L’azione restitutoria prevista dalla seconda parte dell’articolo 2467 del codice civile (finanziamento ai soci nell’anno precedente la crisi) ha come presupposto il fallimento e dunque la giurisdizione non spetta al tribunale delle imprese ma al Tribunale fallimentare.
Per un maggior approfondimento sul finanziamento ex art. 2467 c.c. cliccare sull’immagine seguente
Ordinanza 24 ottobre 2017, n. 25163
Data udienza 26 settembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23370/2016 R.G. proposto da:
FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) S.R.L., in persona del curatore p.t. Dott. (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in (OMISSIS);
– resistente –
Per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2657/16 depositata il 7 settembre 2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2017 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con la dichiarazione di competenza del Tribunale di Bergamo.
FATTI DI CAUSA
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