Qualora il beneficiario dell’assegno sociale non comunichi all’ente erogatore il proprio allontanamento dal territorio nazionale per più di un mese la percezione della provvidenza diviene “indebita” e si ritiene integrato il fumus commissi delicti del reato di cui all’art. 316-ter cod. pen.. che giustifica il sequestro delle somme indebitamente percepite.
CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
SENTENZA 16 marzo 2018, n.12409
Pres. Petruzzellis – est. Agliastro
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 20/6/2017-18/7/2017, il Tribunale di Rimini in funzione di giudice dell’appello in materia di misure cautelari reali, accoglieva l’appello proposto dal Pubblico Ministero in data 12/6/2017 avverso il decreto di rigetto emesso da giudice per le indagini preliminari di Rimini del 9/1/2017 e disponeva il sequestro della somma di Euro 6.035,73, quale indebito conseguito da S.I. con la riscossione dell’assegno sociale ai sensi dell’art. 3 comma 6, L. n. 335/95.
1.1 Il Tribunale di Rimini premetteva che tra i requisiti per fruire della prestazione assistenziale costituita dall’assegno sociale dell’INPS, si annoverano il requisito anagrafico, quello reddituale e la stabile dimora in Italia: situazione che viene meno qualora il beneficiario si allontani per più di un mese dal territorio nazionale. In tal caso, l’erogazione viene sospesa e, decorso un anno dalla sospensione senza che risulti ripristinata la stabile permanenza sul suolo italiano, l’INPS provvede a revocare l’assegno. Nel caso di soggiorno all’estero per la durata di un mese senza comunicazione all’Ente erogatore, la percezione della provvidenza diviene ‘indebita’.
1.2 Precisava il Collegio che una volta che l’INPS non viene posta nelle condizioni di verificare la sussistenza del requisito della ‘stabile e abituale dimora in Italia’, la riscossione delle somme si ritiene ingiustificata. Nel caso di specie, sommando tra loro i periodi trascorsi all’estero dall’indagata, costei aveva percepito, a titolo di prestazioni mensili non dovute, ben più dei 3.999,96 Euro che il comma 2 dell’art. 316 ter cod. pen. fissa come limite-soglia della non punibilità.
1.3 Il Tribunale pertanto disponeva il sequestro, ai sensi dell’art. 321 comma 2 cod. pen. finalizzato alla confisca ai sensi dell’art. 322 ter cod. pen. a carico di S.I. , della somma di Euro 6.035,73.
2. Ricorre per cassazione S.I. per il tramite del suo difensore, assumendo che il Tribunale avesse erroneamente applicato l’art. 316 ter cod. pen. in relazione all’art. 3 comma 6, legge 8/8/1995 n. 335 che disciplina l’erogazione mensile della prestazione assistenziale nota come ‘assegno sociale’ da parte dell’INPS e chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Le violazioni commesse dalla ricorrente devono essere valutate limitatamente al periodo annuale di riferimento con conseguente autonomia delle stesse e sussumibilità delle medesime sotto la fattispecie amministrativa di cui all’art. 316 ter comma 2 cod. proc. pen..
Considerato in diritto
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