Corte di Cassazione, sezione prima penale, sentenza 6 marzo 2018, n. 10204. La particolare tenuità si applica ai giudizi pendenti ma non in sede esecutiva o in relazione a condanne definitive.

La particolare tenuità si applica ai giudizi pendenti ma non in sede esecutiva o in relazione a condanne definitive.

Sentenza 6 marzo 2018, n. 10204
Data udienza 18 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella – Presidente

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaeta – Rel. Consigliere

Dott. BARONE Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 14/10/2016 del TRIBUNALE di TRENTO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Di Giuro Gaetano;
lettele conclusioni del PG Dott. Di Leo Giovanni che ha chiesto il rigrtto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS), con l’incidente di esecuzione proposto, formulava le seguenti richieste in relazione al provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso in data 25.02.2013 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia:
– estinzione della pena, ai sensi dell’articolo 172 c.p., di cui alla sentenza sub b di detto cumulo;
– in relazione alle sentenze sub a, c, d, e, f, g, applicazione dell’istituto previsto dall’articolo 131 bis c.p., e, quindi, revoca in forza della sostanziale abolitio criminis per la particolare tenuita’ dell’offesa, ovvero ai sensi dell’articolo 673 c.p.p., per intervenuta abrogazione delle norme incriminatrici.
2. Con ordinanza emessa in data 14/10/2016 il Tribunale di Trento in composizione monocratica, quale giudice della esecuzione, ritenuta la propria competenza, avendo emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima (in data 15/01/2015), decideva sulle suddette istanze, nel modo che segue:
– rilevava, quanto alla richiesta ex articolo 172 c.p., che nel periodo da considerare ai fini dell’estinzione, nella specie dieci anni dall’irrevocabilita’ della sentenza sub b, risultavano essere stati commessi reati della medesima indole;
– riteneva inapplicabile in sede esecutiva l’istituto di cui all’articolo 131 bis c.p.;
– osservava che i reati di cui alle ulteriori sentenze summenzionate non erano “oggetto di depenalizzazione”.
3. Avverso l’indicata ordinanza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia.
La necessaria sintesi dei contenuti, operata ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1, porta ad evidenziare quanto segue.
Nel ricorso si richiede:
a) l’annullamento dell’ordinanza del Giudice dell’esecuzione con accoglimento di tutte le richieste di cui all’incidente di esecuzione,
b) l’immediata revoca dei titoli di cui ai capi a, b, d, e, f, g, del cumulo suddetto, afferenti reati nelle more depenalizzati,
c) la dichiarazione dell’intervenuta estinzione della pena ex articolo 172 c.p., in relazione al titolo c del medesimo provvedimento,
d) la trasmissione degli atti al competente magistrato di sorveglianza per il calcolo della pena residua da scontare e l’applicazione dell’istituto dell’affidamento ai servizi sociali,
e) la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la questione di costituzionalita’ inerente all’articolo 2 c.p., comma 4, e articolo 131 bis c.p., per violazione dell’articolo 3 Cost., articolo 13 Cost., articolo 25 Cost., articolo 27 Cost., comma 3, articolo 117 Cost., e contrasto con l’articolo 2 c.p., comma 2 e CEDU, articoli 5, 6 e 7.
f) la rimessione degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con rinvio pregiudiziale, dovendosi interpretare il punto di diritto sancito dalla CEDU, articoli 5, 6 e 7 nonche’ dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea articoli 46, 47, 49 e 54, n. 3.
La difesa specifica, quindi, i motivi delle richieste.
Col primo motivo eccepisce violazione di legge in relazione alla declaratoria di competenza del Giudice dell’esecuzione di Trento, nonche’ all’ assenza di un nuovo provvedimento di cumulo del P.m. sede, diverso da quello di Brescia in atti. Rileva come, una volta superata da detto giudice la questione di competenza, che, peraltro, avrebbe richiesto un’ordinanza a parte pronunciata in contraddittorio, lo stesso giudice avrebbe dovuto richiedere al P.m. di Trento competente un nuovo provvedimento di cumulo. Con la conseguenza che, non avendolo fatto, e’ incorso in nullita’ insanabili e rilevabili d’ufficio.
