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Con sentenza n. 793/2014 il Tribunale di Monza ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra (OMISSIS) e (OMISSIS), ponendo a carico del primo un assegno divorzile di Euro 600,00 in favore della ex moglie.
Con sentenza del 24/06/2015 la Corte d’appello di Milano, per quel che ancora interessa, ha rigettato integralmente il gravame proposto dal (OMISSIS), che domandava venisse accertata l’inesistenza del diritto della (OMISSIS) di ottenere l’assegno divorzile, previa consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare la situazione economica della medesima e, in subordine, che venisse ridotto l’importo dell’assegno in misura proporzionale alle capacita’ patrimoniali e reddituali delle parti.
A sostegno della decisione la Corte territoriale ha rilevato che la (OMISSIS), ormai sessantacinquenne, gode di un’esigua pensione mensile di Euro 400, pur essendo proprietaria della casa di abitazione e di alcuni terreni in Slovenia di modico valore. Il (OMISSIS), dal canto suo, possiede una capacita’ economica tale da far fronte al disposto assegno divorzile.
Avverso suddetta pronuncia ricorre per cassazione (OMISSIS), sulla base di tre Motivi, cui resiste con controricorso (OMISSIS), che ha altresi’ depositato memoria adesiva alla proposta di decisione del Consigliere relatore ex articolo 380 bis c.p.c., comma 2.
Con il primo motivo viene lamentata la violazione della L. n. 898 del 1970, articolo 5 in quanto la Corte d’appello non ha verificato l’esistenza del diritto della richiedente in relazione all’inadeguatezza dei mezzi o all’impossibilita’ di procurarseli per ragioni obbiettive.
Con il secondo motivo viene lamentata l’erroneita’ e la contraddittorieta’ della motivazione della sentenza in ordine alla supposta capacita’ reddituale del ricorrente.
Con il terzo motivo viene lamentata l’omessa motivazione in ordine alle istanze istruttorie formulate con l’atto d’appello volte ad ottenere un’ulteriore consulenza tecnica d’ufficio o comunque un approfondimento istruttorio sui redditi della (OMISSIS).
11 primo motivo non e’ fondato, in quanto la Corte d’appello ha accertato sia l’inadeguatezza dei mezzi della richiedente (titolare di un modesto reddito da pensione di Euro 400 mensili) sia l’impossibilita’ di procurarseli per ragioni oggettive in relazione alla sua eta’ (65 anni). La pronuncia appare sostanzialmente conforme a quanto recentemente statuito da questa Corte con la sentenza n. 11504 del 2017, che nell’accertamento del diritto all’assegno divorzile impone un giudizio bifasico improntato, quanto alla fase dell’au debeatur, al principio dell’autoresponsabilita’ economica di ciascuno dei coniugi quali persone singole.
Il secondo motivo e’ inammissibile perche’, nel prospettare un vizio motivazionale, suppone come ancora esistente il controllo di legittimita’ sulla motivazione della sentenza, essendo invece oggi denunciabile, in seguito alla modifica dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54 convertito in L. n. 134 del 2012, soltanto l’omesso esame di un fatto decisivo che sia stato oggetto di discussione tra le parti (Cass., sez. un., n. 8053/2014, n. 8054/2014). 11 ricorrente non evidenzia alcun fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte territoriale.
Il terzo motivo e’ parimenti inammissibile, dovendosi rilevare che la mancata nomina di un consulente tecnico di ufficio, regolarmente sollecitata dalla parte, e’ censurabile in cassazione quando la consulenza sia l’unico possibile mezzo di accertamento di un fatto determinante per la decisione (Cass. 10938/1996): nel caso di specie, l’istanza di ammissione di c.t.u. aveva un’evidente finalita’ esplorativa.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondete alla controricorrente le spese processuali, liquidate in Euro 3000 per compensi, 100 per esborsi, oltre accessori di legge.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.
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