Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 23 ottobre 2017, n. 25026. In tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche

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Il giudice di appello ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo che fosse onere dell’Amministrazione provare che fosse stata posta particolare attenzione al montaggio del sistema con specifica valutazione dell’idoneità delle strutture di sostegno in relazione alle condizioni di impiego e che fosse onere dell’amministrazione indicare le modalità di posizionamento e ubicazione, ciò costituendo, a detta del giudice di appello, gli elementi costitutivi della pretesa sanzionatoria.
La decisione è viziata, in quanto il giudice di appello ha ritenuto (per giunta con una motivazione del tutto illogica) che l’Amministrazione fosse gravata da un onere probatorio che la normativa invece non richiede perché l’elemento costitutivo della pretesa sanzionatoria è la documentazione fotografica dell’infrazione, rilevata con apparecchiatura omologata, mentre è onere di chi propone opposizione alla sanzione indicare in concreto sotto quale profilo l’apparecchiatura utilizzata non sarebbe conforme ai requisiti, di installazione o di funzionamento, previsti nel decreto di omologazione e come le eventuali mancanze possano avere inciso sulla rilevazione; inoltre il giudice di appello ha completamente omesso di considerare il verbale di collaudo, effettuato l’1.12.2006, ossia poco più di due mesi prima della rilevazione dell’infrazione (15/2/2007), con il quale era verificato il regolare funzionamento e regolare installazione dell’apparecchiatura”.
3.1) Tale motivazione è pienamente condivisa dal Collegio ed è applicabile alle questioni oggi proposte con il ricorso in esame, dovendosi solo precisare la diversa data della rilevazione della infrazione, avvenuta il 5 febbraio 2009, circostanza ininfluente, posto che il collaudo precedente resta valido e l’accertamento legittimo in mancanza di qualsivoglia indizio di mancato funzionamento dell’apparecchiature.
La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio ad altro magistrato del Tribunale di Biella, che dovrà esaminare eventuali altri motivi di opposizione tempestivamente introdotti e provvedere alla liquidazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Biella, in persona di diverso magistrato, il quale provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

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