E’ sempre possibile che il Giudice determini, oltre alla misura, anche le modalità con cui il genitore non affidatario debba contribuire al mantenimento dei figli, in modo difforme da quanto previsto, in linea di principio, dalla legge

Ordinanza 23 ottobre 2017, n. 25055
Data udienza 26 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12328/2017 R.G. proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio degli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Venezia depositato il 7 novembre 2016;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 settembre 2017 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.

RILEVATO IN FATTO

che (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso il decreto del 7 novembre 2016, con cui la Corte d’appello di Venezia ha accolto parzialmente il reclamo proposto da (OMISSIS) avverso il decreto emesso il 7 giugno 2016, ponendo a carico di ciascun genitore, nella misura del 50%, le spese straordinarie (es., mediche, scolastiche, sportive e/o ricreative) necessarie per i figli minori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), documentate e previamente concordate tra le parti, confermando nel resto la decisione impugnata;

che il (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva;

[…segue pagina successiva]

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