Col secondo motivo di ricorso viene lamentata violazione di legge in materia di depenalizzazione dei reati ex Decreto Legislativo n. 7 del 2016 e Decreto Legislativo n. 8 del 2016 e articolo 131 bis c.p., da rapportarsi ai suddetti articoli della Costituzione e della Cedu, in relazione alla mancata revoca delle sentenze di cui ai titoli a, b, d, e, f, g del cumulo, in forza della sostanziale abolitio criminis, nelle more intervenuta, e della particolare tenuita’ del fatto. Si rileva come sia da confutare quanto sostenuto dall’impugnata ordinanza circa la pretesa inesistenza di reati depenalizzati, nonche’ la pretesa non applicabilita’ dell’articolo 131 bis c.p., in sede esecutiva. Invero, il difensore evidenzia come la condanna sub f) sia per reato di ingiuria, abrogato, pur essendo in origine contestata la diffamazione, e come ai reati di oltraggio a corpo politico, di diffamazione ed ai restanti reati sia applicabile la depenalizzazione ex articolo 131 bis c.p., essendo quest’ultima lex mitior, in ossequio al principio di legalita’ di cui all’ articolo 2 c.p., e di tendenziale retroattivita’ della normativa penale piu’ favorevole, nonche’ ai richiamati principi di diritto costituzionale e sovranazionale. Si duole che non siano stati rimessi gli atti alla Consulta e alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con rinvio pregiudiziale. Invoca la revoca ex articolo 673 c.p.p., trattandosi di reati “bagatellari” dall’esiguo danno o pericolo e dalla tenuita’ dell’offesa.
Col terzo motivo di impugnazione il difensore denuncia violazione dell’articolo 172 c.p., circa l’obbligo in capo al Giudice dell’esecuzione di immediata applicazione e declaratoria di estinzione della pena della sentenza di cui al capo c. Il difensore rileva che non corrisponde al vero l’assunto che l’istante avrebbe commesso nei dieci anni dalla data di irrevocabilita’ reati della stessa indole (calunnia), risultando solo una precedente condanna ex articolo 368 c.p., ma per fatti risalenti al (OMISSIS).
Il difensore insiste, alla luce di tali motivi, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata e per il conseguente accoglimento delle richieste sopra indicate, anche per quanto attiene alla trasmissione degli atti alla Consulta e alla Corte di Giustizia U.E..
4. La difesa ha presentato in data 2 ottobre 2017 memoria ex articolo 611 c.p.p..
Col primo motivo il difensore eccepisce nullita’ della fissazione dell’udienza in camera di consiglio non partecipata e chiede rinvio a nuovo ruolo onde rendere effettivo l’esercizio del diritto di difesa. Rileva che la forma partecipata dovrebbe essere estesa anche alle udienze nei procedimenti di esecuzione, essendovi in gioco la liberta’ personale e i diritti inviolabili dell’individuo, sollevando, nel caso, eccezione di illegittimita’ costituzionale.
Nei successivi motivi vengono ripercorsi i motivi di ricorso.
Con riguardo alla questione della competenza del Giudice dell’esecuzione, sollevata dinanzi allo stesso, il difensore osserva: – che questi avrebbe dovuto pronunciare separata ordinanza in contraddittorio delle parti, previa acquisizione di un nuovo provvedimento di cumulo da emettersi a cura del P.m. di Trento; che la violazione di dette regole comporta nullita’ assoluta ed insanabile del procedimento e del provvedimento definitorio dello stesso.
Con riguardo al secondo motivo di ricorso, il difensore insiste sul fatto che, essendo possibile la revoca della condanna per abrogazione della fattispecie incriminatrice sostanziale, non si comprende perche’ non possa trovare immediata applicazione l’articolo 131 bis c.p., in quanto lex mitior. E sul fatto che il Giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto disapplicare l’articolo 2 c.p., comma 4, in quanto in contrasto con le norme europee e rimettere gli atti alla Consulta e alla Corte di Giustizia suddetta nei termini sopra indicati.
Con riguardo al terzo motivo di ricorso il difensore ritorna sull’assenza di circostanze ostative alla prescrizione della pena, e quindi sia di una recidiva ai sensi dell’articolo 99 cpv. c.p., dichiarata nel giudizio di merito e riguardante condanne anteriori a quella della pena da estinguere, sia di una condanna per un fatto successivo della stessa indole, neppure specificato, consumato nel termine occorrente alla prescrizione.
