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che, nel censurare l’imposizione a suo carico dell’obbligo di concordare le spese straordinarie, la ricorrente richiama il principio, ripetutamente affermato da questa Corte in riferimento all’articolo 155 c.c., nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, secondo cui il carattere straordinario della spesa non implica necessariamente un obbligo di concertazione tra i genitori, ravvisabile soltanto in riferimento alle spese che implichino decisioni di maggiore interesse per i figli (come quelle imposte da eventi eccezionali ed imprevedibili), in relazione alle quali e’ configurabile un onere d’informazione a carico del genitore affidatario, affinche’ l’altro genitore possa partecipare alla decisione, mentre riguardo alle scelte attinenti ai fatti ordinari della vita del minore (come quelle in materia d’istruzione), in relazione ai quali e’ previsto un dovere di vigilanza del genitore non affidatario, spetta a quest’ultimo il potere-dovere di attivarsi nei confronti dell’altro genitore per concordare la scelta e, in difetto, ricorrere al giudice (cfr. Cass., Sez. 6, 30/07/2015, n. 16175; Cass., Sez. 1, 26/09/ 2011, n. 19607; 29/05/1999, n. 5262);
che nell’enunciare il predetto principio, applicabile anche a seguito della sostituzione dell’articolo 155 cit. con l’articolo 337-ter c.c., introdotto dal Decreto Legislativo n. 154 del 2013, la giurisprudenza di legittimita’ ha peraltro precisato che esso non ha carattere inderogabile, essendo sempre possibile, ai sensi del secondo e dell’articolo 155, comma 3 (oggi sostituiti dal secondo e dell’articolo 337-ter, comma 3), che il giudice determini, oltre alla misura, anche le modalita’ con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento dei figli, in modo difforme da quanto previsto in linea di principio dalla legge (cfr. Cass., Sez. 1, 27/04/2011, n. 9376; 28/01/2009, n. 2182);
che, nella specie, come si evince dalla motivazione del decreto impugnato, l’estensione dell’obbligo di preventiva concertazione a tutte le spese straordinarie, ivi comprese quelle mediche e scolastiche, e’ stata disposta “a garanzia di entrambi i genitori ed al fine di evitare eventuali fonti di contenzioso tra le parti”, in considerazione dell’elevata conflittualita’ in atto tra le stesse, la cui sottolineatura, giustificando la deroga apportata al regime legale, comporta l’infondatezza delle censure sollevate dal ricorrente;
che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione dell’intimato;
che, trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Motivazione semplificata.
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