Non è compromettibile in arbitri, la controversia avente come oggetto l’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di una società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma trascendono anche l’interesse del singolo ed attengono ai diritti indisponibili
Ordinanza 6 novembre 2017, n. 26300
Data udienza 28 settembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al nr. 22722-2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettiva’mente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– resistente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SPA (OMISSIS);
– intimati –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1450/2016 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 17/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale PRATIS PIERFELICE che chiede che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso dichiarando la competenza arbitrale.
RITENUTO IN FATTO
1.1. Con il ricorso in atti (OMISSIS) e (OMISSIS) instano questa Corte per il regolamento della competenza in relazione alla lite dai medesimi incardinata, quali soci della (OMISSIS) s.r.l., avanti al Tribunale di Ancona onde sentire dichiarare la responsabilita’ nei confronti della predetta societa’ degli amministratori in persona di (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) nonche’ del sindaco della stessa (OMISSIS), ciascuno in relazione alla dedotta violazione dei doveri loro imposti dalla legge e dall’atto costitutivo.
Nell’occasione il giudice adito, accogliendo l’eccezione delle controparti – che avevano congiuntamente opposto la competenza in materia del collegio arbitrale previsto dall’articolo 41 dello statuto sociale (“Qualunque controversia insorgente tra i soci ovvero tra i soci e la societa’ che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale puo’ essere rimessa al giudizio di tre arbitri. Gli arbitri sono nominati su istanza della parte piu’ diligente dal Presidente del Tribunale di Pesaro e decidono senza formalita’ di procedura. Il presente articolo e’ vincolante per la societa’ e per tutti i soci inclusi coloro la cui qualita’ di socio e’ oggetto della controversia. Sono rimesse al giudizio arbitrale, secondo le modalita’ sopra esposte, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti e in tale caso il giudizio a seguito dell’accettazione dell’incarico e’ vincolante per costoro”) – ha declinato la propria cognizione ed affermato “l’appartenenza della presente controversia alla cognizione del giudizio arbitrale” rigettando la tesi attorea secondo cui la citata previsione statutaria avrebbe natura facoltativa e ritenendo viceversa di valorizzarne il tenore letterale ed, in particolare, il carattere vincolante espressamente attribuitole in rapporto alla societa’ ed ai soci.
1.2. Il mezzo ora proposto si vale di due motivi di impugnazione.
Hanno svolto attivita’ difensiva entrambe le controparti.
Il pubblico ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte a mente dell’articolo 380-ter cod. proc. civ..
CONSIDERATO IN DIRITTO
[…segue pagina successiva]
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