Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 7 marzo 2018, n. 5354. Anche dopo il mutamento della forma della decisione sulla competenza per effetto della L. 18 giugno 2009 n. 69, la decisione sulla competenza presuppone sempre la rimessione in decisione della causa ai sensi degli artt. 189 e 275 c.p.c. (ed ai sensi dello stesso art. 189 cod. proc. civ. in relazione all’art. 281 quinquies c.p.c. per il procedimento di decisione del giudice monocratico) preceduta dall’invito a precisare le conclusioni.

Anche dopo il mutamento della forma della decisione sulla competenza per effetto della L. 18 giugno 2009 n. 69, la decisione sulla competenza presuppone sempre la rimessione in decisione della causa ai sensi degli artt. 189 e 275 c.p.c. (ed ai sensi dello stesso art. 189 cod. proc. civ. in relazione all’art. 281 quinquies c.p.c. per il procedimento di decisione del giudice monocratico) preceduta dall’invito a precisare le conclusioni.

Ordinanza 7 marzo 2018, n. 5354
Data udienza 20 luglio 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8061/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) in persona dell’Amministratore e dei soci, nonche’ (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– resistenti –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di COMO, depositata il 24/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;
lette le conclusioni scritte del pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale BASILE T., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Collegio:
PREMESSO
– Con atto di citazione notificato il 27.1.2016 (OMISSIS) nonche’ Monica (OMISSIS) e (OMISSIS), quali affittuari del fondo di proprieta’ di (OMISSIS), chiedevano al Tribunale di Como di accertare e dichiarare la simulazione dei contratti stipulati dal (OMISSIS) con (OMISSIS) diretti a trasmettere a quest’ultima la proprieta’ sul predetto fondo in pregiudizio del diritto di prelazione degli affittuari, richiedendo altresi’ di accertare il valido esercizio del diritto di riscatto sul detto fondo;
– Si e’ costituita in giudizio la (OMISSIS) eccependo la incompetenza del giudice adito a favore della sezione specializzata agraria, contestando la pretesa, instando per l’accertamento negativo della esistenza di un contratto di affitto agrario e proponendo domanda riconvenzionale condizionata di garanzia per evizione ex articoli 1479 e 1483 c.c., nei confronti di (OMISSIS), che provvedeva a chiamare in causa;
– Costituitosi in giudizio anche il terzo chiamato, alla udienza 26.10.2016, il Giudice assegnava alle parti i termini per memorie e deduzioni istruttorie ex articolo 183 c.p.c., comma 6, ed alla successiva udienza 15.2.2017, il Giudice istruttore si riservava di decidere con separata ordinanza sulle questioni pregiudiziali e sulle istanze istruttorie;
– Con ordinanza depositata in data 22.2.2017 il Giudice, qualificata la domanda come azione di simulazione ed esercizio del diritto di riscatto, riteneva la competenza del Tribunale ordinario e provvedeva ad ammettere le prove, rinviando per l’espletamento della istruttoria alla udienza 11.4.2017.
– Avverso la ordinanza di rigetto della eccezione di incompetenza funzionale la (OMISSIS) ha proposto istanza per regolamento necessario di competenza ex articolo 42 c.p.c., insistendo per la competenza della Sezione agraria in quanto oggetto della controversia era l’accertamento con efficacia di giudicato della esistenza od inesistenza di un contratto di affitto agrario
– I (OMISSIS) e la societa’ semplice agricola hanno resistito depositando memoria ex articolo 47 c.p.c., u.c..
– Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
– La ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’articolo 380 ter c.p.c..
OSSERVA
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Deve ritenersi ormai stabilizzato l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che assomma in se’ le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, e’ tenuto – ai sensi degli articoli 187 e 281-bis c.p.c., ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di competenza implichi per il giudice l’esaurimento della “potestas iudicandi” sul punto (cfr. Corte Cass. Sez. U, Ordinanza n. 11657 del 12/05/2008; id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 25883 del 21/12/2010).
Anche dopo il mutamento della forma della decisione sulla competenza per effetto della L. 18 giugno 2009, n. 69, la decisione sulla competenza presuppone sempre la rimessione in decisione della causa ai sensi degli articoli 189 e 275 c.p.c. (ed ai sensi dello stesso articolo 189 c.p.c., in relazione all’articolo 281 quinquies c.p.c., per il procedimento di decisione del giudice monocratico) preceduta dall’invito a precisare le conclusioni (cfr. Corte Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 4986 del 28/02/2011). Ne segue che ove nel procedimento davanti al giudice monocratico quest’ultimo esterni espressamente od implicitamente in un’ordinanza, senza aver provveduto agli adempimenti sopra indicati, un convincimento sulla propria competenza e dia provvedimenti sulla prosecuzione del giudizio, tale ordinanza non ha natura di decisione sulla competenza impugnabile ai sensi dell’articolo 42 c.p.c., sicche’ il ricorso per regolamento di competenza avverso detto atto deve ritenersi inammissibile; diversamente, nel caso in cui il Giudice, pur non avendo rispettato le predette formalita’, si sia ritenuto incompetente, adottando una decisione idonea a definire in rito il giudizio, si configura in tal caso una decisione che e’ impugnabile con detto regolamento (cfr. Corte Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 16005 del 21/07/2011; id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 16051 del 26/06/2013; id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 24509 del 30/10/2013; id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 2376 del 04/02/2014; id. Sez. U, Ordinanza n. 20449 del 29/09/2014; id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 21561 del 22/10/2015; id. Sez. 6-2, Ordinanza n. 20608 del 12/10/2016; id. Sez. 6-3, Ordinanza n. 1615 del 20/01/2017).
Nella specie il Giudice monocratico ha emesso la ordinanza riservata, affermando la propria competenza, senza aver previamente invitato le parti a precisare le conclusioni sulla questione rimettendo la causa in decisione, come e’ dato agevolmente riscontrare dalla lettura del verbale di udienza 26.10.2016 in cui venivano assegnati i termini di cui all’articolo 183 c.p.c., comma 6 e dalla successiva udienza 15.2.2017 in cui il Giudice si riservava di provvedere.
Ne segue che al provvedimento indicato non puo’ riconoscersi natura di decisione sulla competenza ed il ricorso ex articolo 42 c.p.c., proposto da (OMISSIS) deve essere dichiarato inammissibile, dovendo il giudizio proseguire avanti il Giudice del Tribunale Ordinario di Como nei termini di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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