Il difensore insiste, pertanto, in via pregiudiziale, sul rinvio a nuovo ruolo con fissazione di udienza partecipata; nel merito, sull’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento e sulle altre richieste sopra indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso e’ nel suo complesso inammissibile.
In via preliminare – avuto riguardo al primo dei motivi nuovi sopra riportati deve escludersi che negli atti prodromici alla trattazione del procedimento sia ravvisabile alcun profilo di nullita’ o di irregolarita’, in quanto, a norma dell’articolo 611 c.p.p., il procedimento di esecuzione penale nella fase di legittimita’ deve essere trattato in udienza camerale non partecipata, che consente lo svolgimento del contraddittorio in via cartolare mediante proposizione del ricorso, della requisitoria scritta dal Procuratore generale, di eventuali memorie di replica, senza la comparizione delle parti in udienza, la cui assenza non pregiudica l’effettivita’ della difesa e del confronto dialettico per la possibilita’ di proporre ed illustrare per iscritto le rispettive posizioni. Questa Corte ha gia’ affermato al riguardo il condivisibile principio secondo il quale “in materia di esecuzione non e’ prevista la presenza dei difensori nella camera di consiglio avanti alla Corte di Cassazione poiche’ l’osservanza delle forme previste dall’articolo 127 c.p.p., e’ prevista solo in casi espressamente stabiliti, tra i quali non rientra la materia dell’esecuzione” (sez. 1, n. 3760 del 21/06/1995, Trame, rv. 202436).
Al riguardo meritano di essere richiamati anche i rilievi interpretativi della giurisprudenza costituzionale (C. cost. sent. n. 80/2011) in tema di trattazione in udienza camerale del ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione perche’ riguardanti piu’ in generale la fisionomia del giudizio legittimita’, delineata dal legislatore. Si e’ affermato che tale giudizio, per le sue caratteristiche e perche’ deputato alla soluzione di questioni di diritto, non pretende in via necessaria la garanzia della pubblicita’ dell’udienza. Il controllo immediato sullo svolgimento delle attivita’ processuali, reso possibile dal libero accesso all’aula di udienza consentito alle parti e ad ogni cittadino, costituisce un principio connaturato ad un ordinamento democratico, la cui limitazione puo’ avvenire solo in presenza di particolari ragioni giustificative, purche’ obiettive e razionali; esso scongiura la possibilita’ di una giustizia segreta e contribuisce a preservare la fiducia nei giudici, realizzando lo scopo della CEDU, articolo 6, par. 1, ovvero l’equita’ del processo. Tale funzione si apprezza quando il giudice sia chiamato ad assumere prove, specialmente se dichiarative, e comunque ad accertare o ricostruire fatti, ma l’esigenza sottesa si attenua grandemente allorche’ al giudice competa soltanto di risolvere questioni giuridiche, come accade nella fase processuale davanti alla Corte di cassazione, la cui regolamentazione ai sensi dell’articolo 611 c.p.p., non confligge con i principi stabiliti dalla CEDU, articolo 6, ne’ con il precetto della pubblicita’ dei giudizi, recepito dalla Costituzione, riferibili ai processi penali di cognizione, oppure di esecuzione celebrati davanti al giudice dell’esecuzione nei gradi di merito (C.cost., sentenza n. 109 del 2015).
Alla luce di tali principi resta escluso che la disciplina dettata dall’articolo 611 c.p.p., sia censurabile per incostituzionalita’ o contrasto con i precetti della Convenzione EDU.
Inammissibile e’, poi, il primo motivo di ricorso, come anche ripercorso nei motivi nuovi. Invero, la difesa del ricorrente ha espressamente rinunciato in udienza, come evidenziato dalla stessa ordinanza impugnata, alla questione di competenza, facendo cosi’ venire meno la rilevanza di detto motivo. Si osserva, inoltre, che risulta essersi ritualmente svolto il contraddittorio sul punto e che non sono necessari, come sostenuto in ricorso, un’esplicita pronuncia sulla competenza a decidere, che si ravvisa in ogni caso nella riserva di decisione poi risolta con l’impugnata ordinanza, ne’ un provvedimento di cumulo ad hoc del P.m. attualmente competente per l’esecuzione.
