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b) che dalla documentazione fotografica dell’infrazione risulta un filmato della “durata di circa 10 secondi, composto da oltre 80 fotogrammi, che riprende l’evento in tutta la sua dinamica, dall’avvicinamento del veicolo alla linea di arresto fino all’attraversamento dell’intersezione, e si conclude con uno “zoom” per leggere la targa”, consentendo così di “visionare l’evento come se si fosse stati presenti sul posto”;
c) che “tutti i fotogrammi “recano in sovrimpressione la località dell’infrazione, la data e l’ora dell’evento”.
Quanto, infine, all’atto di accertamento di pubblico ufficiale, il Comune afferma di aver “dimostrato che il Vista-Red funziona regolarmente, depositando un proprio atto d’accertamento fidefacente” circa l’avvenuto positivo collaudo effettuato il 1.12.2006 dall’amministrazione, collaudo che ha valutato tutti gli aspetti tecnici necessari. In proposito osserva che “il collaudo effettuato da pubblici ufficiali, non impugnato, fa piena prova della regolarità di installazione e funzionamento del Vista Red.
2.1) Col secondo motivo parte ricorrente deduce: “insufficiente e/o contraddittoria motivazione ai sensi dell’art. 360 n.5 c.p.c. (nella formulazione applicabile nei ricorsi avverso sentenze pubblicate ante 11.09.2012, ex art.54 bis dl. 22.06.2012 n. 83, conv. l. 7.08.2012 n. 134) circa un punto decisivo della controversia (sufficienza o meno della documentazione prodotta dal comune sul rispetto delle modalità di installazione di apparecchiatura automatica omologata di accertamento delle violazioni di cui all’art. 146 c.1 ter – c.d.s. – passaggio con il rosso)”.
Afferma che il giudice dell’appello ha errato nel considerare generica la documentazione prodotta dal Comune, non avendo la controparte dimostrato alcun concreto malfunzionamento o difetto di istallazione del Vista Red. Né, secondo il Comune, possono avere alcun rilievo le contestazioni relative all’asserita mancata indicazione delle “modalità precise di posizionamento” e di “esatta ubicazione” dell’apparecchiatura che si leggono a pagina sei della sentenza, posto che nella documentazione depositata dall’Amministrazione comunale si possono rinvenire sia il progetto d’installazione redatto dalla Ditta produttrice del Vista Red (allegato alla dichiarazione dell’installatore, doc. 8) sia il ridetto Verbale di collaudo fidefacente (doc. 14).
3) Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di seguito si chiarisce.
Su identiche questioni relative ad altri ricorsi del Comune di Salussola, questa Corte si è già pronunciata con sentenze n. 4255 del 2015 e n. 18825 del 2015, accogliendo i motivi con la seguente condivisa motivazione.
“In tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacché, al contrario, l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all’idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’efficacia ex art. 142 c.d.s. (cfr. Cass. 25 giugno 2008 n. 17361 con riferimento alla violazione dei limiti di velocità, ma con principi applicabili anche alla rilevazione elettronica di questa violazione). Con specifico riferimento alla violazione dell’art. 146 comma 3 c.d.s. (avere proseguito la marcia con semaforo rosso) questa Corte ha già affermato che per effetto della nuova disciplina contenuta nell’art. 201, comma 1-ter, del medesimo codice (introdotto dall’art. 4, comma 1, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, in legge 10 agosto 2003, n. 214), i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia (Cass. n. 21605 del 2011).

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