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che il Collegio ha deliberato, ai sensi del Decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con l’unico motivo d’impugnazione la ricorrente censura il decreto impugnato per aver incluso tra le spese da concordare preventivamente non soltanto quelle sportive e/o ricreative, ma anche quelle mediche e scolastiche, che non costituivano oggetto del reclamo, e per avere in tal modo frainteso la portata della decisione di primo grado, che aveva previsto l’obbligo di concordare le sole spese sportive e/o ricreative che comportassero un esborso superiore ad Euro 200,00, senza considerare che il genitore affidatario dei figli minori non ha l’obbligo di concertare con l’altro genitore l’effettuazione e la determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui le stesse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli;
che, nella parte riflettente il vizio di ultrapetizione, il motivo e’ infondato, dovendosi escludere che, ai fini della determinazione delle modalita’ con cui il ricorrente deve contribuire al mantenimento dei figli, collocati presso l’altro genitore, il decreto impugnato incontrasse un limite nelle censure rivolte alla decisione di primo grado, in quanto, trattandosi di provvedimenti a tutela dei figli minori, trova applicazione il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimita’ in tema di separazione e divorzio, ma riferibile anche ai figli di genitori non coniugati, secondo cui il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i predetti provvedimento e’ rappresentato dallo esclusivo interesse morale e materiale della prole, previsto in passato dall’articolo 155 c.c. ed oggi dall’articolo 337-ter, con la conseguenza che il giudice non e’ vincolato dalle richieste avanzate dai genitori o dagli accordi intervenuti tra gli stessi (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 22/05/2014, n. 11412; 20/06/2012, n. 10174; 18/03/2010, n. 6606; 3/08/2007, n. 17043);
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