Inammissibile e’ anche il secondo motivo di impugnazione, come pure approfondito nei motivi nuovi.
Manifestamente infondata e’, invero, la doglianza circa la mancata applicazione dell’articolo 131 bis c.p., nella logica di una sua assimilazione all’ipotesi di abolitio criminis, e, conseguentemente, la mancata revoca delle sentenze di condanna di cui ai punti a, b, d, e, f, g del provvedimento di cumulo. Ineccepibilmente il provvedimento impugnato ha rimarcato la natura sostanziale dell’istituto della particolare tenuita’ del fatto di cui all’articolo 131 bis c.p., e la sua applicabilita’ solo nei giudizi pendenti, restando escluso in sede esecutiva e in relazione a condanne definitive. Questa Corte ha gia’ avuto modo di chiarire che il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 673 c.p.p., non puo’ revocare la sentenza di condanna pronunciata prima dell’entrata in vigore della disposizione di cui all’articolo 131 bis c.p., per consentire l’applicazione della causa di non punibilita’ della particolare tenuita’ del fatto, perche’ essa presuppone l’accertamento del reato e la sua riferibilita’ soggettiva all’imputato, incidendo solo sulla possibilita’ di irrogare la sanzione, mentre l’abrogazione comporta il venir meno della rilevanza penale della condotta incriminata (Sez. 7, ordinanza n. 11833 del 26/02/2016, Rondello, Rv. 266169). Le caratteristiche dell’istituto, che opera sul piano della punibilita’ e lascia sussistere, sul piano sostanziale, la colpevolezza e l’antigiuridicita’ del fatto, danno ragione della sua radicale diversita’ rispetto ad un intervento legislativo di abrogazione della norma penale incriminatrice, oppure ad una pronuncia dichiarativa di illegittimita’ costituzionale, situazioni che, ai sensi dell’articolo 673 c.p.p., legittimano il ricorso al giudice dell’esecuzione per ottenere la revoca della sentenza di condanna; esso ricade, dunque, nella disciplina della successione di leggi penali di cui all’articolo 2 c.p., comma 4, a termini del quale “se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e quelle posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono piu’ favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”. Sicche’, vertendosi nel caso di sentenze irrevocabili pronunciate sulla base della precedente disciplina meno favorevole e non sussistendo alcuna vicenda abrogativa tale da rendere illegale la pena inflitta, correttamente il giudice dell’esecuzione ha respinto la domanda del condannato. E non si ravvisa contrasto con le norme costituzionali ovvero con le norme europee, tale da rendere necessaria l’invocata rimessione degli atti alla Consulta e alla Corte di Giustizia summenzionata nei termini sopra indicati.
Inammissibili sono anche le doglianze sull’omessa verifica in sede esecutiva della depenalizzazione di alcuni dei reati di cui alle sentenze oggetto di cumulo. Invero, se ne rileva l’assoluta genericita’, anche con riguardo all’individuata derubricazione della diffamazione in ingiuria, a fronte del provvedimento di cumulo della Procura generale presso la Corte di appello di Milano in data 22/05/2015 in atti, che assorbe l’invocato provvedimento di cumulo della Procura presso il Tribunale di Brescia e fa riferimento a reati non depenalizzati, commessi tra il (OMISSIS) e il (OMISSIS) e consistenti in reati di calunnia, oltraggio a magistrato in udienza, oltraggio a corpo giudiziario, invasione di edifici, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, ingiuria, diffamazione, percosse, violazione della legge fallimentare e interruzione di pubblico servizio.
Del tutto generico e pertanto inammissibile e’, infine, il profilo di doglianza, di cui al terzo motivo di ricorso, come anche ripercorso nei motivi nuovi, con il quale si eccepisce la violazione dell’articolo 172 c.p., peraltro con riguardo ad una sentenza diversa da quella della richiesta come indicata nell’ ordinanza (sub c anziche’ sub b), non confrontandosi con detta discrasia, limitandosi a confutare l’affermazione dell’ordinanza sulla commissione nel periodo di prescrizione della pena invocata di reati della stessa indole (calunnia), ed adducendo, in modo assolutamente generico e non autosufficiente, la sussistenza di una sola altra condanna ex articolo 368 c.p., per fatti risalenti al (OMISSIS).
All’inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche al versamento di una somma pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in Euro 2000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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