E’ sempre possibile che il Giudice determini, oltre alla misura, anche le modalità con cui il genitore non affidatario debba contribuire al mantenimento dei figli, in modo difforme da quanto previsto, in linea di principio, dalla legge
Ordinanza 23 ottobre 2017, n. 25055
Data udienza 26 settembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12328/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio degli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto della Corte d’appello di Venezia depositato il 7 novembre 2016;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 26 settembre 2017 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino.
RILEVATO IN FATTO
che (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso il decreto del 7 novembre 2016, con cui la Corte d’appello di Venezia ha accolto parzialmente il reclamo proposto da (OMISSIS) avverso il decreto emesso il 7 giugno 2016, ponendo a carico di ciascun genitore, nella misura del 50%, le spese straordinarie (es., mediche, scolastiche, sportive e/o ricreative) necessarie per i figli minori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), documentate e previamente concordate tra le parti, confermando nel resto la decisione impugnata;
che il (OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva;
[…segue pagina successiva]
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