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L’ (OMISSIS) era deceduto nel corso del giudizio di appello, nel quale, aderendo alle sue difese, si erano costituiti (OMISSIS), quale coniuge superstite, e i suoi figli ed eredi (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); si era costituito anche (OMISSIS), nato dall’unione della (OMISSIS) con l’ (OMISSIS), aderendo alle domande della (OMISSIS).
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi; (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso. Le parti hanno presentato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno denunciato, con i primi tre motivi, violazione di norme di diritto e vizi motivazionali in ordine all’an e, nei restanti motivi, in ordine al quantum debeatur dell’assegno divorzile.
L’esame dei suddetti motivi e’ tuttavia precluso dal rilievo pregiudiziale del decesso di (OMISSIS) nel corso del giudizio di appello.
Trova infatti applicazione la condivisibile giurisprudenza secondo la quale la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimita’, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi; l’evento della morte ha l’effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato (Cass. n. 18130 del 26 luglio 2013, n. 9689 del 27 aprile 2006; n. 27556 del 20 novembre 2008; cfr. anche Cass. n. 661 del 29 gennaio 1980; n. 1757 del 18 marzo 1982, n. 740 del 3 febbraio 1990, n. 2944 del 4 aprile 1997).
Pertanto, giudicando sul ricorso, la sentenza impugnata e’ cassata.
Le spese dell’intero giudizio devono essere compensate, in considerazione dell’esito dello stesso.
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata e compensa le spese dell’intero giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi.

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