Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 4 dicembre 2017, n. 28945. Il correntista che agisce in giudizio per la restituzione di quanto indebitamente riscosso dalla banca

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Occorre considerare che la Corte di appello ha pronunciato sulla domanda proposta dal correntista (OMISSIS): domanda che aveva chiaramente ad oggetto la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dalla banca nel corso del rapporto. Correttamente il giudice distrettuale ha dunque osservato che l’onere della prova concernente la pretesa azionata gravava sul predetto (OMISSIS). E’ qui appena il caso di ricordare che in caso di domanda di ripetizione di indebito oggettivo l’onere della prova grava sul creditore istante, il quale e’ tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, e quindi sia l’avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. 13 novembre 2003, n. 17146; sull’onere di provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento, cfr. pure, ad es.: Cass. 14 maggio 2012, n. 7501; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872; Cass. 9 febbraio, n. 2903; Cass. 17 marzo 2006, n. 5896); sicche’ spettava al ricorrente documentare, attraverso gli estratti conto, gli addebiti illegittimamente attuati in suo danno e le somme percepite dalla banca in dipendenza di essi. Con riferimento al periodo anteriore al 19 dicembre 1985, per cui mancava idonea documentazione delle intercorse movimentazioni del conto, il ricorrente non poteva dunque aspirare a un azzeramento del saldo: una tale operazione si sarebbe infatti tradotta nel riconoscimento, in assenza di idonei riscontri, di pregressi illegittimi addebiti, da parte dello stesso (OMISSIS), per un importo corrispondente al saldo passivo documentato dalla banca alla suddetta data.

Ne’ vale opporre l’onere, in capo alla banca, di produrre gli estratti conto a far data dal momento di apertura del conto. Infatti, se e’ vero che tale onere sussiste, la banca non potendovisi sottrarre invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni Cass. 25 maggio 2017, n. 13258; Cass. 20 aprile 2016, n. 7972; Cass. 18 settembre 2014, n. 19696; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1842; Cass. 25 novembre 2010, n. 23974; Cass. 10 maggio 2007, n. 10692), deve rilevarsi che esso opera con riferimento al diritto di pagamento azionato dalla banca: se ad agire in giudizio e’ il correntista, l’onere di provare l’andamento del conto dal suo inizio incombe su detto soggetto.

In conclusione, la Corte di merito risulta aver fatta corretta applicazione del principio per cui il correntista che agisce in giudizio per la restituzione di quanto indebitamente riscosso dalla banca ha l’onere di dimostrare, nella sua precisa entita’, l’appostazione in conto di somme non dovute, successivamente oggetto di riscossione da parte dell’istituto di credito. ella stregua di tale principio, infatti, il correntista, ove non provveda a produrre gli estratti conto dall’inizio del rapporto – dando cosi’ integrale dimostrazione degli addebiti e delle rimesse che siano stati operati – non puo’ pretendere l’azzeramento del saldo debitorio documentato dal primo degli estratti conto utilizzabili per la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti, dovendo l’accertamento giudiziale prendere le mosse proprio da tale evidenza contabile.

3. – Il ricorso va dunque respinto.

4. – Per le spese vale il principio di soccombenza tra i ricorrenti e (OMISSIS). Tra gli istanti e l’interveniente (OMISSIS), rappresentata da (OMISSIS), le spese possono invece compensarsi; se e’ vero, infatti, che il ricorso e’ respinto, e’ altrettanto vero che (OMISSIS), attraverso (OMISSIS), ha prospettato di essere cessionaria di un credito (quello, si presume, gia’ vantato dalla cedente nei confronti degli originari ingiunti) che non viene in questione nel presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente (OMISSIS), delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; compensa le spese processuali tra i ricorrenti e (OMISSIS), rappresentata in giudizio da (OMISSIS); ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Motivazione semplificata.

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