Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 23 ottobre 2017, n. 25026. In tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche

In tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacché, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all’idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’efficacia ex art. 142 c.d.s
Con specifico riferimento alla violazione dell’art. 146 comma 3 c.d.s. (avere proseguito la marcia con semaforo rosso) questa Corte ha già affermato che per effetto della nuova disciplina contenuta nell’art. 201, comma 1-ter, del medesimo codice (introdotto dall’art. 4, comma 1, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, in legge 10 agosto 2003, n. 214), i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia.

Corte di Cassazione

sezione VI Civile

ordinanza 18 gennaio – 23 ottobre 2017, n. 25026
Presidente Petitti – Relatore D’Ascola

Fatti di causa

1) Con sentenza n. 206 del 28 marzo 2012 il Tribunale di Biella ha accolto l’appello proposto P.L. nei confronti del Comune di Salussola, avverso la sentenza n. 1020/2009 del Giudice di pace di Biella.
Pertanto ha annullato il verbale di accertamento (n. 03 – 2009/0000198), relativo alla violazione dell’art. 146/3 del C.d.S. (attraversamento con impianto semaforico rosso).
A tal fine ha ritenuto che con riguardo al dispositivo Vista Red, utilizzato per il rilevamento, il Comune non avesse adeguatamente dimostrato in giudizio l’osservanza delle disposizioni per il montaggio dell’apparecchiatura, le modalità di posizionamento e l’ubicazione esatta di essa.
Il Comune ha proposto ricorso per cassazione, notificato l’8/9.03.2013, formulando due distinti motivi, illustrati anche da memoria ex art. 378 c.p.c..
P. è rimasto intimato.

Ragioni della decisione

2) Il primo motivo di ricorso deduce: “violazione e falsa applicazione (ex art. 360 n. 3 c.p.c.) delle norme di diritto sull’onere della prova di cui all’art. 2697 c. c. in relazione alla infrazione di cui all’art. 146, c. 3 c.d.s. (passaggio con semaforo rosso) ed accertamento ex art. 201, c.1 bis lett. b) e 1 ter, c.d.s. (con apparecchiature automatiche omologate) nonché sul valore fidefacente, fino a querela di falso, ex artt. 2699-2700 c. c., del verbale di collaudo”.
Parte ricorrente rileva che “l’apparecchiatura utilizzata è di tipo omologato dal Ministero dei trasporti, e che è stata installata secondo le prescrizioni dell’omologa”. Aggiunge che “ciò risulta dalla documentazione esaustivamente prodotta dal Comune, consistente nel decreto di omologa, nelle dichiarazioni integrative del costruttore e dell’installatore con schede tecniche e progetti, nella documentazione fotografica e nel verbale di collaudo, nessuna delle quali specificamente impugnata, ed in particolare quest’ultimo (il verbale) facente fede fino a querela di falso”.
Sostiene che in tale situazione spettava alla controparte provare malfunzionamenti o errata installazione o indicare difformità dalla fattispecie legale nel comportamento dell’amministrazione. Per contro la difesa dell’opponente si sarebbe limitata a “mere illazioni e generiche insinuazioni”. Parte ricorrente rileva tra l’altro: a) di aver depositato tutte le certificazioni tecniche specifiche (dichiarazioni di Traffic Tecnology s.r.l., dichiarazione di conformità di La Semaforica snc.);

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