Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 24 ottobre 2017, n. 25163. L’azione restitutoria prevista dalla seconda parte dell’articolo 2467 del codice civile (finanziamento ai soci nell’anno precedente la crisi)

L’azione restitutoria prevista dalla seconda parte dell’articolo 2467 del codice civile (finanziamento ai soci nell’anno precedente la crisi) ha come presupposto il fallimento e dunque la giurisdizione non spetta al tribunale delle imprese ma al Tribunale fallimentare.

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Ordinanza 24 ottobre 2017, n. 25163
Data udienza 26 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23370/2016 R.G. proposto da:
FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L., in persona del curatore p.t. Dott. (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in (OMISSIS);
– resistente –
Per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2657/16 depositata il 7 settembre 2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2017 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con la dichiarazione di competenza del Tribunale di Bergamo.
FATTI DI CAUSA

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