436.256,88 – diversamente da quanto prospettato nella domanda di ammissione al regime di aiuti, nella relazione descrittiva e nel business pian ove era prevista la costruzione di un opificio per lo stoccaggio, la cernita, l’inscatolamento e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

La sentenza di condanna del Tribunale di Isernia disponeva, infine, la confisca dell’immobile in sequestro in quanto profitto del reato di malversazione a danno dello Stato.

1.2. Nell’atto di appello il difensore ha chiesto la revoca della confisca dell’immobile realizzato dall’imputato con i fondi pubblici e la Corte d’appello di Campobasso, facendo riferimento a precedenti giurisprudenziali (Sez. U. n. 31617 del 26/06/06/2015, Lucci, Rv. 264438), ha, comunque, trattato nel merito la questione prospettata e, pur rilevando la prescrizione del reato, ha ritenuto accertato il reato di cui all’articolo 316-bis cod. pen. a carico di (OMISSIS) e ha disposto, conseguentemente, la confisca dell’immobile realizzato con il finanziamento pubblico, trattandosi del profitto del reato.

La Corte territoriale, in particolare, ha ritenuto la responsabilita’ di (OMISSIS) sulla base delle circostanze riferite dall’operante, il quale aveva effettuato un sopralluogo presso l’immobile de quo e aveva svolto accertamenti fiscali, e della copiosa documentazione fotografica, che dimostrava come all’interno dell’edificio realizzato con sovvenzioni pubbliche e che doveva secondo quanto disposto dal bando e secondo quanto previsto dall’impegno assunto dall’imputato – servire in via esclusiva alla produzione e commercializzazione di fagiolini freschi, fossero rinvenibili cose e suppellettili varie da cui si era desunto che, invece, detto edificio era stato adibito non solo a deposito di materiale edile di vario tipo afferente alla collaterale attivita’ imprenditoriale svolta dall’imputato, ma anche a civile abitazione dello stesso, come dimostravano le fotografie che riproducevano alimenti, anche deperibili, conservati nel frigorifero, giocattoli per bambini nel salone, camere da letto e soggiorni completamente arredati e indumenti collocati negli armadi.

2. Avverso la sentenza ricorre (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia avvocato (OMISSIS), deducendo i seguenti motivi:

2.1. Travisamento della prova e motivazione contraddittoria.

Le dichiarazioni dell’imputato sono state travisate, poiche’ quest’ultimo riferiva che, al momento del sopralluogo, stava effettuando alcuni lavori di manutenzione ordinaria presso l’opificio e che l’attivita’ agricola era sospesa per ferie.

Non e’, quindi, vero che il predetto confermava che, al momento del sopralluogo, l’attivita’ di raccolta e distribuzione dei fagiolini era in pieno svolgimento; (OMISSIS) dichiarava semplicemente che, sebbene la stagione di raccolta e lavorazione dei fagiolini si estendesse solitamente dal mese di maggio al mese di settembre, nel mese di agosto di quell’anno la sua attivita’ lavorativa era sospesa per ferie.

Il dato del non utilizzo dei macchinari da lungo tempo da parte dell’imputato e’ frutto del travisamento dei contenuti della deposizione di un teste, il quale pero’, si limitava a dire che le macchine e i frigoriferi erano obsoleti e in disuso.

La Corte territoriale ha omesso di valutare alcune circostanze offerte dalla difesa ed emerse in dibattimento, quali il fatto che l’immobile risultava privo dell’allaccio alle utenze primarie per civile abitazione e che, come da progetto, era dotato di un passaggio carrabile delimitato da porte basculanti e di una rampa che conduceva ad uno spiazzo antistante ove effettuare il carico della merce.

2.2. Violazione di legge in relazione all’articolo 240 c.p., comma 1 e articolo 322-ter c.p., commi 1 e 2.

La Corte d’appello ha considerato l’immobile co-finanziato dalla Regione Molise quale utilita’ mediata del reato, riconducibile alla nozione di profitto funzionale alla confisca. Lo stesso deve, invece, ritenersi il prodotto del reato di malversazione.

Il finanziamento pubblico ricevuto dall’imputato, anche a volere considerare verificato il reato, ha rappresentato solo il 50% delle utilita’ investite per la edificazione dell’immobile. Ne discende che la trasformazione dell’eventuale profitto monetario del reato in un surrogato di natura diversa, previa confusione, del primo con altre utilita’ economiche di provenienza lecita, ha eliso il nesso di diretta ed immediata derivazione causale e, dunque, osta alla confisca diretta. La fattispecie in esame richiedeva, semmai, l’applicazione di una confisca per equivalente, misura sanzionatoria impedita dal verificarsi della prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento nei limiti che saranno sotto indicati.

2. Il primo motivo di impugnazione e’ manifestamente infondato in quanto, pur prospettando una contraddizione della motivazione, e’ del tutto aspecifico e generico, giacche’ si limita a proporre una diversa lettura delle acquisizioni probatorie ovvero a contestare elementi probatori ampiamente illustrati e riassunti in conclusioni che sono censurate per aspetti secondari e in modo assertivo.

Con riguardo alla ricostruzione del fatto il provvedimento impugnato riporta gli elementi emersi a carico del ricorrente, costituiti dalle dichiarazioni dell’operante e dalle acquisizioni documentali assolutamente concordi, li valuta adeguatamente e motiva puntualmente sulla attendibilita’ delle dichiarazioni e sulla convergenza del materiale probatorio anche in considerazione del contributo conoscitivo portato, sul fatto materiale, dallo stesso imputato.

2.1. La sentenza, infine, valuta le dichiarazioni rese dai testi della difesa e le confuta logicamente sottolineando come le stesse mirino a dimostrare che l’imputato esercitava da lungo tempo l’attivita’ di commercializzazione e lavorazione del fagiolino, avendone addirittura ereditato l’esercizio dal di lui genitore, o che disponesse dei relativi macchinari, o che risiedesse con l’intera famiglia nel centro di (OMISSIS).

Si tratta di circostanze che, come bene evidenziato dalla Corte territoriale, esulano dal thema decidendum, imperniato invece sulla destinazione in via esclusiva del fabbricato, costruito anche grazie a sovvenzioni pubbliche, al ciclo produttivo del fagiolino fresco.

2.2. Il ricorso si presenta, poi, aspecifico nella parte in cui riporta per stralcio alcune dichiarazioni testimoniali, non consentendo a questa Corte di verificarne l’eventuale discrepanza a causa della mancata allegazione integrale del relativo verbale di prova.

3. Il secondo motivo di ricorso merita, invece, parziale accoglimento, poiche’ la sentenza va annullata in ordine alla disposta confisca dell’immobile costruito da (OMISSIS), confisca che deve essere limitata all’importo del contributo ricevuto dalla Regione Molise.

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