A norma dell’articolo 173 C.d.S., comma 2 (versione applicabile ratione temporis) “e’ vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia, nonche’ per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi”.
Le eccezioni al divieto di utilizzo di apparecchi telefonici sono previste, a tutela di finalita’ di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico e incolumita’ pubblica e privata, indistintamente per i conducenti dei veicoli delle Forze Armate, dei Corpi di polizia degli altri Corpi indicati nella disposizione ivi richiamata (Croce Rossa, Vigili del Fuoco, ecc.), per una presunzione assoluta di utilizzo di tali dispositivi da parte dei conducenti per ragioni di servizio, ragioni che il legislatore ha ritenuto evidentemente prevalenti.
La stessa norma, poi, tutelando anche altre finalita’ di pubblico interesse, consente l’utilizzo anche ai conducenti di veicoli “adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi”.
La particolare formula che il legislatore ha adoperato per individuare i veicoli esentati nel secondo caso (“adibiti”, cioe’ destinati, utilizzati, adattati a un certo uso), lascia intendere una volonta’ di subordinare l’esenzione ad un accertamento in concreto dell’utilizzo del veicolo perche’ questo non viene piu’ individuato semplicemente in ragione dell’ente di appartenenza, ma in ragione del suo utilizzo.
Da cio’ consegue che spetta al conducente (o al proprietario) dimostrare che il veicolo, al momento del controllo, era utilizzato per una delle finalita’ previste dalla norma (nel caso di specie, trasporto di persone in conto terzi), non essendo sufficienti le mere risultanze documentali, quali le annotazioni sui documenti di circolazione o quelle relative all’oggetto della societa’ proprietaria del mezzo, essendo ben possibile che il conducente di un veicolo formalmente autorizzato al trasporto in conto terzi, possa adibirlo ad un uso diverso (e nel caso di specie dalla sentenza impugnata risulta che il veicolo era immatricolato oltre che il trasporto in conto terzi, anche per il trasporto in conto proprio e per il noleggio).

Ordinanza 20 ottobre 2017, n. 24919
Data udienza 12 settembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6070-2014 proposto da:
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE N.21 C/O AVVOCATURA COMUNALE DI ROMA, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 15756/2013 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 15/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Il Tribunale di Roma con la sentenza 15.7.2013 ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) s.r.l. contro la decisione di primo grado (Giudice di Pace di Roma n. 47324/2012) che aveva a sua volta respinto l’opposizione della societa’ contro il verbale di accertamento notificatole il 13.10.2010 da Roma Capitale per la violazione all’articolo 173 C.d.S. (uso di un telefono cellulare da parte del conducente di un veicolo della societa’).
2 Per giungere a tale soluzione il Tribunale, per quanto ancora interessa, ha rilevato che la societa’, benche’ esercente anche l’attivita’ di trasporto di persone in conto terzi, non aveva fornito alcun elemento idoneo a dimostrare lo svolgimento di tale attivita’ al momento dell’infrazione.
3 Avverso tale decisione ha proposto ricorso la (OMISSIS) sulla base di un unico motivo, a cui resiste Roma Capitale con controricorso.
4 Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione dell’articolo 173 C.d.S., comma 2, nel testo applicabile ratione temporis, osservando che ai fini dell’applicazione della deroga legislativa (esclusione del divieto di uso di apparecchi telefonici durante la marcia “ai conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di persone in conto terzi”) occorre riferirsi esclusivamente al mezzo, e non al riscontro in concreto dello svolgimento di tale attivita’; pertanto, a dire della ricorrente, sarebbe stato sufficiente, per escludere la violazione, che il veicolo fosse munito delle corrispondenti caratteristiche tecniche, circostanza sussistente nel caso di specie, come documentato sia dalla visura camerale (nella parte relativa all’oggetto sociale) che dalla carta di circolazione (ove era riportato “Autobus per trasporto di persone-uso terzi da noleggio con conducente”).

[…segue pagina successiva]

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